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Ordinanza — n. 25431/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; both parties agreed to terminate proceedings and share costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25431/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following a formal withdrawal by the appellant, Claudio Villotti, which was subsequently accepted by the respondent, Chiara Villotti. The underlying dispute concerned the termination of an oral agricultural lease due to the appellant's alleged failure to fulfill obligations regarding vineyard reconstruction and unpaid rents. Since both parties agreed to the withdrawal, the Court found no need to examine the procedural arguments regarding the timeliness of the appeal or the substantive legal issues raised.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When both parties in a cassation proceeding agree to the withdrawal of the appeal, the judgment is declared extinct without examination of the merits or costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings agricultural lease dispute joint withdrawal agreement Cassation procedure istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ; -che stante l’adesione alla rinuncia non è luogo a provvedere sulle spese a norma del quarto comma dell’art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
civ; -che stante l’adesione alla rinuncia non è luogo a provvedere sulle spese a norma del quarto comma dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12243-2021proposto da: VILLOTTI CLAUDIO,in proprio e in qualità di titolare dell’omonima azienda agricola,domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat o e difes o dall’ A vvocato Silvia FRONZA; -ricorrente - contro VILLOTTI CHIARA, in qualità di erede di Bruno Guglielmo VILLOTTI, elettivamente domiciliat a in Roma, via Golametto 4, presso lo studio dell’Avvocato Giovambattista FERRIOLO , rappresentata e difesa dall’Avvocato Elena CAINELLI; -controricorrente - Avversola sentenza n. 254/2019 d ella Corte d’appello di Trento , depositata in data 09/12/2019;

Oggetto CONTROVERSIE AGRARIE Rinuncia al ricorso R.G.N.12243/2021 Cron. Rep. Ud.02/05/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data02/05/2024 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . In fatto e in diritto -che Claudio Villotti ricorre, sulla base di un unico motivo, ma previa richiesta di rimessione in termini, per la cassazione della sentenza n. 254/19, del 9 dicembre 2019, della Corte d’appello di Trento, Sezione Specializzata Agraria, che ne ha dichiarato inammissibile il gravame esperito avverso la sentenza n. 295/19, del 5 aprile 2019, del Tribunale di Trento, Sezione Specializzata Agraria, che aveva dichiarato risolto, per grave inadempimento dell’odierno ricorrente, un contratto di affitto agrario stipulato oralmente nel 2009 con il proprio genitore, Guglielmo Bruno Villotti, escludendo esservi prova sufficiente di un accordo intercorso tra il padre e il figlio in merito al rifacimento dei vigneti e alla compensazione delle relative spese con i canoni rimasti insoluti; -che il solo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. e degli artt. 327 e 348 cod. proc. civ; - che s i censura la sentenza impugnata per aver ritenuto intempestiva la proposizione del gravame, sul presupposto che il deposito dello stesso (applicandosi il c.d. “rito lavoristico”), avvenuto nelle forme telematiche, risultava essersi compiuto con ricezione della “busta” presso la cancelleria della Corte trentina alle ore 00.01,8 del giorno 7 ottobre 2019, l’ultimo giorno utile essendo quello del 5 ottobre, prorogato al giorno 6, essendo il 5 domenica;-che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, Chiara Villotti, nella già indicata qualità, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che n on consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte; -che il ricorrente – per il quale si è costituito nuovo difensore - ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale ha aderito anche la controricorrente, con richiesta di integrale compensazione dei compensi e delle spese del giudizio di legittimità; -che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ; -che stante l’adesione alla rinuncia non è luogo a provvedere sulle spese a norma del quarto comma dell’art. 391 c.p.c.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della