Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, De Stefano, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Calabrese, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of judgment definition.
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10768/2024 R.G. proposto da : DE STEFANO FELICE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DE PALMA MICHELINA (DPLMHL62C54F912E) -ricorrente- contro CALABRESE ANIELLO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SCHIAVO GIANFRANCO (SCHGFR57C14F912E) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NOCERA INFERIORE n. 4442/2023depositata il 16/02/2024. Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 13/05/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 30/07/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e delle quali va disposta l’attribuzione, per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente e con attribuzione al difensore antistatario , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il 24/0