Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and misrepresentation of trial court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the religious province inadmissible and ordered the appellant to pay legal costs. The trial court had rejected the seizure of debts owed by a third party to the regional education office, ruling that no further debts existed after previous assignments. The appellant mischaracterized the trial court's reasoning regarding the third party's payment obligations and failed to provide specific arguments required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; Art. 366, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not correspond to the actual reasoning of the lower court or lack the necessary specificity required by law.
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30456/2022R.G. proposto da PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MURIALDO, già Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe, rappresentatoe difeso dall’avv. Salvatore Firrito, con domiciliodigitale salvatore.firrito@cert.avvocatitermini.it -ricorrente - contro ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicili o digital e ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrente - contro ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO SICILIA (E.N.G.I.M SICILIA) CARMELA TERESA AMATA -intimati - avverso la sentenza n. 556 del 7/7/2022del Tribunale di Termini Imerese; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/7/2024 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE : −l ’ente ecclesiastico Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo, già Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe, pignorava i crediti vantati dal proprio debitore – l’Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo Sicilia (E.N.G.I.M Sicilia) –nei confronti dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana; −q uest’ultimo, in qualità di terzo pignorato, rendeva una dichiarazione exart. 547 cod. proc. civ. di contenuto negativ o , la quale veniva contestata dal creditore procedente;
−i l giudice dell’esecuzione, investito dell’accertamento endoesecutivo ex art. 549 cod. proc. civ., con l’ ordinanza del 23/12/2019 risol veva la contestazione e assegnavail credito; −l a predetta ordinanza era fatta oggetto di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. da parte dell’Assessorato; −c on la sentenza n. 556 del 7/7/2022, il Tribunale di Termini Imerese accoglieva l’opposizione e dichiarava l’insussistenza del credito dell’E.N.G.I.M Sicilia nei confronti del predetto Assessorato della Regione Siciliana; −a vverso la predetta sentenza la Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
−resisteva con controricorso l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana; −non svolgevano difese nel giudizio di legittimità l’Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo Sicilia (E.N.G.I.M Sicilia) e Carmela Teresa Amata, già contumaci nel grado di merito;−a ll’esito della camera di consiglio del l’ 1 / 7 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : − col primo motivo, la parte ricorrente lamenta « o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti (e conseguente violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c.) nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2728 c.c., , in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5»;
− in particolare l’ente ricorrente incentra la censura sulla seguente af- fermazione della sentenza impugnata: «… la parte creditrice, seppur affron- tando il tema dell’insussistenza di vincoli di indisponibilità delle somme, non ha tuttavia specificatamente contestato il contenuto di tale documento, pur prodotto dalla parte attrice fin dall’atto di citazione …»; col motivo si so- stiene che l’aver mancato di rilevare le plurime contestazioni svolte dalla creditrice rispetto al menzionato documento («l’attestazione, rilasciata dal Dirigente del servizio di gestione, circa la sussistenza di somme dovute dall’Assessorato della Regione Siciliana dell’Istruzione e della Formazione Professionale giusta provvedimenti di assegnazione per € 5.060.408,21 al 14.6.2019 (data della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi)») in- tegra il vizio di omesso esame di un fatto discusso tra le parti e decisivo per la soluzione della controversia; si deduce, poi, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2728 cod. civ., perché –contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure (secondo il quale, «in assenza di specifica prova contraria, deve riconoscersi “una presunzione di legittimità […] anche quando la P.A. che li ha emessi sia una parte in causa”») – al v alore pre- suntivo dell’attestazione erano stati contrapposti elementi probatori atti a superare la presunzione di veridicità delle circostanze ivi riportate;− l a riconduzione della pretesa omissione del Tribunale nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
è di per sé erronea, atteso che quanto (in tesi) non è stato considerato non è un fatto storico, bensì un atto (o più atti) del processo, il che può, quantomeno astrattamente, integrare il vizio exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; − in ogni caso, rispetto al contenuto di un documento è malamente in- vocato dalla parte ricorrente –non già dal giudice di merito – il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., posto che questo non riguarda le prove costituite offerte dalle parti, le quali possono invece for- mare oggetto di valutazione –come quella compiuta dal Tribunale, che ha attribuito efficacia probatoria presuntiva all’attestazione del dirigente – ed eventualmente di disconoscimenti o di querele di falso: difatti, «L’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso …» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018, Rv. 647939-01) e, ancora, «Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni rico- struttive desumibili dalla valutazione di documenti» (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 6172 del 05/03/2020, Rv. 657154-01);
− i n ogni caso, la censura è inammissibile perché non risulta illustrata , né altrimenti percepibile,la decisività del preteso errore del giudice di me- rito: infatti, pur ipotizzando che la dichiarazione del dirigente dell’assesso- rato regionale fosse stata oggetto di specifica contestazione, il Tribunale ha valutato il predetto documento dopo che è stata «esaminata [anche] la co- piosa documentazione prodotta dalla parte opponente» (peraltro, richia- mata nella sentenza e sottaciuta dalla ricorrente nell’atto intr oduttivo ) e sulla scorta della stessa, puntualmente analizzata, è stata resa la decisione oggetto di gravame;− d el pari inammissibile è il profilo della doglianza che vorrebbe sotto- porre a questa Corte di legittimità un riesame degli elementi probatori che, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente («Non è vero, in effetti, che il convenuto, odierno ricorrente, non avrebbe fornito nessuna prova attendi- bile sul punto»), avrebbero consentito di superare la valenza probatoria presuntiva attribuita alla documentazione dell’opponente;
− col secondo motivo, la parte ricorrente deduce « v iolazione e falsa ap- plicazione degli articoli 543, 546 e 547 c.p.c., nonché degli articoli 2740, 2910 e 2917 c.c., motivazione apparente e, quindi, sostanzialmente omessa su un punto decisivo del giudizio (e conseguente violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c.), in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4»; − anche l a seconda censura è inammissibile ; − l’ente ricorrente riporta stralci della sentenza impugnata e ne trae queste conclusioni:
«Ritiene, dunque, il Tribunale che il creditore proce- dente non possa sottoporre a pignoramento crediti diretti del debitore nei confronti del terzo, ma solo debiti vantati da un creditore verso ENGIM SI- CILIA. Inoltre, la sentenza impugnata enuncia il principio secondo cui il do- cumento che dimostri certamente la sussistenza di un debito del terzo pi- gnorato verso il debitore esecutato non può essere oggetto di assegnazione al creditore procedente, in quanto non è dimostrato che sussistano ulteriori somme dovute dal terzo al debitore»; − è sufficiente leggere la sentenza del Tribunale di Termini Imerese per avvedersi che il giudice di merito non ha affatto addotto tali argomentazioni: al contrario, illustrando coerentemente la propria decisione, il Tribunale ha spiegato che l’ammontare dei debiti già fatti oggetto di assegnazione ai cre- ditori di E.N.G.I.M Sicilia escludeva l’esistenza di ulteriori debiti dell’Asses- sorato e che il pagamento eseguito in favore dello stesso E.N.G.I.M Sicilia dopo il pignoramento era dipeso da una precedente espropriazione operata dall’ente medesimo (non già da un suo creditore) nei confronti del tesoriere;− il ricorrente, dunque, travisa la ratio decidendi al fine di individuarne profili di irrazionalità e illogicità che, in realtà, non sussistono; lo stesso deve dirsi con riguardo alla pretesa violazione dell’art. 543 cod. proc. civ. da parte del terzo pignorato, il quale –come spiegato dal giudice di merito –non ha eseguito il pagamento del proprio debito al debitore principale, ma ha ottemperato (peraltro, in via “indiretta”, tramite il tesoriere) ad una pre- cedente ordinanza di assegnazione;
− da ultimo, si rileva che, in violazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., la censura – nella parte in cui si deduce violazione dell’art. 547 cod. proc. civ. – manca completamente di specificità, non essendo illustrati i profili di preteso contrasto della motivazione con la succitata norma; − in conclusione , il ricorso va dichiarato inammissibile; −all’i nammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
−va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricors