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Ordinanza — n. 25547/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25547/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate factual evidence rather than address a legal error. The lower court ruled against the appellant based on her admission that her father used the electricity meter, a fact she had previously acknowledged. The Court held that it cannot re-examine facts already assessed by the trial judges, rendering the appeal's core argument legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it aims to re-evaluate historical facts under the guise of legal violation, as the Court of Cassation is not a third-instance court of fact.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of facts Court of Cassation third instance review admission of facts arretrati di mantenimento conteggio delle prestazioni gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
“Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in relazione all’art. 132 comma 2 n.
art. 360 c.p
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un, 27/12/2019, n. 34476
Cass., sez. un, 27/12/2019, n. 34476; Cass., sez.
Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149
34476; Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442
25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.
Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523
5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695
7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n.
Cass., 6/7/2015, n. 13827
18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n.
Cass., 18/3/2015, n. 5424
13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n.
Cass., 12/11/2014, n. 24135
5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).
Cass., Sez. III, 21-9-2022, n. 27571
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12049/2022 R.G. proposto da: DAIDONE ANTONINA, elettivamente domiciliata in MARSALA VIA MARIO NUCCIO 2, presso lo studio dell’avvocato GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO (CF: GNDGPP53D25E974I),che la rappresenta e difende - R icorrente - Contro SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato MANCINI GIANLUCA (CF: MNCGLC62T30L781P),che lo rappresenta e difende - C ontroricorrente - avverso la SENTENZAdel TRIBUNALE di MARSALA n. 865/2021 depositata il25/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con decreto ingiuntivo n.493/2017, reso in data 20/09/2017, il giudice di pace di Marsala ingiunse a Daidone Antonina il pagamento, in favore della società Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., dell’importo di euro 1.692,55 relativo a n. 4 fatture riguardanti gli anni 2012 - 2014.

2. L’ingiunta propose opposizione, lamentando la mancanza di riscontri probatori circa l’esistenza del credito e l’inesistenza di rapporti tra la stessa e la società opposta che non aveva allegato alcuna fattura, né, tanto meno, prodotto i contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati tra le parti.

3. L’opponente eccepì, anche, la circostanza che l’unica utenza intestata alla stessa per una fornitura di energia elettrica riguardava, in epoca antecedente all’anno 1995, un immobile sito in Marsala, di proprietà del padre Daidone Giovanni, dichiarato fallito dal Tribunale di Marsalae spossessato di ogni bene, compreso l’immobile oggetto di causa. Rilevava che, nel corso della procedura fallimentare, a seguito di vendita forzata, l’immobile oggetto del presunto contratto di fornitura, veniva aggiudicato (anno 2004) e alienato a terzi giusto decreto di trasferimento reso dal Giudice delegato al fallimento in data 5/07/2010.

Essendo, pertanto, le fatture prodotte afferenti ad un periodo successivo alla predetta vendita, risultava evidente che non potessero essere attribuite alla Daidone. La stessa, tra l’altro, negava di aver mai inviato una proposta di rateizzazione, come sostenuto da l la società Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., che, invero, non allegava il documento contenente la proposta ma solo la lettera di accettazione della rateizzazione inviata dalla stessa società Servizio Elettrico Nazionale s.p.a.

4. Con sentenza n. 270/2019, il G iudice di Pace di Marsala rigettò l’opposizione promossa dall’odierna ricorrente, confermava l’opposto decreto ingiuntivo e condannòl’opponente al pagamento delle spese legali.

5. Avverso tale pronuncia la Daidone propose gravame dinanzi al Tribunale di Marsala.

6. Si costituì la società Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., rappresentando che la Daidone non aveva in alcun modo negato l’esistenza del rapporto di somministrazione di energia, né aveva offerto alcun elemento probatorio a sostegno della propria tesi.

7. Con sentenza n. 865/2021, pubblicata il 25/11/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Marsala ha rigettato l'appello proposto da Daidone Antonina avverso la sentenza n. 270/2019 del G iudice di Pace di Marsala, condannando l'appellante al rimborso delle spese di lite.

8. Avverso la predetta sentenza Antonina Daidone propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui S ervizio E lettrico Nazionale resiste con controricorso.

9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3,c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1 n. 3 per aver il Giudice ritenuto sussistente una circostanza mai provata”, lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto provato il credito conferendo valore probatorio al documento prodotto in primo grado da S ervizio Elettrico Nazionale,rappresentato da una comunicazione inviata da quest’ultimo alla Daidone per la rateizzazione del debito da quest’ultima maturato.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1Nella sentenza gravata non vi è alcun riferimento alla rilevanza probatoria del documento menzionato nel motivo in esame, avendo il t ribunale fondato la propria decisione sulla base dei criteri di ripartizione della prova sanciti dalla consolidata giurisprudenza di legittimitàin materia di somministrazione di energia, secondo i quali, da un lato,la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre, per altro verso, al fine di verificare l’esclusione dell’obbligo dell’utente di pagare consumi fatturati è necessario innanzitutto che questi alleghi, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento; occorre altresì dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione). 2.2In alternativa, occorre dimostrare che il sovraconsumo è imputabile a che si sono appropriati dell’utenza in modo del tutto arbitrario e contro la volontà dell’intestatario e che inoltre il denunciato consumo abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, o nella omessa adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi (così, di recente, Cass., sez.

III., ord. 18/10/2023, n. 28984; conforme Cass., sez. 6-3., ord. 09/01/2020, n. 297). 2.3Il Tribunale, con congruamente motivato accertamento di fatto effettuato in esplicazione dei propri poteri,ha rilevato come nel caso di specie nessuna di tali condizioni risultasse dedotta dall’opponente, poiché innanzitutto non è stato dedotto il malfunzionamento del contatore, né comunque risulta mai richiesta una verifica in proposito.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., “Omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, dolendosi che nel corso del giudizio siastato dimostrato lo spossessamento del bene immobile servito dall’energia all’esito dell’intervenuto fallimento del proprietario e dellasuccessiva vendita del bene. Allega chedalla sentenza di declaratoria del fallimento del padre sig. Giovanni Daidone e dal decreto di trasferimento con quale è stata disposta la vendita forzata del bene ad un soggetto terzo è desumibile lo spossessamento forzato del bene dalla disponibilitàsua edel padre.

4. Il motivo è inammissibile. 4.1Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366,1° co., n. 6, c.p.c., non risultando dalla ricorrente nemmeno precisato di voler fare riferimento alla loro eventuale presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice della sentenza impugnata (di cui si sia chiesta la trasmissione, nella vigenza del vecchio testo dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c.), come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, esigendo, però, che -al fine del rispetto dell’onere di cui all’art. 366 n. 6c.p.c.- si indichi di voler fare riferimento a tale presenza. 4.2Va ulteriormente osservato che risulta inammissibilmente denunziato il vizio di motivazione ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in violazione di quanto enunziato dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.

La ricorrente si limita in realtà a prospettare una rivalutazione del merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto giàconsiderati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. v.

Cass., sez. un, 27/12/2019, n. 34476; Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135). Di recente, cfr.Cass., Sez. III, 21-9-2022, n. 27571: “ È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”.

5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 , 1° co. n. 4, c.p.c. “Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. ex art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.”.A detta della ricorrente, il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su di una circostanza che esula dal giudizio, prendendo spunto da una comparsa conclusionale della ricorrente e fondando la decisione sulla circostanza che quest’ultima non avesse mai dedotto il funzionamento del contatore, come se l’oggetto del giudizio fosse un lamentato sovraconsumo (con conseguente pagamento di bollette esose) e non invece all’an debeatur.

6. Il motivo è inammissibile. 6.1In realtà il Tribunale, nel confermare la sentenza di primo grado , si è basato sulla circostanza che “D’altra parte e in maniera tranciante, risulta per stessa ammissione dell’appellante che i maggiori consumi derivano dalla utilizzazione di fatto dell’utenza in questione da parte del padre dell’intestataria così da doversi anzi ritenere che le fatture opposte si riferiscono a consumi di cui l’appellante ha deliberatamente ammesso il godimento in favore di terzi”. La ricorrente non si confronta pertanto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, del che consegue l’inammissibilità del motivo.

7. Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.0 0 0,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore de lla controricorrente società Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma , quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da