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Ordinanza — n. 26072/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by correcting notification date error to find timely filing within ten-day limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26072/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court accepted the appellant's claim that the appeal was filed within the ten-day limit, overturning the lower court's dismissal based on a date error. The appellant argued the appeal was notified on March 29, 2016, rather than the lower court's finding of March 22, 2016. The court ruled that the lower judge failed to verify the electronic notification timestamp, which proved the filing was timely, and thus remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 165, 168, 347, 348 c.p.c.: When a lower court dismisses an appeal on procedural grounds due to a missed time limit, the Cassation Court must verify the actual notification date; if the appeal was timely filed, the dismissal is void and the case is remanded for retrial.

Parole chiave

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civil procedure appeal ten day filing limit electronic notification date procedural impropriety remand for retrial judicial error correction timely filing requirement opposizione al matrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 165 c.p.c.
Art. 168 c.p.c.
Art. 347 c.p.c.
Art. 348 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8110/2022 R.G. proposto da : EMOZIONI SPOSA DI BOTTA GERARDINA, elettivamente domiciliato in Roma Via Asmara, presso lo studio dell’avvocato RICCIO VALENTINA (RCCVNT70B41C096T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SALERNO S.R.L. -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n. 96/2022 depositata il05/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere Cricenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La società Emozioni Sposa di Botta Gerardina ha proposto opposizione, davanti al Giudice di pace di Salerno, ad un decreto ingiuntivo notificatole dal Consorzio per i Servizi di Salerno, mediante il quale quest'ultimo pretendeva il pagamento del corrispettivo dei servizi resi ai consorziati, e tra i quali vi era, per l'appunto, la società ricorrente. 1.2.- Il Giudice di pace di Salerno ha respinto l'opposizione riconoscendo al Consorzio il diritto al pagamento di quei servizi. 1.3.- Avverso tale decisione ha proposto appello la società Emozioni Sposa davanti al Tribunale di Salerno. Quest'ultimo, tuttavia, ha dichiarato improcedibile l'impugnazione sull'assunto che la società appellante si sarebbe costituita in giudizio tardivamente, ossia oltre il termine dei 10 giorni dalla notifica dell'appello. 1.4.- Contro tale decisione propone ricorso per Cassazione la società emozioni sposa con due motivi illustrati da memoria. Il consorzio non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente prospetta violazione degli articoli 165, 168, 347, 348 del codice di procedura civile. La tesi della società ricorrente e nel senso che, secondo il giudice di merito, l'atto di appello sarebbe stato notificato il 22.3.2016, ed iscritto a ruolo l’8.4.2016, con la conseguenza del superamento del termine dei 10 giorni. Questo assunto però, secondo la ricorrente, è frutto di un errore da parte del giudice di appello, il quale non si sarebbe invece avveduto che l'appello era stato notificato il 29.3.2016 e non già il 22.3.2016.

Con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo, avvenuta l’8.4.2016, rientra nel termine dei 10 giorni dalla notifica dell'appello. 2.1.- Questa stessa mancanza è contestata dalla società ricorrente con il secondo motivo che prospetta omesso esame di un fatto decisivo, vale a dire omesso esame del momento in cui l'atto di appello è stato effettivamente notificato. I motivi, che presentano connessione logica e possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Presupposto della decisione impugnata, come chiaramente risulta dalla motivazione, è che l'appello sia stato notificato il 22.3.2016, con la conseguenza che la costituzione in giudizio, ossia l'iscrizione a ruolo dell'appello, avvenuta l’ 8.4.2016 si appalesa successiva al termine di 10 giorni prescritto appena di improcedibilità dell'impugnazione.

Va tuttavia al riguardo osservato che il giudice del gravame ha invero omesso di verificare la data di notifica della decisione impugnata, dalla ricevuta della posta elettronica depositata telematicamente emergendo che l'atto di appello è stato notificato ( sempre per posta elettronica) in data 29.3.2016, ore 12:59:47, e che la costituzione in giudizio, ossia l'iscrizione a ruolo della causa, è pacificamente avvenuta il successivo 8.4.2016, come attestato nella stessa sentenza impugnata (p. 2). A tale stregua, diversamente da quanto affermato dal giudice del gravame nell’impugnata sentenza, l’appello si appalesa invero tempestivo.

Alla fondatezza dei motivi nei suindicati termini e limiti consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsonei termini e limiti di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cass