Cassation court dismisses appeal for omitted ruling on negligence claim, finding implicit rejection due to incompatibility with main decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding an omitted ruling on a claim for concurrent negligence by the leasing company. The appellant argued the lower court failed to address a request to reduce damages under Article 1227 of the Civil Code, while the court found the main judgment implicitly rejected this claim as incompatible with its logic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.; Art. 1227 c.c.: An omission of a specific ruling does not constitute a violation if the decision implicitly rejects the claim by rendering it incompatible with the adopted legal reasoning.
Parole chiave
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4395/2021 R.G. proposto da: TOSCANO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLERICI ALESSANDRAe domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: -ricorrente- contro MBCREDIT SOLUTIONS SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall'avvocato DEL ZOPPO CRISTINA ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA LARIANA 7, presso lo studio dell’avvocato PACIFICO DAVIDE Pec:-controricorrente- nonchè contro UNICREDIT LEASING SPA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLOdiMILANO n. 1579/2020 depositata il 30/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere Dott.ssa ANNA MOSCARINI. Rilevato che: Unicredit Leasing SpA stipulò con Antonio Mitidieriun contratto di leasing avente ad oggetto una autovettura Lamborghini Gallardo Superleggera, e successivamente l’utilizzatore cedette il contratto ad Antonio Toscano il quale a sua volta propose alla banca di concedere in comodato il bene alla società Santa Valeria s.r.l.; il Toscano fu raggiunto da segnalazioni satellitari relative a movimenti anomali del veicolo e, dopo che la banca gli aveva intimato il pagamento delle rate scadute e la restituzione dell’autovettura, ne denunciò il furto alla banca proprietaria, la quale gli intimò con decreto ingiuntivo il pagamento della somma di € 158.851,87, oltre interessi e spese, a titolo di penale contrattuale per la perdita del bene locato ed interessi di mora; il Toscano propose opposizione chie dendo di accertare la nullità sia dell’originariocontratto di leasing sia di quello di cessione, in quanto la firma del Mitidieri era risultata apocrifa a seguito di CTU grafologica disposta dal Tribunale;chiese l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 c.c. per via dei raggiri posti in essere da soggetti terzi in proprio danno ; chiese altresì di accertare la concorrente responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c. della Unicredit Leasing per la perdita del veicolo così da ridurre l’importo della penale contrattuale dovuta da esso opponentee la restituzione della somma di € 35.456,09 corrisposta a titolo di canoni; istituitosi il contraddittorio con la Unicredit e successivamente con MBCredit Solution SpA, intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito, il Tribunale adito rigettò l’opposizione ritenendo valido sia l’originario contratto di leasing sia quello di cessione, anche se mai sottoscritti da Antonio Mitidieri, il cui nome era stato usurpatoda terzi; a seguito di appello del Toscano la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1579 del 30/6/2020, ha rigettato il gravame con una motivazione in parte diversa da quella del primo grado; ha ritenuto nullo il contratto di leasing a causa della falsità della firma del Mitidieri per l’assenza da parte di questi della volontà di perfezionarlo e per l’impossibilità di imputarnegli effetti al soggetto usurpatore della firma, che era il venditore del veicolo oggetto del contratto; ha ritenuto nullo il contratto di cessione che, sempre per la falsità della firma del cedente,era “ tamquam non esset ”, non potendo considerarsi cedente l’usurpatore della firma, ossia il precedente utilizzatore venditore del bene; tuttavia ha ritenuto che, in virtù del principio di conservazione dei contratti il documento relativo alla cessione rappresentava una valida proposta di contratto da parte del Toscano, accettata dalla banca, sicché si era determinato il perfezionamento di un autonomo contrattotra la banca ed il Toscano, destinato a regolare i rapporti tra i medesimi; il Toscano era entrato nella disponibilità dell’autovettura e l’aveva poi ceduta in comodato ad un terzo, così da poter essere considerato a tutti gli effetti utilizzatore del bene e dunque responsabile per la sua perdita; la corte ha po i escluso di poter evincere un “concorso”di Unicredit nelle condotte illecite perpetrate in danno del Toscano, attesa la mancanza della prova in atti della consapevolezza della banca dei raggiri potenzialmente rilevanti ai fini dell’annullamento del contratto,con l’esclusione, pertanto, degli effetti di cui all’art. 1439, 2° comma c.c.; ha infine preso atto della mancata attivazione da parte del Toscano delle azioni a tutela della propria posizione giuridica soggettiva per far valere la pretesa eccessività del valore attribuito al mezzo, sottolineando in particolare l’assenza di controdeduzioni rispetto al calcolo eseguito dalla banca in relazione al valore residuo del bene richiesto all’utilizzatore; avverso la sentenza Antonio Toscano propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; resiste MBCredit Solutions SpA con controricorso.
Considerato che: con il primo motivo – falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 1367 c.c. e violazione degli artt. 1325, 1326, 1406 1418, comma 2, 1423 c.c. sulla ritenuta validità ed efficacia del contratto di leasing tra Antonio Toscano e Unicredit Leasing SpA, nonostante il contratto iniziale e quello di cessione difettassero della firma e quindi della manifestazione di volontà di chi risultava averli conclusi – il ricorrente lamenta che la corte territoriale , pur avendo correttamente individuato la fattispecie (cessione di contratto) e le norme applicabili (artt. 1325, 1406 e 1418 c.c.), ne avrebbe tratto conseguenze aberranti essendo la cessione del contratto un negozio plurilaterale in cui si determina la sostituzione soggettiva tra cedente e cessionario che necessariamente presuppone la validità del contratto ceduto; avrebbe erroneamente invocato il principio di conservazione del contratto, non potendo determinarsi la convalida di un contratto nullo; in disparte ogni questione circa la ritenuta e affermata nullità del contratto de quoda parte del giudice di appello (questione sulla quale è scesa la scure del giudicato interno), il motivo è inammissibile perché non è correlato alla ratio decidendi.
La corte del gravame non ha affatto inteso convalidare un contratto nullo violando le norme sulla cessione del contratto ma ha svolto un autonomo accertamento circa la valutazione complessiva dei comportamenti delle parti giungendo alla conclusione dell’avvenuta stipula di un autonomo contratto di leasing tra Unicredit e il Toscano, a prescindere dalla nullità del contratto di leasing concluso tra la concedente ed il Mitidieri e del successivo contratto di cessione; il ricorrente,per censurare la valutazione della corte del merito e la qualificazione del contratto intercorso tra esso Toscano e Unicredit quale leasing,avrebbe dovuto prospettare la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale dimostrando che la suddetta qualificazione era impedita dalla violazione,da parte della corte, di specifici criteri di interpretazione del negozio; in assenza, il motivo si risolve in un inammissibile sindacato sul potere riservato al giudice del merito di ricostruire la volontà negoziale delle parti; con il secondo motivo di ricorso, sideduce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione ad uno dei fatti costitutivi della domanda di annullamento per dolo del contratto di leasing ai sensi dell’art. 1439 c.c., atteso che la Unicredit Leasing SpA aveva agito per il tramite di un agente procuratore autorizzato a stipulare in nome e per conto di Unicredit con conoscenza dei raggiri orditi dai correi in danno del Toscano;
In disparte i nonmarginali profili di inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza (in quanto, in relazione agli artifici e raggiri del terzo asseritamente noti alla banca, e dunque tali da determinare l’annullamento del contratto di leasing per dolo ai sensi dell’art. 1439, secondo comma c.c.,il ricorrente non adempie all’onere di prospettare dove e come la doglianza sia stata svolta nel giudizio di merito né localizza i documenti che dovrebbero sostenere la censura nel presente giudizio di legittimità) il motivo va comunque rigettato per manifesta infondatezza, volta che la corte del merito non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla asserita esistenza di condotte truffaldine di terzi, ma le ha ritenute irrilevanti ai fini della domanda di annullamento del contratto per dolo ai sensi dell’art. 1439 c.c. per mancanza di prova della conoscenza delle stesse da parte di Unicredit.
Si legge infatti a p. 15 della sentenza :”…da nessun elemento probatorio esistente in atti è possibile evincere un “concorso” di Unicredit, anche solo a livello tacitamente istigatorio, nelle condotte illecite la cui perpetrazione in danno del Toscano (omissis) è seriamente desumibile; quanto a ciò dovendosi sottolineare come nessun comportamento decettivo concernente l’oggetto del negozio e il complessivo assetto pattizio risulti attribuibile a quest’ultima e come, anche a voler ritenere che i terzi (omissis) si siano resi responsabili di condotte truffaldine funzionali a fargli perfezionare il contratto, esse, atteso che della loro conoscenza in capo ad Unicredit non vi è prova in atti, siano a mente dell’art. 1439, secondo comma c.c., inidonee a determinare effetti invalidativi sullo stesso”; con il terzo motivo di ricorso –violazione dell’art. 112 per omessa pronuncia sul quinto motivo di appello e sulla domanda volta ad accertare il concorso colposo di Unicredit Leasing nella perdita del bene concesso in leasing ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.
– il ricorrente lamenta che la corte del merito abbia omesso di pronunciarsi sul motivo con cui aveva impugnato la sentenza di primo grado quanto almancato accoglimento del l’ exceptio doli generalis funzionale ad una pronuncia che, ai sensi dell’art. 1227 c.c., riducesseil danno costituito dalla perdita del veicolo, che aveva esposto il Toscano al pagamento della penale contrattuale; il motivo è da rigettare in quanto, con la sentenza , si è condivisibilmente ritenuto non configurabile alcun “concorso” di Unicredit nelle condotte illecite poste in essere ai danni del Toscano, considerato che, con detta affermazione , la corte intende va evidentemente riferirsi a qualunque tipo di “ concorso ” di colpa della banca– non senza considerare, ancora, l ’esistenza di una seconda ratio decidendi della pronuncia impugnata, secondo cui “ se è seriamente ipotizzabile un carattere di significativa negligenza di Unicredit nel momento perfezionativo del contratto di leasing, ciò doveva considerarsi ininfluente nel presente giudizio concernente il rapporto intercorso tra l’appellata ed il Toscano il quale, ove si fosse ritenuto e si ritenesse parte lesa di comportamenti penalmente o civilmente rilevanti posti in essere da altri oltre che dal succitato comodatario del veicolo in parola, avrebbe potuto e potrebbe, nel caso ne sussistessero ancora le condizioni, esercitare le pertinenti azioni”; in proposito, va data continuità al principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui “ a d integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass., 1, n. 10696 del 10/5/2007;
Cass., 2, n. 20311 del 4/10/2011; Cass., 1, n. 21612 del 20/9/2013; Cass., 1, n. 24155 del 13/10/2017); conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.800,00 (di cui € 200 per esborsi) più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricor