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Decreto — n. 25479/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25479/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25479/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8527/2023 R.G. proposto da : BOSCO RAFFAELE con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANELLI FULVIO -ricorrente- contro CASTAGNA ROBERTO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dasé stesso -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA SPA, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato TASSONI FRANCO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.749/2023 depositata in data 1/02/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 25479/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BOSCO RAFFAELE con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANELLI FULVIO -ricorrente- contro CASTAGNA ROBERTO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dasé stesso -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA SPA, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato TASSONI FRANCO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.749/2023 depositata in data 1/02/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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anticipo delle spese condono delle spese procedurali recupero dei costi chiusura della procedura di assistenza giudiziaria prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria sostegno finanziario
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8527/2023 R.G. proposto da : BOSCO RAFFAELE con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANELLI FULVIO -ricorrente- contro CASTAGNA ROBERTO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dasé stesso -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA SPA, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato TASSONI FRANCO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.749/2023 depositata in data 1/02/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18 settembre2024