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Ordinanza — n. 26078/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription but allows cassation for omitted nullity of litigation power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26078/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal on prescription grounds but allowed cassation regarding the nullity of the litigation power of attorney. The appellant argued the lower court failed to examine this decisive exception, while the opposing party did not contest the procedural defect. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new examination by a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A lower court's failure to rule on a timely raised exception of nullity of the litigation power of attorney constitutes a violation of law requiring cassation.

Parole chiave

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nullity litigation power omitted exception ruling cassation remand procedural defect ad litem power contravvenzione alla circolazione sanzione per violazione stradale opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
di AdER, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n.
Art. 77 c.p.c.
Art. 182 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 26283/2022
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 23105/2022R.G. proposto da: COLÒRENATO , elettivamente domiciliat o in Roma, Via della Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio dell’avv. Gianluca Fontanella, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso , domicilio digitale gianlucafontanella@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata - resistente - econtro ROMA CAPITALE N. 23105/22 R.G. -intimata – avverso la sentenza n. 4691 /20 2 2 del Tribunale di Roma , depositata il 25.3.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.7.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .

FATTI DI CAUSA Renato Colò propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso alcune cartelle di pagamento afferenti a sanzioni per violazione del c.d.s. irrogate da Roma Capitale, per complessivi € 1.092,25, di cui aveva avuto conoscenza solo a seguito di personale accesso presso gli uffici dell’agente della riscossione. L’adito Giudice di pace, costituitasi la sola Roma Capitale, con sentenza n. 6008/20 depositata il 27.2.2020 accolse l’opposizione, dichiarando l’intervenuta prescrizione di tutte le pretese creditorie.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) gravò d’appello la decisione in relazione alla sola cartella n. 09720130246728514/000e il Tribunale di Roma, costituitosi il Colò, con sentenza n. 4691 del 25.3.2022, lo accolse, correlativamente rigettando la domanda dello stesso Colò. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione Renato Colò, affidandosi a due motivi; le intimate non hanno resistito (AdER ha solo depositato un “atto di costituzione”). Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. con riferimento alla omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata in favore dell’avv.

Fabio Francesco Franco, procuratore N. 23105/22 R.G. di AdER, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si sostiene che il Tribunale non avrebbe esaminato né pronunciato sulla eccezione in parola , tempestivamente sollevata fin dalla propria comparsa di costituzione in appello e potenzialmente decisiva. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione de gli artt. 77e 182 c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la decisione sulla medesima questione, per non aver il Tribunale comunque rilevato la nullità della procura ad litemconferita da AdER all’avv.

Fabio Francesco Franco, ma da soggetto privo di poteri rappresentativi. 2.1 –Preliminarmente, non può, in questa sede, rilevarsi se si tratti o meno di contestazione di ruoli acquisiti dal Colò spontaneamente e delle eventuali conseguenze in base alla nota Cass., Sez. U n . , n. 26283/2022, poiché la questione della ritualità del gravame qui sollevata(idonea, ove poi fosse ritenuta fondata dal giudice del rinvio, a comportare l’invalidità del gravame e quindi il giudicato sulla pronuncia di primo grado) va affrontata con priorità logica, fermo restando che, in ogni caso, essa potrà venire in rilievo anche in sede di rinvio in applicazione dei principi di cui alla citata sentenza (con improponibilità originaria della domanda). 3.1– Ciò posto, il primo motivo è con ogni evidenza fondato.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge senza dubbi di sorta che il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciare sull’eccezione di nullità della procura ad litem rilasciata da AdER all ’ avv. Fabio Francesco Franco, ma da soggetto privo di poteri rappresentativi. N. 23105/22 R.G. Si tratta, ovviamente, di questione decisiva, giacché - ove fondata – determinerebbe l’inammissibilità del gravame. 4.1 -Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito. 5.1 –In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre il secondo è assorbito.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che procederà all’esame dell’eccezione suddetta e, quindi, ad un nuovo esame dell’appello; all’esito, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma