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Ordinanza — n. 25693/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on conversion request due to procedural omission of timeliness ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25693/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal against the appellate court's declaration of mortgage loan nullity and conversion. The appellants argued the bank failed to rule on the timeliness of its conversion request, which was raised early in the proceedings. The court found this omission constituted a nullity of the appealed judgment, necessitating a remand for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 1424 cod. civ.; Art. 132 cod. proc. civ.: A failure by the court to explicitly rule on a timely procedural objection, even if merely narrated, constitutes a nullity of the judgment requiring remand.

Parole chiave

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procedural omission timeliness objection nullity of judgment conversion of loan remand to appellate court obbligazione fondiaria fondo comune d'investimento immobiliare indigenza finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1424 cod. civ.
per violazione e falsa applicazione dell’art. 1424 cod.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto 1.
Art. 38 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
interposti separati appelli, la decisione in epigrafe indicata, previa riunione delle impugnazioni per ragioni di connessione, in parziale riforma delle pronunce gravate, ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità fissato dall’art. 38 del d.lgs.
art. 1424 cod. civ
per violazione e falsa applicazione dell’art. 1424 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 16/11/2022, n. 33719
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21238/2022R.G. proposto da AGOSTINELLI ROSA E SOLLECITO MASSIMO, rappresentat i e difesidall’Avv. Gaetano Roberto Filograno e Saverio Romita –ricorrente – contro BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. Giuseppe Pignataro –controricorrente – avverso la sentenza n. 158 /202 2 del la CORTE DI APPELLO DI BARI , depositata il giorno 1° febbraio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 9 giugno 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Rilevato che 1. Massimo Sollecito e Rosa Agostinelli invocarono giudizialmente - per quanto ancora controverso -declaratoria di nullità del contratto di MUTUO FONDIARIO – NULLITA’ PER SUPERAMENTO SOGLIA FINANZIABILITA’ – CONVERSIONE IN MUTUO IPOTECARIO r.g. n. 21238/2022 Cons. est. Raffaele Rossi mutuo fondiario dell’importo di euro 500.000 stipulato con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata e finalizzato all’acquisto di un immobile con la condanna dell’istituto bancario al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti;

2. all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Bari disattese le domande attoree;

3. con altra sentenza, lo stesso Tribunale rigettò a nche l’opposizione dispiegata da Massimo Sollecito e Rosa Agostinelli, sulla scorta delle medesime argomentazioni in diritto, avverso il precetto intimato dalla banca in virtù del mutuo fondiario in questione;

4. interposti separati appelli, la decisione in epigrafe indicata, previa riunione delle impugnazioni per ragioni di connessione, in parziale riforma delle pronunce gravate, ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità fissato dall’art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e la sua conversione in ordinario finanziamento ipotecario;

5. ricorrono uno actu per cassazione Massimo Sollecito e Rosa Agostinelli, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, Banca Popolare di Puglia e di Basilicata;

6. parte ricorrente deposita memoria illustrativa;

7. il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto 1. con le doglianze esposte nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, parte ricorrente denuncia: 1.1. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1424 cod. civ., con riferimento ai princìpi della domanda, in tema di preclusioni e del giusto processo, l’aver mancato la Corte territoriale di dichiarare la tardività dell’istanza di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario, proposta dalla banca soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio r.g. n. 21238/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi di appello, e quindi non nella prima difesa utile successiva all’eccezione o al rilievo di nullità del mutuo fondiario per superamento della soglia di finanziabilità, eccezione nella specie sollevata negli originari atti introduttivi della controversia e rilievo comunque operato dal giudice di appello con ordinanza del 9 dicembre 2020 (primo motivo); 1.2.nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per aver omesso la pronuncia sulla eccezione di tardività dell’istanza di conversione del mutuo (secondo motivo); 1.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ravvisato la sussistenza dei presupposti soggettivi per la conversione del mutuo, e segnatamente della manifestazione di volontà delle parti di accettare un negozio diverso, da riferire al momento di stipula del contratto (terzo motivo); 1.4. in via subordinata rispetto alle precedenti censure, nullità della sentenza per motivazione apparente (quarto motivo);

2. preliminarmente, va osservato come la declaratoria di nullità del mutuo fondiario per inosservanza del limite exart. 38 del d.lgs. n. 385 del 1992 pronunciata dalla Corte di appello non sia stata oggetto di impugnazione di legittimità (ad opera della parte interessata, ovvero la qui controricorrente): la questione, pertanto, deve ritenersicoperta da giudicato, senza che alcuna incidenza possa spiegare l’intervento nomofilattico sul tema resoda Cass., Sez. U, 16/11/2022, n. 33719;

3. preliminare (e, per quanto si dirà, assorbente) è lo scrutinio del secondo motivo di ricorso: esso è fondato; 3.1. nella memoria conclusionale di replica del giudizio di appello (il cui contenuto è, nei passaggi d’interesse, riportato nel ricorso di adizione di questa Corte, in ossequio al principio di autosufficienza), gli odierni ricorrenti eccepirono la tardività della istanza di conversione del mutuo articolata dall’istituto bancario nella comparsa conclusionale; r.g. n. 21238/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 3.2. su taleeccezione, però, la Corte di appello non ha reso alcuna statuizione, neppure in via implicita, limitandosi a rappresentare, ma quale mero dato narrativo degli accadimenti processuali, che l’istanza di «riqualificazione o di conversione del mutuo» era stata «formulata dalla banca appellata in comparsa conclusionale»; 3.3. sussiste, dunque, la denunciata omissione di pronuncia, inficiante di nullità la sentenzagravata;

4. l’accoglimento del motivo in vaglio assorbe la disamina delle altre doglianze, siccome afferenti agli aspetti (logicamente successivi) della ritualità e della fondatezza della istanza di conversione del mutuo;

5. cassata la sentenza impugnata per dette ragioni, occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, va dispostoil rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame della questione, rimasta controversa, della conversione o riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, alla stregua dei princìpi di diritto enunciati dal supremo organo della nomofilachia (in specie, del citato arresto di Cass. n. 33719 del 2022, § 9.2. della motivazione, ferma la mancata impugnazione della statuizione di primo grado sulla nullità del mutuo fondiario per superata soglia di finanziabilità);

6. al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte di appello diBari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del