Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, S.I.G.A.T. S.r.l., challenged a lower court ruling against the City of Venice but did not act on the procedural offer to resolve the case. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the litigation and an order for the appellant to bear the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the court's proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5970/2023 R.G. proposto da : S.I.G.A.T. SOCIETA’ ITALIANA GESTIONE ALBERGHI E TURISMO S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 29, presso lo studio dell’avvocato MARSANO VALERIA (MRSVLR66S50A662Y), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COMMISSATI FRANCESCA (CMMFNC76S60B563B) -ricorrente- contro COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato GATTAMELATA STEFANO (GTTSFN63L16H501U), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati IANNOTTA ANTONIO (NNTNTN60S07L736V), TRENTO FEDERICO (TRNFRC81H28C111X), ONGARO NICOLETTA (NGRNLT60B64F241K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1874/2022 depositata il 25/08/2022;letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 13/05/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 30/07/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,