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Ordinanza — n. 25764/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to contradictory reasoning and failure to cite specific case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25764/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Nappi's appeal inadmissible for failing to properly cite the required case law in his second ground. The lower court had issued contradictory rulings regarding the application of the principle of *ne bis in idem* versus the doctrine of *res judicata*, creating an irreconcilable conflict in its reasoning. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant did not follow the procedural rules established by the Supreme Court's own precedent in specific 2014 decisions.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.; Art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of case law is not based on the content of the lower court's reasoning but on external elements, failing to respect the binding precedent set by the Supreme Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal violation of case law ne bis in idem res judicata conflict contradictory reasoning procedural defect binding precedent restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n.
Art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto deduce la violazione dell’art. 132, 2° comma, n.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
l. n. 228 del 2012
1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti
art. 702-bis c.p
Ritenuto che: 1.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
art. 115 c.p
per violazione dell’ art. 115 c.p.c.
art. 111 della costituzione
per violazione degli art. 111 della costituzione e 132, comma 2, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite n. 8053 del 2014
Sezioni Unite n. 8054 del 2014
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10498/2023 R.G. proposto da: NAPPI MARIO, domiciliato ex legein ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANNINO GIOVANNI (CF: SNNGNN50L25G795F) - Ricorrente - Contro MANGIAFICO ANTONINA, NAPPI BRUNO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BENEDUCE BRUNO (CF: BNDBRN67R30G795R) - Controricorrenti - nonché contro NAPPI LUISA MARIA, NAPPI PAOLO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LEONE FELICE (CF:

LNEFLC61P22F839H) - Controricorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 1098/2023depositata il 13/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. Ritenuto che: 1.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Mario Nappi chiese al Tribunale di Nola la condanna di Antonina Mangiafico, Maria Luisa Nappi, Paolo Nappi e Bruno Nappi alla restituzione di un immobile sito in Sant’Anastasia alla Via D’Auria, 102, meglio indicato nel verbale di sfratto del 5 giugno 2009, per effetto del giudicato formatosi in virtù della sentenza del 27/02/2017 n. 452/2017, di rigetto della domanda di rilascio proposta dai predetti convenuti, in contrasto con la precedente decisione assunta dallo stesso Tribunale di Nola con sentenza n. 39/2005 del 12/01/2005, da loroutilizzata come titolo esecutivo per il rilascio, sostenendo che il contrasto tra le due decisioni andava risolto con la prevalenza del giudicato successivo. 2.Costituendosi in giudizio, Antonina Mangiafico, Maria Luisa Nappi, Paolo Nappi e Bruno Nappi esclusero il contrasto tra giudicati, poiché la sentenza n. 452/2017, nel rigettare la domanda di restituzione da loro proposta, avrebbe applicato il principio del ne bis in idem. 3.Con ordinanza del 26/04/2021 i l Tribunale di Nola rigettò la domanda, condannando Mario Nappi al pagamento delle spese di lite. 4.Avverso la predetta pronuncia Mario Nappi interpose gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Napoli. 5.Antonina Mangiafico, Luisa Maria Nappi, Paolo Nappi e Bruno Nappi chiesero concordemente il rigetto dell ’ appello, ovvero la dichiarazione della sua inammissibilità. 6.Con sentenza n. 1098/2023, depositata in data 13/03/2023, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello di Mario Nappi, condannandolo alle spese del grado. 7.Avverso la predetta sentenza Mario Nappi propone di ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Antonina Mangiafico e Bruno Nappi, da un lato, e Luisa Maria e Paolo Nappi, dall’altro lato, resistono con separati controricorsi. 8.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. 9.Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c. per violazione dell’ art. 115 c.p.c. ” , esponendo che è censurabile in Cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., l’errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che il Tribunale che pronunciò la sentenza n. 452/2017aveva “rigettato la domanda non perché l’ha ritenuta infondata (se non nei confronti dell’altro chiamato in causa, Ciro Nappi), in contrasto con quanto definitivamente accertato nel precedente giudizio, ma per la diversa ragione, coerente con il rilievo di giudicato esterno, di non aver più il potere-dovere di provvedere sulla stessa”.

La Corte di Appello ha dunque ritenuto che, nei confronti dell’altro terzo chiamato, Nappi Ciro, la stessa domanda di rilascio sia stata invece ritenuta infondata e rigettata nel merito. Espone il ricorrente che la Corte territoriale ha ravvisato una sorta di scissione, in base alla quale la domanda di rilascio sarebbe inammissibile nei confronti di Nappi Mario ed infondata nei confronti Nappi Ciro. In realtà -deduce il ricorrente-, il rigetto della domanda di rilascio contenuto nel dispositivo della sentenza n. 452/2017 fu pronunciato nei confronti di entrambi.

La posizione processuale e sostanziale di Nappi Ciro e Nappi Mario era identica per il semplice fatto che essi erano stati chiamati in giudizio da Mangiafico Antonina, Nappi Luisa Maria, Nappi Paolo e Nappi Bruno, quali eredi ed aventi causa di Esposito Nicolino Carmela, e ciò emerge incontrovertibilmente dagli atti di causa. A detta del ricorrente, si è pertanto in presenza del travisamento della prova, che consiste nell’errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha invece ritenuto di poter trarre.

A detta del ricorrente, nel caso di specie si sarebbein presenza di una utilizzazione di prove che non esistono nel processo e che comunque hanno un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito. Il travisamento si è manifestato nell’errore percettivo della prova rispetto a quanto è incontrovertibilmente emerso dal processo medesimo e precisamente dagli atti(trascritti a p. 5 del ricorso). Sostiene il ricorrente che l’accertamento contenuto nella sentenza n. 39/2005, passata in giudicato, fa stato ad ogni effetto tra Mangiafico Antonina, Nappi Luisa Maria, Nappi Paolo e Nappi Bruno, da una parte, e Nappi Mario e Nappi Ciro, quali eredi e aventi causa di Esposito Nicolino Carmela, dall’altra, tant’è che il provvedimento di rilascio fu eseguito nei confronti di entrambi, appunto quali eredi ed aventi causa di quest’ultima e ciò su richiesta degli stessi procedenti.

A detta del ricorrente, il decisivo errore di percezione della sentenza gravata riguarda il contenuto oggettivo della prova, avendo l’errore stesso investito una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, e cioè il rilascio degli immobili di cui trattasi. I Signori Mangiafico Antonina, Nappi Luisa Maria, Nappi Paolo e Nappi Bruno conclusero per ottenerne il rilascio nei confronti degli eredi ed aventi causa di Esposito Nicolino Carmela, Nappi Mario e Nappi Ciro, i quali vi si opposero chiedendo ed ottenendoil rigetto della domanda di rilascio.

Ne consegue che detta pronuncia riguarda senz’altro sia Nappi Ciro che Nappi Mario.

2. Sul primo motivo . I l primo motivo è inammissibile, in quanto omette di rispettare l’art. 366, n. 6 , c.p.c., atteso che non fornisce l’indicazione specifica degli atti sui quali si fonda, evocati in chiusura della p. 5del ricorso. Si limita ad indicarli, ed in particolare si limita ad indicare la sentenza n. 452 del 2017, ma omette di individuare la parte o le parti di essa che dovrebbero sorreggere il motivo, al contrario inammissibilmente delegando questa Corte a ricercarlecon una inammissibile attività che si risolve in una sorta di integrazione del motivo, la cui enunciazione, anche quanto all’individuazione degli atti fondanti, spetta al ricorrente in Cassazione. 2.1 In secondo luogo, il motivo deduce la violazione di un paradigma, quello dell’art. 115 c.p.c., evocando la figura del travisamento (peraltro, com’è noto, confinata in ambiti limitati dalle Sezioni Unite con un recente arresto), mentre in realtà lamenta che sia stato erroneamente ritenuto un giudicato,e dunque la violazione dell’art.2909 c.c., che, però, non è evocato e, se lo fosse stato, la cosa non avrebbe inciso sulla rilevata inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c. 3.Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), del c.p.c. per violazione degli art. 111 della costituzione e 132, comma 2, n. 4, del c.p.c.”,denunciando il vizio di “motivazione apparente” per “ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.

Ciò in quanto la Corte territoriale, nel rigettare l’appello, ha ritenuto che “In giurisprudenza è stato anche affermato, in senso difforme, che l’eccezione di cosa giudicata è un’eccezione di merito, onde il suo accoglimento determina il rigetto della domanda e non l’inammissibilità della stessa”. A detta del ricorrente, la Corte territoriale ha poi contraddittoriamente ritenuto che “Nel caso in esame il Tribunale di Nola, nuovamente investito dagli odierni appellati della domanda di rilascio dell’immobile in contestazione, si è appunto astenuto, nel rispetto del precedente giudicato, dall’esaminare la domanda nei confronti di Nappi Mario, espressamente richiamando il principio del ne bis in idem, sì da pervenire al rigetto della stessa, in evidente e implicita adesione all’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato”.

La Corte territoriale aggiunge che il giudice che pronunciò la sentenza n. 452/2017 aveva “rigettato la domanda non perché l’ha ritenuta infondata (se non nei confronti dell ’ altro chiamato in causa, Ciro Nappi), in contrasto con quanto definitivamente accertato nel precedente giudizio, ma per la diversa ragione, coerente con il rilievo di giudicato esterno, di non aver più il potere- dovere di provvedere sulla stessa”. A detta del ricorrente, la decisione impugnata si estrinseca in argomentazioni inidonee a rivelarne le ragioni, e mostra un contrasto irriducibile fra affermazioni tra loro inconciliabili, sfociando in una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Ciò in quanto la Corte d’appello, nel mentre sostiene che il Tribunale che pronunciò la sentenza n. 452/2017 si fosse correttamente astenuto dall’esaminare la domanda di rilascio proposta nei confronti di Nappi Mario, richiamando il principio del nebis in idem, afferma poi che a tale decisione sarebbe correttamente giunto quel giudice aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’eccezione di giudicato esterno altro non è che una eccezione di merito che, in quanto tale, determina il rigetto della domanda, appunto nel merito, e non l’inammissibilità.

L’inconciliabilità ed il contrasto tra dette affermazioni non consentirebbero di rivelare ed individuare le ragioni della decisione perché aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’eccezione di giudicato esterno altro non è che una eccezione di merito significa decidere consequenzialmente per il rigetto della domanda e non per la sua inammissibilità. Sostiene il ricorrente che è del tutto irragionevole ed illogico ritenere che per Nappi Mario vi sarebbe stata una pronuncia di inammissibilità e per Nappi Ciro una pronuncia nel merito.

Ciò non è possibile perché la sentenza n. 39/2005 fa stato tra leparti ed i loro aventi causa. Il che vale a dire che questi ultimi non potevano che trovarsi nella medesima posizione, sia processuale che sostanziale, e ciò nonostante solo Nappi Mario fosse stato parte nel giudizio definito con la sentenza n. 39/2005. A nche sotto tale profilo, a detta del ricorrente, la decisione mostra un contrasto irriducibile fra affermazioni tra di loroinconciliabili. 4.Sul secondo motivo. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto deduce la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 , c.p.c. non già sulla base del contenuto argomentativo della motivazione stessa, bensì criticando quest’ultima sulla base di elementi aliunde rispetto alla motivazionee, dunque, senza rispettare i principi indicati dalle Sezioni Unite nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014. 5.Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, essendo inammissibili entrambi i motivi su cui si fonda. 6.Non è luogo a provvedere sulle spese, data la tardività del deposito dei controricorsi e dunque la loro inammissibilità, correttamente eccepita nella memoriaanche dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti