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Ordinanza — n. 26083/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sewage fees, ruling non-use excludes debt per Constitutional Court precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26083/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal and incidental appeal extinguished after both parties withdrew their requests. Cemadis S.R.L. argued that non-use of sewage services legally excludes the debt, citing Constitutional Court rulings, while the condominium contested this procedural and substantive defense. The court upheld the lower court's decision, confirming that the absence of service usage negates the obligation to pay, and ordered the appellant to bear the condominium's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 8-sexies d.l. n. 208/2008; Art. 391 c.p.c.: The court confirms that non-use of sewage services excludes the corresponding debt, aligning with Constitutional Court jurisprudence, and applies the general rule for cost allocation upon withdrawal of appeals.

Parole chiave

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sewage fee obligation non-use exclusion Constitutional Court precedent appeal withdrawal cost allocation rule tasse di depurazione acque revoca del credito al consumo condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 8-sexies, d.l. n. 208 del 2008
Art. 391, cod. proc. civ.
25262 del 2023, vi è stata condanna alle spese secondo soccombenza, negli altri non disposta per mancanza di svolgimento di contrapposte difese; deve dunque applicarsi la regola generale di cui al disposto di cui all’art. 391, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 335 del 2008
Cass., n. 20361 del 2023
Cass., n. 25258 del 2023
25262 del 2023; tali pronunce, pur di poco successive alla notifica del ricorso e all’instaurazione di questo giudizio di legittimità, hanno confermato la correttezza delle ragioni decisorie fatte proprie, nella fattispecie qui in scrutinio, dal Tribunale in sede di appello (Cass., n. 25258 del 2023, in specie pagg.
Cass., n. 25262 del 2023
Cass., n. 3314 del 2020
Cass., n. 9474 del 2020
civ., in difetto di accettazione della rinuncia, con liquidazione delle spese a carico, come pure da richiesta, del solo rinunciante principale (Cass., n. 9474 del 2020), posto che non vi è stato controricorso al ricorso incidentale;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11926/2023 R.G. proposto da : CEMADIS S.R.L., domiciliazione telematica , dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che la rappresenta e difende -ricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da AM.TER. SP.A., domiciliazione telematica , dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- contro CONDOMINIO CASA C IN ARENZANO, domiciliazione telematica , dell’avvocato PAMPIGLIONE DANIELA (PMPDNL58C69D969A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n. 848/2023 depositata il03/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Cemadis s.r.l., già Orinvest s.r.l., ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza n. 848 del 2023 con cui il Tribunale di Genova ha rigettato l’appello interposto per l’annullamento della decisione di prime cure che, a sua volta, nel contraddittorio esteso alla s.p.a. Amter s.p.a. intervenuta in adesione alle posizioni della deducente, aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da quest’ultima per il pagamento della tariffa di depurazione relativa all’utenza del Condominio Roccolo Casa C, in Arenzano; nella decisione di secondo grado si è osservato, in particolare, che: - le somme in parola costituiscono corrispettivo per una prestazione commerciale su base contrattuale; - la mancata fruizione della prestazione, secondo gli standard eurounitari, escludeva, nel caso, la debenza, in coerenza con la pronuncia di Corte cost. n. 335 del 2008, che ha dichiarato illegittime le norme invece volte a legittimare quell’obbligazione passiva pur in mancanza degli impianti di depurazione ovvero nel caso in cui questi siano temporaneamente inattivi; - la deduzione per cui avrebbe dovuto considerarsi non solo il singolo servizio ma quello d’ambito territoriale era stata svolta in violazione delle preclusioni processuali, concernenti sia le facoltà asservite che gli oneri probatori a tale riguardo in capo al preteso creditore; - la deduzione relativa all’art. 8 - sexies, d.l. n. 208 del 2008, quale convertito, per cui sussiste debenza, pur in mancanza o inattività d’impianti, quando siano state avviate procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione, purché nei tempi programmati, era anch’essa inammissibile per superamento delle preclusioni concernenti le allegazioni;

Amter s.p.a. ha proposto ricorso incidentale adesivo, parimenti fondato su cinque sovrapponibili motivi; il Condominio Roccolo Casa C ha resistito con controricorso; Rilevato che è stata depositata rinuncia al ricorso principale e incidentale; il Condominio ha chiesto la liquidazione delle spese a carico della rinunciante ricorrente principale; deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di legittimità, a spese compensate tra i due ricorrenti principale e incidentale, ma con liquidazione delle spese richieste dal Condominio a carico del primo; come anche osservato negli atti di rinuncia, questa Corte si è pronunciata, sui temi sollevati dai ricorsi, con varie pronunce, tra cui anche, fra quelle menzionate dai ricorrenti, le n. 20361 del 2023, n. 25258 del 2023, n. 25262 del 2023; tali pronunce, pur di poco successive alla notifica del ricorso e all’instaurazione di questo giudizio di legittimità, hanno confermato la correttezza delle ragioni decisorie fatte proprie, nella fattispecie qui in scrutinio, dal Tribunale in sede di appello (Cass., n. 25258 del 2023, in specie pagg. 25, 28, 34), richiamandosi, in particolare, alle necessarie conseguenze di quanto statuito dalla Consulta nel citato arresto n. 335 del 2008 (Cass., n. 20361, pagg. 16 e seguenti), e chiarendo che si tratta di orientamento coerente con la nomofilachia esemplificata da arresti precedenti quali, tipicamente, Cass. n. 3314 del 2020 (Cass., n. 25258 del 2023, ancora a pag. 20); nell’ultimo dei precedenti specifici menzionati negli atti di rinuncia, ovvero la citata Cass., n. 25262 del 2023, vi è stata condanna alle spese secondo soccombenza, negli altri non disposta per mancanza di svolgimento di contrapposte difese; deve dunque applicarsi la regola generale di cui al disposto di cui all’art. 391, cod. proc. civ., in difetto di accettazione della rinuncia, con liquidazione delle spese a carico, come pure da richiesta, del solo rinunciante principale (Cass., n. 9474 del 2020), posto che non vi è stato controricorso al ricorso incidentale;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità di cui ai ricorsi principale e incidentale, con compensazione delle spese tra ricorrente principale e incidentale, condannando il ricorrente principale alla rifusione delle spese del Condominio Roccolo Casa C, in Arenzano, liquidate in euro 2.000 di cu