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Ordinanza — n. 25797/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution opposition due to incorrect calculation of appeal period excluding holidays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25797/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant incorrectly calculated the appeal period by failing to exclude holidays. The appellant argued that a request for credit re-determination should suspend the holiday exclusion rule, but the court held that merely counting counter-credits does not transform the opposition into a separate claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: The appeal period for execution opposition proceedings excludes holidays; a request for credit re-determination does not alter the nature of the opposition to justify suspending this exclusion.

Parole chiave

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execution opposition appeal period calculation holiday exclusion credit re-determination inadmissible appeal litigation costs procedural deadline motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 96, commi 3 e 4, codice di rito
civ., lo stesso deve essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, codice di rito, con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e R.g.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
670894 -01); la decisione di inammissibilità del l ’ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13
670894 -01); la decisione di inammissibilità del l ’ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1123 del 21/01/2014 Rv. 629827
Sez. Un. 10955 del 23/04/2024 Rv. 670894
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27826/2022 R.G. proposto da : ZANNI ALESSANDRO, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BOCCARDI MONICA (BCCMNC64E60H294C), BOCCARDI ERCOLE (BCCRCL34T29D704N), con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro GAROIA RICCARDO, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso d a ll ’ avvocato CAROLI STEFANO (CRLSFN65M03L064M), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO BOLOGNA n. 813/2022depositata il 08/04/2022 .

R.g. n. 27826 del 2022; Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 29/05/2024 , dal Consigliere relatore CristianoValle. Rilevato che: Alessandro Zanni propose, dinanzi al Tribunale di Rimini, opposizione all’esecuzione incardinata nei suoi confronti da Riccardo Garoia in forza di titolo esecutivo giudiziale; l’opposizione venne respinta dal Tribunale con sentenza n. 968 del 24/06/2013; Alessandro Zanni propose appello e la Corte territoriale, con sentenza n. 813 del 8/04/2022, ha r i gettat o, nel ricostituito contraddittoriocon Riccardo Garoia, l’impugnazione; avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, Alessandro Zanni; risponde con controricorso Riccardo Garoia; il ricorso è stato avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata di manifesta inammissibilità; il ricorrente ha chiesto la trattazione dinanzi al Collegio con atto ritualmente depositato e con nuova procura speciale alle liti; a seguito della fissazione dell’adunanza camerale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni, mentre il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 29/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Considerato che: non è necessario, per le ragioni che si vanno ad esporre, di dare conto partitamente dei singoli motivi di ricorso; l’istanza di riunione con il ricorso n. 10873 del 2022, n. 14 della chiamata dell ’ adunanza camerale del 29/05/2024 , deve essere disattesa, trattandosi di impugnazioni avverso diverse sentenze della Corte d’appello di Bologna, sebbene le cause vertano tra le stesse partied abbiano, singolarmente, identico oggetto; R.g. n. 27826 del 2022; Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle il computo del termin e d ’ impugnazione, con esclusione da questo del periodo feriale, atteso che si tratta di causa di opposizione all’esecuzione, è stato correttamente effettuato dal consigliere estensore della proposta di definizione accelerata, in quanto la sentenza d’appello è stata pubblicata l’8/04/2022, non risulta essere stata notificata, mentr e il ricorso per cassazione è stato notificato il 7/11/2022; la proposta di definizione accelerata è basata su numeros a , consolidata ecoerente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, in ordine alla esclusione delle cause di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi dalla sospensione nel periodo feriale; nella propria memoria difensiva il ricorrente sostiene l’inapplicabilità dell’esenzione dalla sospensione feriale per essere stata, da lui stesso, dispiegata domanda di rideterminazione dei crediti, prospettata come diversa dall’opposizione esecutiva in sé; il Collegio ritiene che il semplice conteggio dei controcrediti di per sé non comporta una modifica del l ’ originaria opposizione all’esecuzione, che, viceversa, si può prospettare in caso di riconvenzionale da parte dell’opposto e,comunque, pur sempre ove vi sia stato accoglimento dell’opposizione, che, nella specie , è mancato(Cass. n. 1123 del 21/01/2014 Rv. 629827 – 01 e altre) ; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile , conformemente all’originaria proposta di definizione accelerata; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, venendo in oggetto una pronuncia assolutamente conforme all’originaria proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., lo stesso deve essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, codice di rito, con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e R.g. n. 27826 del 2022;

Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle dell’attività processuale espletata (sull’applicabilità dell’art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ. si veda Sez. U n. 10955 del 23/04/2024 Rv. 670894 -01); la decisione di inammissibilità del l ’ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di Euro 2.400,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.

Così deciso in