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Ordinanza — n. 25343/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit on May 8, 2024.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25343/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit on May 8, 2024. The appellant, SFB S.P.A., had previously challenged a Rome Court of Appeal judgment against PAC 2000 A S.C. regarding their respective legal positions. Consequently, the court ruled that no condemnation for costs could be issued under Article 391, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: When a party formally withdraws the appeal, the proceedings are extinguished and no costs may be awarded against the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings costs allocation Cassation appeal civil procedure code abbandono del procedimento condono delle spese procedurali ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30078/2022R.G. proposto da SFB S.P.A.,già SFB S.R.L.,rappresentata e difes a dall ’ avv . Fernando Bonelli e dall’avv. Massimo Bersani, con domicilio digitale fernandobonelli@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro PAC 2000 A S.C., già CR SUPERMERCATI S.R.L . , rappresentat a e difes a dall’avv. Maria Saracino , con domicilio digitale mariasaracino@ordineavvocatiroma.org -controricorrente - avverso la sentenzan. 6200 de l 6 / 10 / 2022 della Corte d’a ppello di Roma ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/7/2024 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; Estinzione RILEVATO CHE : −in data 8 /5/2024 la ricorrente ha ritualmente depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con contestuale accettazione della controricorrente; −in conseguenza della rinuncia , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio; −ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., non si deve pronunciare condanna alle spese; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data