Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it lacks connection to the appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was totally extraneous to the ratio decidendi of the second-instance judgment. The appellant argued the first-instance act was null due to lack of proper citation, but the appellate court had already ruled that a valid demand for payment against the partner existed. The court rejected this argument, stating the appeal only offered a personal evaluation of the citation's validity without challenging the core reasoning of the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is totally extraneous to the ratio decidendi of the judgment under review, and even if a procedural defect like lack of citation exists, it does not justify cassation if the appellate court correctly identified the substantive grounds for the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 14356/21proposto da: -) Cireddu Monicae Italcqs di Monica Cireddu C . s.a.s. , quest’ultima in persona del socio accomandatario pro tempore , domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato Giampiero Chiodo ; -ricorrenti - contro -) Russo Vincenzo; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello diMilano 29 gennaio 2021 n. 3569 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2024dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2009 Vincenzo Russo concesse in locazione alla società Italcqs di Mirra Angelo s.a.s. un immobile ad uso commerciale, sito a Milano, via Vitruvio n.
43. Dopola stipula del contratto due dei tre soci della Italcqs di Mirra Angelo s.a.s. trasferirono le proprie quote a terzi; il terzo socio cedette solo parte della propria quota. Dopo le cessioni la Italcqs di Mirra Angelo mutò ragione sociale in “Italcqs di Cireddu Monica C. s.a.s.”. Oggetto: inammissibilità del ricorso per estraneità alla ratio decidendi.2. Nel 2017 Vincenzo Russo intimò sfratto per morosità alla Italcqs di Cireddu Monica C. s.a.s., sostenendo di non aver più ricevuto il pagamento del canone sin dal 2011. Nell’intimazione di sfratto per morosità il ricorrente chiese anche che fosse ingiunto il pagamento dei canoni scaduti alla società conduttrice nonché “solidalmente e personalmente/in proprio nei confronti del socio accomandatario Cireddu Monica”. Si costituì la sola Italcqs.
3. Con sentenza 20.11.2018 il Tribunale di Milano accolse la domanda di risoluzione del contratto e condannò la Italcqs e Monica Cireddu in solido al pagamento dei canoni scaduti, quantificati in euro 123.932,21, oltre accessori. La sentenza fu impugnata in via principale dalla Italcqs; la Corte d’appello ordinò l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di Monica Cireddu; quest’ultima si costituì formulando appello incidentale col quale eccepì: -) la nullità della sentenza di primo grado, per avere pronunciato una condanna a suo carico senza che fosse stata ritualmente citata; -) il proprio difetto di “legittimazione passiva”; -) l’estraneità della Italcqs di Cireddu s.a.s. al contratto di locazione stipulato dalla Italcqs di Mirras.a.s.; dedusse -aderendo all’appello principale - che i soci della “Italcqs di Mirra ” avevano ceduto le proprie quote alla “Italcqs di Cireddu”, ma tale cessione di quote non aveva avuto per effetto la cessione del contratto di locazione.
4. Con sentenza 29.1.2021 n. 3569 la Corte d’appello di Milano rigettò tutti gli appelli. Ritenne che: - Monica Cireddu era stata ritualmente citata in primo grado; - l a domanda di condanna era stata ritualmente formulata anche nei confronti di Monica Cireddu nella veste di accomandatario della Italcqs; - t uttavia l’ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. non era stata comunicata a Monica Cireddu, contumace; tale vizio tuttavia non comportava la regressione del processo al primo grado, ex art. 354 c.p.c., ma imponeva soltanto la decisione nel merito in grado di appello; - n el merito, la domanda proposta nei confronti di Monica Cireddu era fondata perché il trasferimento delle quote sociali dalla “Italcqs di Mirra” alla “Italcqs di Cireddu” non comportò alcun mutamento nel soggetto conduttore; la cessione di quote non fu infatti fu totalitaria (uno dei soci della Italcqs di Mirra, Nicola Ruggiero, cedette solo una parte della sua quota).
5. Monica Cireddu ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello con ricorso fondato su un motivo. Vincenzo Russo è rimastointimato. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente rileva il Collegio che Monica Cireddu, dichiarando di proporre il presente ricorso “sia in proprio che quale socia accomandataria”, secondo l’unico senso giuridicamente possibile di tale espressione, ha inteso impugnare la sentenza d’appello come persona fisica e come rappresentante d’una società di persone. La Italcqs di Cireddu Monica s.a.s., pertanto, deve ritenersi ricorrente nel presente giudizio, e di conseguenza è priva di effetti la notifica del ricorso effettuata anche ad essa, cioè -in definitiva - a se stessa .
2. Così qualificato il ricorso, ne discende che l’impugnazione proposta dalla Italcqs è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c., giacché l’illustrazione dell’unico motivo è riferibile alla sola Monica Cireddu, e non contiene censure avverso la condannadella Italcqs.
3. Con l’unico motivo di ricorso Monica Cireddu deduce il vizio di nullità della sentenza d’appello. Denuncia che la sentenza sarebbe nulla per violazione dell’art. 101 c.p.c., “per non aver la Corte territoriale rilevato la nullità́della sentenza di primo grado, avendo il Tribunale di Milano pronunciato sentenza di condanna in solido tra la Italcqs s.a.s. di Cireddu Monica C.con la Sig.ra Cireddu Monica, quale socio accomandatario di Italcqs s.a.s. di Cireddu Monica C., sebbene il rapporto processuale tra quest’ultima ed il Russo non fosse mai stato validamente istaurato[sic], la stessa non essendo mai stata citata in giudizio nella precitata veste e qualità́”.
La ricorrente sostiene che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non conteneva alcuna vocatio in iusnei suoi confronti, sicché la mera circostanza che quell’atto fosse stato notificato anche a lei non valse a costituire un valido rapporto processuale. 3.1. La censura è inammissibile per totale estraneità alla ratio decidendi. La Corte d’appello ha ritenuto che dall’esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado emergeva in modo evidente l’esistenza d’una chiara domanda di condanna formulata da Vincenzo Russo nei confronti di Monica Cireddu.
Questa ratio decidendinon è nemmeno sfiorata dal ricorso, il quale si limita a contrapporre all’affermazione della Corte d’appello la propria personale valutazione di nullità della citazione. 3.2. In ogni caso il ricorso è anche infondato, dal momento che è principio ricevuto quello secondo cui gli atti processuali vanno valutati nel loro complesso, senza limitarsi a considerarne le singole parti; e nel caso di specie che Vincenzo Russo avesse formulato una domanda di condanna nei confronti di Monica Cireddu è indiscutibile, alla luce del periodo trascritto a p. 7, primo capoverso, della sentenza d’appello). 3.3.
In terzo luogo, l’odierna ricorrente insiste nel sostenere che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado si sarebbe dovuto ritenere nullo: per carenza della vocatio in ius . Ma se anche fosse esistito quel vizio, ciò non avrebbe potuto condurre alla cassazione della sentenza impugnata, per molte ragioni: -) in primo luogo, perché l’errore commesso dalla Corte d’appello sarebbe consistito non nella violazione dell’art. 101 c.p.c., ma piuttosto nel non avere ritenuto sussistere la violazione, da parte del primo giudice, dell’obbligo di rilevare le nullità dell’atto introduttivo e di ordinare il rinnovo della citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c.; sicché il ricorso denuncia la violazione di una norma che nulla ha a che vedere col vizio processuale come prospettato, in quanto avrebbe dovuto denunciare la violazione dell’art. 164 c.p.c.; -) in secondo luogo, qualsiasi eventuale nullità della citazione in primo grado sarebbe stata sanata dalla conoscenza che l’odierna ricorrente ha avuto del processo, secondo i princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.
U- , Sentenza n. 2258 del 26/01/2022, alla cui motivazione si può qui rinviare ex art. 110 disp. att. c.p.c.).
4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c