Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25593/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25593/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25593/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18622/2021 R.G. proposto da : MAGLIOCCA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell’avvocato DI LASCIO SEBASTIANO rappresentato e difeso dall'avvocato DI LEO EGIZIANO; -ricorrente- contro POS SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPUTI GIUSEPPE; -controricorrente- nonchè contro SPV PROJECT SRL; -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 566/2021depositata il 17/03/2021 .

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 369 c.p; Ordinanza — n. 25593/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. S.U. n. 12084/2016). Nel caso di specie la notifica del secondo ricorso e il successivo deposito è avvenuto nei termini previsti dall’art. 369 c.p.c. 5.1.Con unico motivo i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.. Lamentano che la Corte d’appello ha errato là dove ha ritenuto infondato il motivo dei ricorrenti sulla carenza di legittimazione attiva di Mediocredito Italiano e di SPV PROJECT, ritenendo provate tutte le cessioni del credito rappresentati da atti notarili e avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate ritiro della domanda di revisione revisione limitata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 369 c.p
Nel caso di specie la notifica del secondo ricorso e il successivo deposito è avvenuto nei termini previsti dall’art. 369 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18622/2021 R.G. proposto da : MAGLIOCCA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell’avvocato DI LASCIO SEBASTIANO rappresentato e difeso dall'avvocato DI LEO EGIZIANO; -ricorrente- contro POS SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPUTI GIUSEPPE; -controricorrente- nonchè contro SPV PROJECT SRL; -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 566/2021depositata il 17/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.La presente controversia trae origine dall’opposizione di Antonio Magliocca e Anna Francesca Doronzo al decreto ingiuntivo n. 8022/2015 emesso dal Tribunale di Bologna, su istanza di Finemiro Finance per il pagamento di euro 38.348,91, oltre interessi, quale debito residuo del contratto di leasing stipulato il 9 ottobre 2004. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 20262/2018, confermava il decreto ingiuntivo e rigettava l’opposizione.

2. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 566 del 17 marzo 2021, rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale.

3. Propongono ricorso per cassazione Antonio Magliocca e Anna Francesca Doronzo, sulla base di unico motivo , illustrato da memoria.

4. POS s.r.l. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del secondo ricorso sollevata dalla società controricorrente. Sostengono che i ricorrenti in data 5 luglio 2021 notificavano il ricorso per cassazione e in data 8 luglio ne notificavano un secondo sostitutivo del primo. Denuncia la Società Pos l’inammissibilità del secondo ricorso. Tale eccezione è infondata. Il ricorso per cassazione è un atto unico che deve possedere tutti i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge: in caso di vizi o lacune, non è possibile integrarlo con un successivo atto, ma si può soltanto sostituirlo con un nuovo ricorso, sempre che non siano decorsi i termini di impugnazione (Cass. n. 9265/2010;

Cass. S.U. n. 12084/2016). Nel caso di specie la notifica del secondo ricorso e il successivo deposito è avvenuto nei termini previsti dall’art. 369 c.p.c. 5.1.Con unico motivo i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.. Lamentano che la Corte d’appello ha errato là dove ha ritenuto infondato il motivo dei ricorrenti sulla carenza di legittimazione attiva di Mediocredito Italiano e di SPV PROJECT, ritenendo provate tutte le cessioni del credito rappresentati da atti notarili e avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 3 e 6 c.p.c. Innanzitutto, va ribadita la necessità (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5934 del 2016) che dal ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo(v. Cass., 4/6/1999, n. 5492). La prescrizione del requisito non soddisfa un’esigenza di mero formalismo, ma è votata a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, 1° comma n. 3 , cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nel caso di specie il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti. I ricorrent i si limita no infatti a riportare il testo integrale della sentenza d’appello (cfr. pagg. 2, 3, 4 del ricorso). In secondo luogo, il motivo difetta di specificità, anche declinat a secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), a pena di inammissibilità del ricorso il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione.

Ciò in quantoil ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata” (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571;

Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469). La censura, inoltre, è inammissibile perché in caso come nella specie di denunzia del vizio ex art. 360 , 1° co. n. 3 , c.p.c. il ricorrente deve non solo indicare le norme di legge asseritamente violate ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico (cfr. ex multis Cass S.U. n. 23745/2020;

Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/08/2023, n. 24819; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21798; Cass. civ., Sez. II, 13/07/2023, n. 20059; Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/06/2023, n. 17430; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/05/2023, n. 12954; Cass. civ., Sez. V, 24/03/2023, n. 8472; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/12/2022, n. 37257; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 11/03/2022, n. 8003). Orbene, nulla di quanto sopra detto risulta indicato nel motivo di ricorso. 7.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore dellacontroricorrente , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 4.200,00 di cui euro 4.000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessoridi legge, in favore della controricorrente . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del