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Ordinanza Interlocutoria — n. 25342/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands factoring contract dispute to First Civil Section regarding bankruptcy law applicability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25342/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to the First Civil Section for further examination. The lower courts had rejected the plaintiff's claim to exclusively own factored credits, ruling that the bankruptcy court's order to dissolve the factoring contract required specific bankruptcy law procedures. The court found the appeal involved complex bankruptcy law issues that necessitated a transfer to the specialized section tabularly assigned to handle such matters.

Regesto Legislator

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Art. 169 bis l. fall.; Art. 26 l. fall.: When a factoring contract is dissolved by a bankruptcy court order affecting third-party rights, the incidental claim for credit ownership and payment must follow the specific bankruptcy appeal regime rather than ordinary civil procedure.

Parole chiave

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factoring contract dissolution bankruptcy law applicability incidental claim ownership third party rights remittal to specialized section contratto di factoring pagamento degli arretrati delegazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 169 bis l. fall.
CONSIDERATO CHE 1) Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 169 bis l. fall., dell’art.
Art. 42 Cost.
fall., dell’art. 42 Cost, dell’art.
Art. 2098 cod.civ.
42 Cost, dell’art. 2098 cod.civ. e dell’art.
Art. 26 l. fall.
e dell’art. 26 l. fall., ex art.
Art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
fall., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Art. 72 l. fall.
169 bis, dell’art. 72 e dell’art.
Art. 67 l. fall.
72 e dell’art. 67 l. fall. , ai sensi dell’art.
Art. 380-bis1 cod.proc.civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Si dà atto che in data 4 maggi 2021 è pervenuta dai curatori del fallimento della GPA Abbigliamento S.p.a.
art. 2098 cod.civ
42 Cost, dell’art. 2098 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 6243/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4815/2020 R.G. proposto da: INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA (IFITALIA SPA), in persona del Direttore generale, GIANCUCA LAURIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI, 96, presso lo studio dell’avvocato MARINA ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO FUMAGALLI; -ricorrente- contro GPA ABBIGLIAMENTO SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante p.t., PIERLUIGI ARTINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VETRINA 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI, rappresentata e difesa dall'avvocato FIORELLA DI MECO; -controricorrente- nonché contro OVS SPA, in persona del legale rappresentante p.t., MARZIA DE ZOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE GAUDIELLO e DANIELE VECCHI; -controricorrente- nonché contro GRUPPO COIN SPA;

COSI CONCEPT OF STYLE ITALY SPA CON SOCIO UNICO; - -intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4798/2019, depositata in data 03/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. RILEVATO CHE In data 13 novembre 2012 GPA Abbigliamento informava Ifitalia S.p.a., con cui aveva stipulato un contratto di factoring avente ad oggetto i crediti pro solvendo , presenti e futuri, vantati nei confronti di Coin, di Oviesse e di Così Concept, di avere depositato istanza di concordato preventivo e, premesso di essere stata autorizzata dal Tribunale di Arezzo, giudice del concordato preventivo, con ordinanza n. 6423/2017, chiedeva di sciogliersi dal contratto di factoring quanto ai crediti ceduti non ancora venuti a scadenza.

La stessa comunicazione veniva inviata alle debitrici cedute, le quali venivano altresì invitate a eseguire i pagamenti esclusivamente nei confronti di GPA Abbigliamento. Avendo le società debitrici saldato i loro debiti, effettuando i pagamenti a favore dei GPA Abbigliamento, sebbene in data 22 novembre 2012 fossero state diffidate da Ifitalia S.p.a. a eseguire i pagamenti a suo favore, Ifitalia S.p.a. le conveniva, dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo:

a) l’accertamento della titolarità esclusiva del credito di euro 277.000,84 nei confronti di Coin S.p.a., di quello di euro 1.813.166,74 nei confronti di Oviesse S.p.a. e di quello di euro 64.131,21 nei confronti di Così Concept S.p.a.;

b) la condanna di Gruppo Coin S.p.a., incorporante Oviesse S.p.a. e Coin S.p.a., al pagamento di euro 2.040.167,58 e di Così Concept al pagamento di euro 64.131,21, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. Il Gruppo Coin, costituitosi in giudizio, dichiarava di aver ceduto il ramo d’azienda cui erano riferibili i crediti per cui è causa alla OVS S.r.l., accollataria di ogni passività riveniente dai procedimenti giudiziali in essere dalla data del conferimento, e chiedeva di chiamarla in giudizio. Sia il Gruppo Coin sia Così Concept adducevano di avere estinto con efficacia liberatoria i propri debiti, pagando in buona fede nelle mani del Commissario della GPA Abbigliamento e chiedevano la condanna di quest’ultima alla restituzione di quanto pagato in caso di loro condanna.

La GPA Abbigliamento confermava di aver ricevuto il pagamento dei crediti per cui è causa e sosteneva di averlo fatto in forza del provvedimento definitivo del 12.11.2012 con cui il Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 169 bis l. fall., aveva autorizzato lo scioglimento del contratto di factoring in essere con Ifitalia S.p.a. e che per effetto dello scioglimento la titolarità dei crediti era tornata in capo alla cedente. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6281/2017, dichiarava inammissibile la domanda di Ifitalia S.p.a., intendendola come una impugnazione in senso tecnico del provvedimento emesso dal Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 169 bisl. fall.

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 4798/2019, ha rigettato l’impugnazione proposta da Ifitalia ed ha confermato la pronuncia di prime cure. Segnatamente, la Corte d’appello ha ritenuto che l’ordinanza del Tribunale di Arezzo, sebbene priva di carattere decisorio (in tal senso si era pronunciata questa Corte con l’ordinanza n. 6243/2018, dichiarando inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Ifitalia S.p.a.), avesse inciso sui diritti dei terzi, cioè sui diritti delle parti del contratto di factoring , rispetto alla procedura concorsuale, che non fosse corretto il richiamo da parte di Ifitalia S.p.a. dell’art. 72 l. fall. per individuare i contratti investiti dal provvedimento di scioglimento, che i contratti travolti dallo scioglimento del contratto di factoring erano tutti i contratti di cessione già perfezionati, che la domanda di Ifitalia di condanna delle debitrici cedute non potesse prescindere dall’accertamento incidenter tantum del provvedimento del Tribunale di Arezzo, presupponendo l’accertamento della titolarità dei crediti oggetto di cessione e che, pertanto, ai sensi dell’art. 26 l. fall., dovesse soggiacere al regime di impugnazione proprio del sistema fallimentare.

Ifitalia S.p.a. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. Resistono con separati controricorsi OVS S.p.a. e Gpa Abbigliamento S.p.a. in concordato preventivo. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Si dà atto che in data 4 maggi 2021 è pervenuta dai curatori del fallimento della GPA Abbigliamento S.p.a. , dichiarata fallita in data 3 febbraio 2020, istanza ex art. 43 l. fall. di prioritaria definizione del procedimento. Tutte le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1) Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 169 bis l. fall., dell’art. 42 Cost, dell’art. 2098 cod.civ. e dell’art. 26 l. fall., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della motivazione meramente apparente con cui è stata dichiarata dalla Corte d’appello la inammissibilità della domanda di accertamento della titolarità esclusiva del credito per cui è causa e della condanna delle società debitrici ceduti al pagamento.

3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 169 bis, dell’art. 72 e dell’art. 67 l. fall. , ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

4) Atteso che il ricorso involge questioni concernenti una materia (cod. 088), assegnata tabellarmente alla Prima Sezione civile di questa Corte, va dispostoil rinvio della causa a nuovo ruolo per la relativa a detta Sezionetabellarmente competente.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo dispone ndone la trasmissione alla Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, t