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Decreto — n. 25481/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25481/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25481/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10678/2023 R.G. proposto da : MONAI avv. CARLO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dasé medesimo -ricorrente- contro FACHIN VALTER, DEL DO DORIS -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di UDINE n.957/2022 depositata il 3/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati,

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 25481/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MONAI avv. CARLO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dasé medesimo -ricorrente- contro FACHIN VALTER, DEL DO DORIS -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di UDINE n.957/2022 depositata il 3/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati,

Parole chiave

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rimborso delle spese ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali spese di difesa anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10678/2023 R.G. proposto da : MONAI avv. CARLO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dasé medesimo -ricorrente- contro FACHIN VALTER, DEL DO DORIS -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di UDINE n.957/2022 depositata il 3/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 20/09/2024 IL PRESID