Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties with costs awarded to the condominium respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because both Cemadis S.R.L. and AM.TER. S.P.A. filed formal withdrawals under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Although Cemadis argued for updated water tariff interpretations based on recent Supreme Court rulings, the withdrawal was unconditional and accepted by the opposing condominium. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered Cemadis to pay the respondent's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; The cassation procedure is extinguished when both the principal and incidental appellants file a withdrawal, resulting in the losing party bearing the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12591/2023 R.G. proposto da : CEMADIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in GENOVA VIALE SAULI 39, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro CONDOMINIO CASE G IN ARENZANO, in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in ARENZANO VIA SAULI PALLAVICINO, presso lo studio dell’avvocato PAMPIGLIONE DANIELA che lo rappresenta e difende; -controricorrente- sul controricorso incidentale proposto da AM.TER. SP.A., in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in GENOVA VIALE SAULI 39, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO che la rappresenta e difende; -ricorrente incidentale- contro CEMADIS S.R.L., CONDOMINIO CASE G IN ARENZANO -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 1082/2023 depositata il08/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA . RILEVATO CHE:
1. La s ocietà Cemadis S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1082 dell’8 maggio 2023, dirigetto dell’appello. 2.Resiste con controricorso il Condominio Case G in Arenzano. Con separato controricorso resiste la Società AM.TER. spa, che spiega altresì ricorso incidentale. CONSIDERATO CHE: 3.La ricorrente principale s ocietà Cemadis S.r.l. , premettendo che in data 14 luglio 2023 è stata pubblicata l'Ordinanza n. 20361/2023, confermata anche da Cass. Civ. n. 25258/2023; Cass.
Civ. n. 25259/2023; Cass. Civ. n. 25260/2023; Cass. Civ. n. 25261/2023; Cass. Civ. n. 25262/2023, con la quale la Suprema Corte, giudicando in relazione all'applicazione della tariffa di depurazione ad alcune utenze ubicate nel Comune di Rapallo (GE), ha di fatto aggiornato definitivamente l'interpretazione della disciplina introdotta dall'art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 – recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" – in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008; disciplina, poi, articolata "operativamente" nel decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30 settembre 2009 recante "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione", ha depositato, prima dell’udienza, ‘Atto di rinuncia al ricorso in Cassazione ex art. 390 c.p.c.’.
La ricorrente incidentale società AM.TER. spa ha depositato “atto di rinuncia al ricorso incidentale ex art. 390 c.p.c.”. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia delle ricorrenti, in via principale e incidentale, con compensazione tra le medesime delle spese del giudizio di cassazione. 4.2. La ricorrente principale s ocietà Cemadis S.r.l. va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente Condominio Case G in Arenzano, che non risulta aver depositato alcun atto di accettazione della rinunzia dalla medesima effettuata, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna la ricorrente principale s ocietà Cemadis S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente Condominio. Così deciso in Roma, nella Camera di consigl