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Ordinanza — n. 25681/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties, extinguishing the litigation and extinguishing the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25681/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the merger of two identical appeals and declared the litigation extinguished following formal withdrawals by both the architects and the opposing parties. The architects withdrew their appeals against Chateauform Italia S.r.l. and Soc. Cattolica Assicurazione, while the latter accepted the withdrawal in both proceedings. The court ruled that this mutual withdrawal satisfies the statutory requirements for case extinction and mandated a full compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 335, Art. 390 comma 2, Art. 391 ultimo comma cod. proc. civ.: When both parties in a cassation appeal withdraw their claims reciprocally, the proceedings are extinguished and the costs are fully compensated.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings reciprocal withdrawal full cost compensation merger of identical appeals contributo unificato Corte di Cassazione procedura a più fasi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 335 cod. proc. civ.
ha depositato identica memoria in entrambi i procedimenti; considerato che: idue procedimenti , ai sensi dell'art. 335 cod.
Art. 390 comma 2 cod. proc. civ.
Art. 391 ultimo comma cod. proc. civ.
civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult.
art. 335 cod. proc. civ
ha depositato identica memoria in entrambi i procedimenti; considerato che: idue procedimenti , ai sensi dell'art. 335 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricors i iscritt i al n. 24911/2022 R.G. nonché al n. 25060/2022 R.G., rispettivamente proposti da “Studio Christian Campanella e Tessoni Michela Architetti Associati” e Campanella Christian, rappresentat i e difes i d a ll'Avv. Giovanni Siniscalchi (p.e.c.: giovanni.siniscalchi@crema.pecavvocati.it); –ricorrenti– contro Chateauform Italia S.r.l.; –intimata – e contro Soc. Cattolica Assicurazione coop. a r.l. , rappresentata e difesa Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso dall'Avv. Pierfilippo Coletti (p.e.c. : pierfilippocoletti@ordineavvocati roma.org) e dall’Avv.

Stefania Coletti (p.e.c.: stefaniacoletti@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso il lorostudio in Roma , Viale delle Milizie , n. 38 ; –controricorrente – e da Chateauform Italia S.r.l., rappresentata e difes a dagli Avv . ti Francesca Verna (p.e.c.: francesca.verna@milano.pecavvocati.it ) e Luci o Nicastro ( p.e.c. : lnicastro@pec.caporaleassociati.it) , con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Sardegna, n. 38(Studio Legale Caporale e Associati-Associazione Professionale); –ricorrente incidentale – contro “Studio Christian Campanella e Tessoni Michela Architetti Associati” e Campanella Christian, rappresentat i e difes i d a ll ’ Avv.

Giovanni Siniscalchi (p.e.c.: giovanni.siniscalchi@crema.pecavvocati.it); –controricorrente – e contro Soc. Cattolica Assicurazione coop. a r.l. , rappresentata e difesa dall’Avv. Pierfilippo Coletti (p.e.c. : pierfilippocoletti@ordineavvocati roma.org) e dall’Avv. Stefania Coletti (p.e.c.: stefaniacoletti@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso il lorostudio in Roma Viale delle Milizie , n. 38 ; –controricorrente – nonché sul ricorso iscritto al n. 25060/2022 R.G. proposto da “Studio Christian Campanella e Tessoni Michela Architetti Associati” e Campanella Christian, rappresentat i e difes i d a ll ’ Avv.

Giovanni Siniscalchi (p.e.c.: giovanni.siniscalchi@crema.pecavvocati.it); –ricorrenti– contro Chateauform Italia S.r.l., rappresentat a e difes a dagli Avv . ti Francesca Verna (p.e.c.: francesca.verna@milano.pecavvocati.it ) e Lucio Nicastro (p.e.c.: lnicastro@pec.caporaleassociati.it) , con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Sardegna, n. 38(Studio Legale Caporale e Associati-Associazione Professionale); –controricorrente – e contro Soc. Cattolica Assicurazione coop. a r.l. , rappresentata e difesa dall’Avv. Pierfilippo Coletti (p.e.c. : pierfilippocoletti@ordineavvocati roma.org) e dall’Avv.

Stefania Coletti (p.e.c.: stefaniacoletti@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso il lorostudio in Roma Viale delle Milizie , n. 38 ; –controricorrente – avversola sentenza non definitiva d ella Corte di Appello di Brescia n. 1736/2019, pubblicata in data 2 dicembre 2019 e la sentenza definitiva della stessa Corte d’appellon. 324/2022, pubblicata in data 11 marzo2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: lo Studio Christian Campanella e Tessoni Michela Architetti Associati in persona dei titolari, Arch.

Michela Tessoni e Arch. Christian Campanellae quest’ultimo anche in proprio hanno proposto ricorso, notificato a mezzo p.e.c. in data 11 ottobre 2022, alle ore 10,48, alle intimate Chateauform Italia S.r.l. e Soc. Cattolica Assicurazione coop. a r.l., per la cassazione della sentenza non definitiva n. 1736/2019, pubblicata in data 2 dicembre 2019, per la quale aveva fatto riserva di impugnazione,e del la sentenza definitiva della stessa Corte d’appello n.324/2022, pubblicata in data 11 marzo 2022; nella stessa data, ma alcune ore dopo (18,30), la Chateauform Italia S.r.l. ha notificato a mezzo p.e.c. allo Studio Christian Campanella e Tessoni Michela Architetti Associati e all’Arch.

Christian Campanella, nonché alla Soc. Cattolica Assicurazione coop. a r.l. , ricorso per la cassazione della predetta sentenza definitiva della Corte di Appello di Brescia n. 324/2022 pubblicata in data 11 marzo2022; la Chateauform Italia ha però pro vv eduto per prima, in data 27 ottobre 2022, al deposito (telematico) in cassazione del proprio ricorso, che è statoiscritto al n. R.G. 24911/2022; il difensore dello Studio Christian Campanella e Tessoni Michela Architetti Associati e dell’Arch. Christian Campanella, Avv. Siniscalchi, ha invece deposit ato, telematicamente, i l proprio ricorso in data 28 ottobre 2022, alle ore 16,07, ed esso, accettato dalla cancelleria il 31 ottobre 2022, alle ore 11,44, è stato inserito all’interno del medesimo fascicolo telematico (n. 24911/2022)già creato a seguito del deposito del ricorso della controparte; ildeposito del medesimo ricorso patrocinato dall’Avv.

Siniscalchi è stato successivamente duplicato alle ore 16,35 dello stesso 28 ottobre 2022, ma tale secondo deposito, benché relativo allo stesso identico documento, accettato dalla Cancelleria in data 10 novembre 2022, ha dato luogo ad una nuova iscrizione ed alla formazione di un distinto fascicolo (n. 25060/2022 R.G.);lo Studio Christian Campanella e Tessoni Michela Architetti Associati e l’Arch. Christian Campanella hanno depositato peraltro, nell’ambito del primo procedimento (n. 24911/2022 R.G.) separato controricorso per resistere al ricorso proposto dalla Chateauform Italia S.r.l.; quest’ultima, a propria volta, ha depositato nel secondo procedimento (n. 25060/2022 R.G.) controricorso per resistere al ricorso proposto dallo Studio Christian Campanella e Tessoni Michela Architetti Associati e dall’Arch.

Christian Campanella; la Soc. Cattolica Assicurazione coop. a r.l. ha depositato il medesimo controricorso in entrambi i procedimenti; per la trattazione di entrambi i procedimenti è stata fissata l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; come appresso sarà detto sono pervenute rinunce ai ricorsi e dichiarazioni di accettazione; la Soc. Cattolica Assicurazione coop. a r.l. ha depositato identica memoria in entrambi i procedimenti; considerato che: idue procedimenti , ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto relativi alla impugnazione dei medesim i provvediment i , vanno riuniti per essere trattati unitariamente; la riunione tanto più si impone nella specie dal momento che si è in presenza non già di distinti ricorsi, essendo come detto, quello che ha dato vita alla seconda iscrizione, il medesimo ricorso già depositato nel primo procedimento dall’Avv.

Siniscalchi , versandosi dunque in ipotesi di mera duplice iscrizione a ruolo dello stesso atto; nel primo dei procedimenti così riuniti (n. 24911/2022 R.G.) è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 2 1 magg io 2024 , dichiarazione di rinuncia al ricorso successivo proposto dalla Chateauform Italia S.r.l. sottoscritta con firm a digitale dai suooi difensori, muniti nella procura speciale di espressa e specifica facoltà a tal fine; la Soc. Cattolica Assicurazione coop. a r.l. ha depositato dichiarazione di accettazione, sottoscritta, con firma digitale, dai propri difensori, all’uopo autorizzati nella procura speciale rilasciata per il controricorso;

è successivamente pervenuta, nel secondo procedimento (n. 25060/2022 R.G.), a mezzo deposito telematico in data 22 maggio 2024, dichiarazione di rinuncia ─ sottoscritta con firma autografa dagli Architetti Christian Campanella e Michela Tessoni, e dal loro procuratore, Avv. Siniscalchi, con firma digitale ─ al ricorso da essi proposto; anche in tale secondo procedimento la Soc. Cattolica Assicurazione coop. a r.l. ha depositato la medesima dichiarazione di accettazione, sottoscritta, con firma digitale, dai propri difensori, e riferita ad entrambi i ricorsi ed alle rispettive rinunce; le dette rinunce soddisfa no i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; benché non sia pervenuta espressa adesione da parte dei contrapposti ricorrenti alle reciproche rinunce, tale reciprocità induce a compensare per intero tra le parti le spese processuali, siccome del resto espressamente richiestoda tutte; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

dispone la riunione al presente procedimento iscritto al n. 24911/2022R.G. di quello iscritto al n. 25060/2022 R.G. ; dichiara estinto il giudizio di legittimità con riferimento ad entrambi i ricorsi riuniti. Compensa per intero t