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Ordinanza — n. 25695/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to precluded merits review and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25695/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The lower courts ruled that a donation was ineffective against creditors due to the donor's knowledge of the debt and the resulting prejudice. The appellant argued for a merits review regarding the existence of prejudice, but the Court held that such factual re-evaluation is strictly precluded at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360, 1° co. n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-examine the merits or factual findings of the lower courts, and appeals claiming omissions in the assessment of decisive facts are inadmissible as they constitute a prohibited review of the merits.

Parole chiave

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actio pauliana preclusion of merits inadmissible appeal scientia damni procedural preclusion allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Considerato che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 cpc (art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Va altresì posto in rilievo che al di là della formale intestazione dei motivi- la ricorrente prospetta invero inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co.
Art. 360, 1° co. n. 5 c.p.c.
Va altresì posto in rilievo che al di là della formale intestazione dei motivi- la ricorrente prospetta invero inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1946 c.c
3 cpc) per avere la corte di merito asseritamente omesso di pronunciare sul motivo di gravame con cui era statoeccepito che doveva essere accertata e dichiarata l’inesistenza del pregiudizio, essendovi altro fideiussore, il marito Edmondo Capece, tenuto per l’intero ex art. 1946 c.c.
art. 183 c.p
là dove fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare, l’atto notificato il 24/7/2012 , la memoria ex art. 183 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 6/7/2015, n. 13827
Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n.
Cass., 18/3/2015, n. 5424
13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n.
Cass., 12/11/2014, n. 24135
5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n.
Cass., 18/10/2014, n. 21519
24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n.
Cass., 30/9/2014, n. 20594
21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n.
Cass., 5 19/6/2014, n. 13984
20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n.
Cass., 20/1/2014, n. 987
13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n.
Cass., 28/5/2013, n. 13190
987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass.,20/3/2013, n.
Cass., 20/3/2013, n. 6990
Cass., 20/7/2012, n. 12664
6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664;
Cass., 23/7/2009, n. 17253
Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n.
Cass., 19/4/2006, n. 9076
17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n.
Cass., 23/1/2006, n. 1221
9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).
Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053
Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n.
Cass., Sez. Un., 29/9/2016, n. 19312
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5480/2021 R.G. proposto da: CORSANO TIZIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BARBERA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA VIA OSLAVIA 14, pec: -ricorrente- contro GUBER BANCA SPA, quale procuratrice speciale di DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPALDO CAROLINA (CPLCLN70T62F839D) ed elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio della medesima in PIAZZA MARESCIALLO GIARDINO 1, pec:-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 3610/2020 depositata il 17/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI. Rilevato che la società Guber SpA in qualità di procuratrice speciale di Deutsche Bank Aktiengesellschaft convenne in giudizio Tiziana Corsaro ed Emanuele Capece, in qualità di fideiussori della società Constra srl, allegando che alla società erano stati concessi diversi affidamenti bancari con la garanzia dei fideiussori, che sussisteva un credito di essa attrice nei confronti della società e che tale credito era pregiudicato dall’atto di donazione con il quale la Corsaro aveva donato al figlio Emanuele Capece la proprietà di un compendio immobiliare sito in Roma, in via Vittadini 24, atto di cui la Guber chiese la revocatoria; il Tribunale di Roma ritenne che, pur essendo stata la donazione stipulata in data 30/7/2007 ed il credito portato da un decreto ingiuntivo emesso in data 24/11/2007, l’atto dispositivo era comunque successivo al sorgere del credito perché occorreva considerare, a tal fine, la fideiussione prestata anteriormente, anni prima, contestualmente all’apertura di un conto corrente in favore della società; era pertanto sufficiente il fatto oggettivo dell’accreditamento del finanziamento e la consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie per pronunciare l’inefficacia dell’atto nei confronti di Deutsche Bank; a seguito di appello di Tiziana Corsaro la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2610 del 17/7/2020, ha rigettato il gravame , confermando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’actio pauliana; in particolare, e per quanto ancora rileva, la corte del gravame ha ritenuto che la donazione dell’immobile dalla Corsaro al figlio non poteva che rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie, tanto da integrare la scientia damni; avverso la sentenza Tiziana Corsaro propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste la società Guber SpA con controricorso, illustrato da memoria; l’altro intimato non ha svolto attività difensiva;

Considerato che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 cpc (art. 360 n. 3 cpc) per avere la corte di merito asseritamente omesso di pronunciare sul motivo di gravame con cui era statoeccepito che doveva essere accertata e dichiarata l’inesistenza del pregiudizio, essendovi altro fideiussore, il marito Edmondo Capece, tenuto per l’intero ex art. 1946 c.c. con patrimonio tale da garantire la speditezza e la fruttuosità dell’azione esecutiva; essendo infatti pignorabile il quinto della pensione del Capece la corte del gravame avrebbe dovuto ritenere insussistente l’eventus damni; con il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., dolendosiche la corte del merito non abbia considerato il fatto decisivo costituito dalla presenza di altro fideiussore la cui pensione era pignorabile per un quinto sicché ciò avrebbe di per sé consentito di escludere la ricorrenza dell’eventus damni; il ricorso è inammissibile esso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che a fronte dell’accertamento in fatto e delle ragioni poste dai giudici di merito a base delle conclusioni raggiunte nell'impugnata sentenza, l'odierna ricorrente prospetta invero censure che risultano anzitutto formulate in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. là dove fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare, l’atto notificato il 24/7/2012 , la memoria ex art. 183 c.p.c. , i documenti depositati con la memoria ex art. 183 c.p.c. ) che si limita a meramente richiamare, senza invero debitamente riprodurre -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- nel ricorso ovvero, laddove riprodotti ( es., parte dell’atto di appello ) , senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua, non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni -come nel caso- del tutto apodittiche ( v. già Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). Risponde d'altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass.,20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664;

Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va altresì posto in rilievo che al di là della formale intestazione dei motivi- la ricorrente prospetta invero inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr.

Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312), inammissibilmente prospettanti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delleemergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr.

Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Guber s.p.a. , seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Guber s.p.a. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, de