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Ordinanza — n. 25799/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows revocation action against sale when debtor had no other means to pay debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25799/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the revocation action against a property sale by R.R. Service to Bper Banca, overturning the lower court's dismissal. The lower court had rejected the claim because the debtor allegedly had other assets to satisfy debts, but the Cassation court found this reasoning contradictory to the evidence showing those assets were already encumbered. Consequently, the court ruled that the sale was the only means for the debtor to pay, making it prejudicial to creditors.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 132 c.p.c.: A sale is revocable if it is the sole means for a debtor to pay debts, and the lower court's finding that other assets existed contradicts the evidence of their encumbrance.

Parole chiave

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revocatoria ordinaria atto pregiudizievole scientia damni strumentalità necessaria pignoramento immobiliare adempimento debiti inefficacia atto ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Service srl, la convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma unitamente a Massimiliano Ricciardi per sentir pronunciare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c.
Art. 132 c.p.c.
Considerato che con il secondo ( logicamente prioritario ) motivo – nullità della sentenza per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
111 Cost., in riferimento all’art. 360, 1° co.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
111 Cost., in riferimento all’art. 360, 1° co.
Art. 1219 c.c.
2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificatigli effetti della ora ex art. 1219 c.c.
art. 2901 c.c
Service srl, la convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma unitamente a Massimiliano Ricciardi per sentir pronunciare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31829/2020 R.G. proposto da : RICCIARDI MASSIMILIANO, nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANFORTE MAURIZIO ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARZIALE 36, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLIS ENRICO GIUSEPPE Pec: -ricorrente- contro BPER CREDIT MANAGEMENT SCPA, quale mandataria di BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato MACCALLINI CARLO e CARNEVALI ANTONELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, pec: -controricorrente- nonchè contro R.R.

SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE -intimato- sul controricorso incidentale proposto da RR SERVICE IN LIQUIDAZIONE IN CPO 182/2013, in persona del liquidatore rappresentato e difeso dall'avvocato DI IULIO ANTONIO (DLINTN71L29H501M ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a Pec: -ricorrente incidentale- contro BPER CREDIT MANAGEMENT SCPA, quale mandataria di BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato MACCALLINI CARLO e CARNEVALI ANTONELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, pec: avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5070/2020 depositata il 20/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.Rilevato che la Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop (di seguito Bper Banca), allegando un credito di € 1.170.355,07 nei confronti della società R.R. Service srl, la convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma unitamente a Massimiliano Ricciardi per sentir pronunciare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. di un atto con il quale la società aveva venduto al Ricciardi la proprietà di un immobile sito in Roma viale America 93/95, vendita ritenuta pregiudizievole alle ragioni creditorie; i convenuti si costituirono in giudizio eccependo l’assenza dell’elemento soggettivo della scientia damni in ragione dell’avvenuta stipula, in data anteriore al sorgere del credito, di un patto di opzione sull’immobile sicché l’atto dispositivo aveva la funzione di consentire al debitore l’adempimento di debiti scaduti, con la conseguente inoperatività dell’azione revocatoria; il Tribunale adito, rigettata l’eccezione relativa all’anteriorità della vendita rispetto al sorgere del credito e rigettata altresì l’eccezione relativa all’adempimento di debiti scaduti per mancanza di prova che l’alienazione dell’immobile fosse l’unico mezzo per adempiere debiti scaduti, ritenne che il bene oggetto di compravendita fosse l’unico bene privo di formalità facente parte del patrimonio della R.R.

Service; ritenuto altresì sussistente il presupposto soggettivo della scientia damni, accolse la domanda dichiarando l’inefficacia dell’atto di compravendita nei confronti di Banca BPER; con sentenza del 14/7/2020 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame interposto dal Ricciardi; avverso la sentenza la suindicata pronunzia della corte di merito il Ricciardi propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi;la società R.R. Service srl in liquidazione propone ricorso incidentale tardivo -sostanzialmente adesivo al ricorso principale- ad entrambi i ricorsi resiste con controricorso e memoria Bper Credit Management Scpa, quale mandataria di Bper Banca;

Considerato che con il secondo ( logicamente prioritario ) motivo – nullità della sentenza per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost. (360 n. 4 cpc) – il ricorrente principale Ricciardi si duole dell’irredimibile contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza là dove, da un canto risulta affermata la sussistenza dell’eventus damni in ragione della circostanza che gli altri immobili di proprietà della controparte risultavano gravati da formalità pregiudizievoli e per altro verso viene dalla corte di merito esclusa la ricorrenza nella specie dell’ipotesi di esenzione ex 3° comma dell’art. 2901 c.c. in ragione della sussistenza di altri beni idonei al soddisfacimento dei debiti; con unico complesso motivo la ricorrente incidentale adesiva R.R.

Service srl denunzia violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.; nonché violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2901 c.c., dolendosi (anche ) che in totale irriducibile contrasto con quanto precedentemente affermato la Corte ha negato la sussistenza della scriminate dell’”atto dovuto” sul rilievo che, non solo le predette circostanze non avrebbero adeguatamente dimostrato che la vendita dell’immobile in oggetto rappresentasse per la RR Service l’unico mezzo cui poter accedere al fine di provvedere al pagamento dei debiti pregressi scaduti ma anzi, vieppiù, che vie è la prova contraria della disponibilità di altre risorse da parte di R.R.

Service, rappresentate dagli altri beni di proprietà della società, per far fronte all’adempimento dei debiti in questione, come affermato dagli stessi convenuti in prime cure . I motivi del ricorso principale e incidentale adesivo sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Risulta dalla corte di merito nell’impugnata sentenza affermato che Nel caso di specie, si ritiene che l’alienazione avente ad oggetto la proprietà dell’appartamento di viale America integri un pregiudizio alle ragioni creditorie della Bper Banca in quanto idonea a rendere più difficile e incerto l’adempimento del credito dalla stessa vantato nei confronti della R.R.

Service … tenuto conto che gli altri immobili di proprietà della R.R. Service sono gravati, rispettivamente, da azioni esecutive di pignoramento e da iscrizione ipotecaria . Per altro verso, nel respingere la configurabilità nella specie dell’invocata ipotesi di cui all’art. 2901, 3° co., c.c. la corte di merito, nel ritenere che il giudice di prime cure ha correttamente rigettato tale eccezione sul rilievo della mancanza diprova in ordine all’assenza di altri mezzi con cui provvedere al pagamento di debiti scaduti, non essendo sufficiente la mera sussistenza di un debito scaduto alla cui soluzione destinare il ricavato della vendita, poiché … l’esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall’art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificatigli effetti della ora ex art. 1219 c.c. ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca , ha sottolineato che Nella specie difetta tale prova ed anzi vi è la prova contraria della disponibilità di altre risorse da parte di R.R.

Service, rappresentate dagli altri beni di proprietà della società, per far fronte all’adempimento dei debiti in questione, come affermato dagli stessi convenuti in prime cure . Orbene, emerge evidente come trattisi di affermazioni irriducibilmente contraddittorie, deponenti l’intrinseca illogicità della motivazione, che si appalesa sul punto meramente apparente e pertanto inesistente ex art. 132, 2° co., c.p.c. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso del ricorso principale e dell’unico complesso motivo ( in parte qua ) del ricorso incidentale adesivo, assorbito il 1° motivo del ricorso principale (con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all’art. 360, n. 4 cpc, nonché violazione degli artt. 2727 e 2729, in riferimento all’art. 360, n. 3 cpc) nonché le ulteriori doglianze nonché ogni altro censura e differente profilo del ricorso incidentale adesivo consegue l’accoglimento dei ricorsi e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione, procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 2° motivo del ricorso principale e parte dell’unico complesso motivo del ricorso incidentale adesivo nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 1° motivo del ricorso principale e la parte non accolta dell’unico complesso motivo del ricorso incidentale adesivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio