Cassation Court allows appeal against appellate court's award of litigation costs to third party despite rejecting restitution claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Sabrina Cuomo's appeal against the Second Instance Court's judgment. The lower court had ordered Napoletanagas to indemnify ENI for litigation costs, despite rejecting the claim for restitution of funds paid to an official prosecutor. The Court ruled that the appellate judge violated Article 91 of the Code of Civil Procedure by awarding costs when the substantive claim against the third party was dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The appellate court violates procedural law when it awards litigation costs to a third party in a subrogation action despite having rejected the underlying claim for restitution against that same party.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16471/2022 R.G. proposto da : CUOMO SABRINA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ’ avvocato FUSCHINO ANTONIO ( CF: FSCNTN69L20C129C) - R icorrente - Contro ENI DIVISIONE GAS POWER SPA - I ntimat a - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n. 37/2022depositata il 10/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.
La sig. Sabrina Cuomo convenne d innanzi al G iudice di pace di Castellammare di Stabia la società ENI s.p.a.,Divisione Gas Power, esponendo di aver ricevuto dalla società ENI s.p.a. una fattura di conguaglio dell’importo di euro 2.420,00, riferita al periodo 1.5.2010–1.10.2011, non allineata con i consumi effettivi della propria utenza, e ciò in occasione della disdetta del contratto con Enel Energia s.p.a., avvenuta nel luglio 2012. Per tali ragioni chiese che venisse dichiarata nulla ed illegittima la predetta fattura, e che la società convenuta venisse condannata alla rifusione delle spese di lite.
2. Costituendosi in giudizio , la convenuta chiese chiamarsi in causa la Napoletanagas s.p.a. , sul presupposto di essersi avvalsa nella fatturazione dei dati forniti dal distributore territorialmente competente e chiedendo, quindi, imputarsi alla stessa ogni eventuale responsabilità per i fatti di causa; nel merito si oppose alla domanda e ne chiese il rigetto; in subordine, chiese la condanna della terza chiamata in causa a manlevare Eni s.p.a. da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dal giudizio, con condanna di chi di ragione al pagamento delle spese di lite.
3. La società Napoletanagas s.p.a. si costituì chiedendo di dichiarare inammissibile e infondata la sua chiamata in causa e la richiesta di manleva avanzata da Eni s.p.a. nei propri confronti, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, attesa la sua qualità di mero proprietario degli impianti di distribuzione del gas e la sua conseguente estraneità al rapporto contrattuale in essere tra gli utenti e le diversesocietà di vendita.
4. Con sentenza n. 6056 /2015 il giudice di pace di Torre Annunziata, previa estromissione dal giudizio diNapoletanagas s.p.a., accolse la domanda e, per l’effetto, ordinò a ENI s.p.a.Divisione Gas Power l’annullamento della fattura n. 1209388721 del 23/07/2012; compensò le spese di lite nei confronti della Napoletanagas s.p.a.e condannò la società ENI s.p.a. Divisione Gas Power al pagamento delle spese processuali in favore dell’attrice.
5. Avverso tale pronuncia la società ENI s.p.a. interpose gravame dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata.
6. Con sentenza n. 37/2022, pubblicata il 10/01/2022, oggetto di ricorso, il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento dell’appello proposto da Eni, ha condannato Napoletanagas a tenere indenne Eni per tutte le somme sborsate in favore di Sabrina Cuomo; ha rigettato la domanda di restituzione delle somme pagate avanzata da Eni; ha condannato Napoletanagas al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di Eni; ha condannato Cuomo Sabrina al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di ENI.
7. Avverso la predetta sentenza Antonina Daidone propone ricorso affidato aquattro motivi.
8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c.
9. Eni Divisione Gas Power s.p.a. non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità. 10.Parte ricorrente ha depositato memoria. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3,c.p.c., “Violazione e falsa applicazione sotto il profilo di cui all’art. 360 comma 1 n.
3) c.p.c. (violazione di norme di diritto ) dell’art. 91 c.p.c.”,per avere il Tribunale condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite quand’anche parte totalmente vittoriosa nel giudizio, e per omessa condanna di Eni s.p.a., parte soccombente nei confronti della ricorrente,ovvero di Napoletanagas s.p.a.,in quanto parte soccombente all’esito del giudizio, d educendo che la condanna della ricorrente è illegittima in quanto essa è risultata totalmente vittoriosa sia in primo che in secondo grado.
2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
3. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare « in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017)» (così Cass., sez.
II, sent. 08/08/2019, n. 21171; conformi Cass., sez. 6-2, ord. 19/06/2019, n. 16431; Cass., sez. 6-3, ord. 18/05/2021, n. 13356, la quale precisa che “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole”. 2.1Orbene, alla stregua dei suindicati principi l a condanna della ricorrente al pagamento de lle spese di lite è erronea , essendo la medesima risultata totalmente vittoriosa sia in primo che in secondo grado.
Il Tribunale, dopo aver liquidato le spese di primo grado in favore della società Eni s.p.a. a carico della società Napoletanagas s.p.a., in virtù dell’accoglimento dell’appello principale sulla proposta domanda di manleva, ha errato nel ritenerla soccombente nel giudizio di secondo grado. 2.2La sentenza gravata così motiva al riguardo: “Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati (sia di Napoletanagas S.p.a. che di Cuomo Sabrina, la quale si è opposta al gravame) ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a 5.200,00: fase studio, euro 405,00; fase introduttiva, euro 405,00; fase istruttoria/trattazione, euro 0,0; fase decisionale, euro 810,00”(così a p. 10 della sentenza). 2.3La ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese di lite non in quanto parte soccombente, ma “perché si è opposta al gravame”.
La ricorrente non si è opposta all’appello proposto da Eni s.p.a. contro Napoletanagas s.p.a., ma unicamente al motivo che la riguardava, e cioè alla condanna alla restituzione delle somme. La parte può essere condannata solo se soccombente, e non se ha proposto eccezioni o domande disattese. Tanto nella motivazione, quanto nel dispositivo della sentenza gravata non vi è alcuna pronuncia di accertamento o di condanna in danno della ricorrente, ma anzi vi è l’espresso rigetto della domanda proposta da Eni s.p.a. in odio alla ricorrente. 2.4In grado di appello Eni s.p.a. non ha gravato la sentenza in punto di annullamento della fattura emessa a carico della ricorrente , bensì solamente al fine di ottenere una pronuncia di condanna in via principale, ovvero in manleva , della Napoletanagas s.p.a. alla refusione delle spese di lite di primo grado.
Pertanto, il giudice dell’appello era chiamato a decidere non sull’accertamento dell’illegittimità della fattura, su cui si era formato il giudicato, bensì solamente sulla responsabilità per l’emissione di tale fattura. 2.5Il motivo d’appello principale proposto da Eni s .p.a. riguardava l’omesso esame da parte del giudice di p ace della domanda di manleva avanzata in primo grado contro la chiamata in causa Napoletanagas s.p.a. 2.6Con altro motivo Eni s.p.a.chiese l’accertamento della responsabilità in via diretta della Napoletanagas s.p.a. e non quale chiamato in garanzia impropria,e la condanna del procuratore antistatario della ricorrente alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. 2.7Il giudice dell’appello ha accolto la sola domanda di manleva , condannando Napoletanagas s.p.a. a tenere indenne Eni s .p.a. da ogni pregiudizio economico derivato dalla sentenza di primo grado, e consequenzialmente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 2.8Sull’altro motivo di gravame il giudice dell’appello ha rigettato la domanda proposta da Eni s.p.a. così statuendo:
“ Va, invece, rigettata la domanda di restituzione delle somme pagate in forza della pronuncia gravata avanzata dall’appellante, non risultando provato l’effettivo pagamento di somme da parte di Eni S.p.a. Divisione Gas Power in favore di Cuomo Sabrina in esecuzione della sentenza di primo grado, non valutandosi allo scopo esaustivo il progetto di fattura allegato alla produzione dell’appellante (doc.
3) che nulla dimostra in ordine all’effettivo esborso”. 2.9L’unica domanda proposta da Eni s.p.a., che doveva conseguire alla riforma della sentenza di primo grado, nei confronti della ricorrente, obbligandola a costituirsi in secondo grado, è stata rigettata dal Tribunale. 2.10La ricorrente fu evocata nel giudizio di appello non solamente ex art.332 c.p.c., ma anche per resistere alla domanda di restituzione delle somme asseritamente pagate da Eni s.p.a. al procuratore antistatario in esecuzione della sentenza di primo grado. Pertanto, la ricorrente si costituì in giudizio eccependo l’inammissibilità nei propri confronti della domanda nuova di condanna diretta di Napoletanagas s.p.a.nonché l’infondatezza della pretesa restituzione, posto che Eni s.p.a. era stata condannata alla refusione delle spese di lite giustamente per non aver annullato la fattura contestata.
Essendo l’unico soggetto legittimato all’annullamento della fattura ed essendo l’unico soggetto legittimato passivo, stante l’estromissione della Napoletanagas s.p.a.che era la domanda del giudizio di primo grado, il Giudice aveva giustamente condannato la Società in conseguenza dell’accoglimento della domanda attorea. 2.11Il Tribunale ha implicitamente rigettato la domanda di condanna diretta della Napoletanagas s.p.a., accogliendo la sola domanda subordinata di manleva della Eni s.p.a. e, consequenzialmente, ha rigettato la domanda di restituzione delle somme così come avanzata da Eni s.p.a. 2.12Il giudice dell’appello, nonostante la domanda di Eni s.p.a. nei confronti della ricorrente sia stata rigettata, ha ritenuto di condannarla alle spese di lite solo perché erano state rigettate le eccezioni preliminari in ordine all’inammissibilità del gravame per omessa specificità dei motivi e di inammissibilità della domanda nuova di condanna diretta formulata nei propri confronti da Napoletanagas. 2.13Il motivo è pertanto fondato e va accolto, avendo il giudice dell’appello violato l’art. 91 c.p.c.
3. I n accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri [ il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3,c.p.c., “Violazione e falsa applicazione sotto il profilo di cui all’art. 360 comma 1 n.
3) c.p.c. (violazione di norme di diritto ) dell’art. 92 c.p.c.”; il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4,c.p.c., “Nullità della sentenza sotto il profilo di cui all’art. 360 comma 1 n.
4) c.p.c. - Violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 156 e 160 c.p.c. - Manifesta ed insuperabile contraddittorietà fra motivazione e dispositivo”; il quarto motivo, con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “ Violazione e falsa applicazione sotto il profilo di cui all’art. 360 comma 1 n.
3) c.p.c. - (violazione di norme di diritto) degli artt. 91 e 97 c.p.c. e del D.M. 55/2014 aggiornato con D.M 37/2018” ], dell’ l’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazionein relazione.
4. La causa può essere deci sa n el merito ex art. 384, 2° co., c.p.c., con l’eliminazione del la condanna dell’odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite del 2° grado di giudizio, inalterato il resto.
5. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbitigli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza, e, deciden