Italian court dismisses appeal regarding lawyer's lack of standing and offensive defense statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the plaintiff's claim due to the lawyer's lack of standing. The plaintiff argued that his defense statements were not libelous but rather a valid right of criticism, while the court noted this was a matter of discretionary merit review. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiff was ordered to pay litigation costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 89 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The court's discretionary power to assess the offensiveness of defense expressions and order their cancellation is not subject to review on appeal, and appeals regarding cost allocations based on formal representation versus actual payment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11063/2023 R.G. proposto da : PALMIERI DAVIDE (PLMDVD63P23F205X), rappresenta to e dife so da sé medesimo, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro GRANATA MARCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEVENAZZI ELISA (STVLSE74L44F704H),domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- nonchè contro BONI ANNA MARIA, UNITO ANTONIO MARIO ALDO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato MERISI SIMONA (MRSSMN72A54F119B), domiciliazione digitale come in atti -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1165/2023 depositata il06/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.- Davide Palmieri ha convenuto davanti al Tribunale civile di Monza i coniugi Antonio Mario Aldo Unito e Anna Maria Boni, nonché il dottor Marco Granata, accusandoli di averlo calunniato in un procedimento davanti al Tribunale di Monza e di aver commesso falsa testimonianza in suo pregiudizio, e dunque chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti. In quel giudizio tutti i convenuti si sono costituiti ed hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione dell'attore, ossia dell'avvocato Davide Palmieri, sia perché costui era stato in quel periodo cautelativamente sospeso dall'esercizio della professione, sia perché stessa sorte aveva subito in quel momento il suo co-difensore, vale a dire l'avvocato Giulio Massimo Persano.
Il Tribunale di Monza ha accolto questa eccezione ritenendo dunque che entrambi gli avvocati, il Palmieri che si difendeva da sé, ed il Persano che ne era co-difensore, erano sprovvisti, al momento dell'introduzione della lite, dello ius postulandi. Il Tribunale ha poi però accolto la richiesta delle parti convenute di cancellazione, all'interno degli atti difensivi dell'attore, di espressioni offensive nei loro confronti ed ha conseguentemente condannato alle spese di giudizio il Palmieri nei confronti di entrambe le parti costituite. Questa decisione è stata impugnata dal Palmieri, ma la Corte di appello di Milano la ha integralmente confermata.
Ricorre ora Davide Palmieri con cinque motivi di ricorso. Le parti intimate si sono costituite con due distinti controricors i (da un canto, Maro Granata e, dall’altro, Anna Maria Boni unitamente ad Antonio Mario Aldo Unito), per chiedere il rigetto della impugnazione. Ragioni della decisione 2.- I giudici di appello hanno preso atto del fatto che né il Palmieri né il suo difensore, al momento della introduzione della lite, erano provvisti dello ius postulandi, essendo stati entrambi sospesi dall'esercizio della professione, ed hanno ritenuto che, correttamente, il giudice di primo grado non ha dato termine per sanare il difetto di rappresentanza, in quanto tale sanatoria è esclusa proprio nei casi in cui il difensore è del tutto privo del potere di rappresentanza, e non può dunque neanche redigere gli atti difensivi; i giudici di merito hanno poi ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado di ordinare la cancellazione delle espressioni offensive, in quanto si trattava di espressioni per l'appunto gratuite, non finalizzate alle necessità difensive, e di conseguenza hanno regolato le spese di lite tenendo conto del fatto che il Granata aveva presentato nota spese e che invece, per gli altri due convenuti, le relative competenze andavano liquidate come da decreto ministeriale.
Queste rationes decidendi sono contestate con cinque motivi di ricorso. 3.- Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile. La tesi del ricorrente è che, non essendo stata accolta la richiesta di condanna avanzata dai convenuti al pagamento delle spese da lite temeraria, era evidente che i convenuti su tale domanda dovevano dirsi soccombenti e che di tale soccombenza andava tenuto conto, se non ai fini della compensazione, perlomeno ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese processuali.
Il motivo è inammissibile. Nella misura in cui assume che il rigetto della domanda, di cui all'articolo 96 cpc, comporta soccombenza reciproca, la censura è contraddetta dal principio secondo il quale invece quel rigetto non ha l'effetto di determinare una soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese (Cass. 18036/ 2022). Nella misura in cui invece il riferimento al rigetto di quella domanda serve a contestare l'ammontare delle spese liquidate, la censura oltre ad essere inammissibile, in quanto chiede la revisione di un accertamento che spetta al giudice di merito, lo è altresì in quanto, per l'appunto, proprio perché il rigetto di quella domanda ex articolo 96 c.p.c. non ha effetti sulla soccombenza, è evidente che la liquidazione delle spese va fatta senza tenerne conto e dunque in base ai criteri legali sulle competenze e sugli onorari. 3.1.-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell'articolo 182 c.p.c Come si è detto, i giudici di merito hanno accertato che né l'avvocato Palmieri, che era parte difesa da séstessa, né il suo co- difensore, ossia l'avvocato Persano, erano dotati dello ius postulandi al momento dell'introduzione della lite.
La censura che con questo motivo si muove alla decisione è che invece almeno uno dei due era legittimato, e vale a dire che lo era l'avvocato Persano in quanto la sanzione della sospensione per un anno gli era stata comunicata dopo l'iscrizione a ruolo della causa, con evidente incidenza sul suo potere di rappresentanza e difesa. Il motivo è del tutto inammissibile. Lo è per due ragioni: la prima è che si mira a contestare un fatto già accertato, in maniera conforme, nei due gradi del giudizio di merito, e vale a dire che, al momento della iscrizione a ruolo, l’avvocato Persano era già sospeso: si tratta di un accertamento in fatto qui non contestabile.
La seconda ragione è che, come risulta da quanto stesso riportato in ricorso, l'avvocato Persano aveva subito la sospensione con decisione disciplinare del 16/07/2019, comunicata il 23.2.2020, non impugnata e dunque diventata definitiva il 21.5.2020, ossia prima della introduzione della lite. 3.3.- Ciò comporta altresì l'infondatezza del terzo motivo di ricorso che presuppone violazione dell'articolo 301 del codice di procedura civile, nel senso che, dato atto della sopravvenuta mancanza di potere rappresentativo, il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso.
Motivo che presuppone che sia vero che la sospensione ha avuto effetto a giudizio incardinato. Il che non è, come si è visto. 3.4.-Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 88 e 89 c.p.c I giudici di merito, come ricordato, hanno disposto la cancellazione di espressioni ingiuriose dagli atti difensivi del Palmieri. Costui, con il motivo in questione, se ne duole e ritiene illegittima la decisione in quanto, a suo dire, le espressioni non erano affatto calunniose atteso ciò che le controparti avevano perpetrato ai suoi danni.
Anzi, egli invoca una sorta di diritto di critica della condotta di queste ultime, di cui quelle frasi sarebbero espressioni. Il motivo è inammissibile. Premesso il principio per cui “l'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità” (Cass. 38730/ 2021;
Cass. 14364/ 2018). Premesso ciò, la censura non mira neanche a smentire il carattere offensivo delle espressioni usate, piuttosto a giustificarlo (vengono definite espressioni pertinenti ai “soggetti in esame”) in base ad un non meglio inteso diritto di critica. 3.5.-Il quinto motivo prospetta violazione degli articoli 83 e ss. Attiene alla condanna alle spese in primo grado, statuizione impugnata dal Palmieri, ma rigettata dalla Corte di Appello, la quale aveva peraltro osservato che il relativo motivo era incomprensibile: due essendo gli avvocati e due essendo le liquidazioni.
La tesi del ricorrente è che il difensore avv. Stefenazzi in realtà, seppure formalmente difensore di una sola delle parti, di fatto era pagato da tutte le altre, e che l’osservazione della Corte di Appello secondo cui non è dato distinguere una difesa formale (che vede l’avvocato difensore di una sola parte) e una difesa sostanziale, è priva di fondamento: secondo il ricorrente invece un difensore può essere formalmente rappresentante di una parte ma pagato dall’altra. Ora, a prescindere dal fatto che questa asserzione comporta l’accertamento di un fatto qui precluso: che quel difensore, pur rappresentando formalmente una parte fosse pagato anche dalle altre e quindi impegnato (seppure non formalmente) anche nei loro confronti; a prescindere da ciò, non si capisce quale sia il rilievo giuridico di tale situazione, sul piano della liquidazione delle spese: a due parti convenute competono due liquidazioni, e via dicendo, senza che contino regolamenti di fatto quanto ai compensi.
Il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza. E vanno liquidate tenendo conto del fatto che questa decisione costituisce l’esito di una opposizione a proposta di definizione anticipata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2 . 500,00, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali, ed oltre 2.000,00 euro in base all’articolo 96 c.p.c. in favore di ciascuna parte controricorrente (e precisamente Marco Granata, da un canto, e Anna Maria Boni unitamente ad Unito Antonio Mario Aldo,dall’altro) e 1000,00 euro in base all’articolo 380 bis c.p.c. a favore della cassa ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti pe