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Ordinanza Interlocutoria — n. 25340/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to invalid PEC notification preventing proper hearing of the appellant's defense.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25340/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by remanding the case for a new hearing due to a procedural defect. The appellant, Macro Energy Power, had successfully argued that a public guarantee bond was extinguished upon the region's withdrawal of a subsidy, while the Region contended the bond remained valid under a separate agreement. The court decided to remand because the notification of the hearing date to the appellant's lawyer via PEC failed due to an invalid address, preventing the necessary procedural step.

Regesto Legislator

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Art. 167 c.p.c.; Art. 168 c.p.c.: When a party fails to receive the hearing notice via PEC due to a system error, the case must be remanded to fix the hearing date.

Parole chiave

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procedural defect PEC notification failure remand for new hearing public guarantee bond subsidy withdrawal esenzione dal pagamento dei contributi rinuncia alle prestazioni d'assicurazione assicurazione volontaria o facoltativa continuata

Disposizioni normative citate

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Art. 167 c.p.c.
Art. 168 c.p.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2314/2021 R.G. proposto da : REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA SANTA LUCIA, presso lo studio dell’avvocato NICEFORO FABRIZIO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro MACRO ENERGY POWER SRL,in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA VIA IN ARCIONE, 71, presso lo studio dell’avvocato PIGNATIELLO FRANCESCO rappresentata e difes a dall'avvocato VERGARA FRANCESCO ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3605/2020depositata il 22/10/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Macro Energiy Power conveniva in giudizio la Regione Campania. A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva che la Regione Campania, con decreto dirigenziale numero 238 2006 aveva approvato un bando per l’assegnazione di incentivi, sotto forma di contributi in conto capitale per l’incentivazione al risparmio energetico e dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che, con nota del 31 gennaio 2007, gli era stata comunicata l’assegnazione in via provvisoria di un contributo pubblico parziale pari ad euro 748.391,43 € per la realizzazione di una centrale elettrica alimentata a biomassa, di seguito integrato sino ad un massimo di Euro 7.411.264,13.

La Macro Energiy Power aveva comunicato l’accettazione del contributo parziale ad euro 748.392,13 producendo contestualmente, come previsto dall’art. 9 del bando, una polizza fideiussoria per l’importo di euro 314.195,12 emessa il 20 marzo 2007 dalla Banca Unicredit. La Regione Campania, con nota del 26 maggio 2008, aveva notificato all’attrice il decreto dirigenziale n. 93 del 2008 con cui la p.a. aveva assunto determinazioni in merito alla cumulabilità tra i contributi in conto capitale ed il regime dei certificati verdi, previsti a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili, a seguito dell’entrata in vigore della riforma del settore energetico, L. n. 244 del 2007 e L. n. 222 del 2007.

Nel citato decreto dirigenziale la regione stabiliva che non avrebbe proceduto all’escussione delle polizze fideiussorie fornite a garanzia della realizzazione degli interventi qualora i soggetti destinatari dei contributi avessero comunicato, entro 15 giorni dalla notifica del decreto medesimo, la rinuncia al contributo concesso dichiarando di voler proseguire nella realizzazione degli impianti interventi usufruendo dell’incentivo dei ‘certificati verdi’. Invece, in caso di rinuncia i soggetti assegnatari dei contributi avrebbero dovuto mantenere attive e regolarmente rinnovate le polizze fideiussorie, fornite a garanzia della realizzazione delle opere e dell’entrata in esercizio degli impianti, e che in mancanza le polizze fideiussorie sarebbero state escusse.

Il 17 giugno 2008 la Macro aveva inviato una nota di risposta con la quale formalizzava la rinuncia al contributo concessole, parzialmente erogato. Il 31 marzo 2010 la Macro avendo rinunciato al contributo pubblico e ritenendo di non dover garantire l’utilizzo di detto contributo per la realizzazione dell’intervento, aveva richiesto la restituzione della polizza rilasciata da Unicredit fondata sul rilievo che le novità normative richiamate nel decreto dirigenziale n. 93, in merito alla non cumulabilità tra il contributo in conto capitale ed i cosiddetti certificati verdi erano entrati in vigore successivamente all’accettazione da parte di Macro del contributo pubblico e, quindi, non applicabili anche in virtù del carattere di accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale garantita.

A seguito del rifiuto opposto dalla Regione Campania che aveva sottolineato l’espressa rinuncia da parte dell’attrice al contributo e l’assunzione dell’obbligo di mantenere la fideiussione, aveva comunicato all’Ente Regionale che la normativa in questione era stata modificata stabilendosi che gli impianti entrati in esercizio dopo il 30 giugno 2009 avrebbero potuto cumulare certificati verdi e contributi pubblici purché, come nella specie, assegnati entro il 31 dicembre 2007. Pertanto, la Società Macro chiedeva, accertata l’illegittimità della nota della Regione Campania del 18 agosto 2008, nonché del decreto dirigenziale n. 228 dell’1 agosto 2008, nel decreto dirigenziale n. 93 del 2008 e della nota 26 maggio 2008, la disapplicazione di detti atti nella parte in cui imponevano alla società attrice il mantenimento inefficacia della polizza fideiussoria prestata ai sensi del bando di cui al decreto numero 238 e conseguentemente nella parte in cui prevedevano prevedono l’escussione della polizza nel caso di mancata entrata in servizio della centrale nei tempi previsti; in via principale nel merito previo accertamento del diritto allo svincolo di detta polizza fideiussoria, ordinare alla regione Campania lo svincolo e la restituzione della fideiussione prestata, in forza dell’art. 9 del bando sopra citato, da Unicredit e la condanna della regione Campania al risarcimento di tutti danni subiti e subendi per avere tenuto attiva la suddetta polizza.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7663/2015, rigettava la domanda proposta dalla Macro Energy Power. Escludeva che il mantenimento in vita della polizza fideiussoria fosse da attribuire ad una decisione unilateralmente assunta dalla regione Campania, ritenendosi, invece, nella specie configurabile un accordo negoziale perfezionatosi tra le parti.

2. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3605 del 22 ottobre 2020, accogliendo l’appello della Macro riformava la sentenza impugnata ritenendo che sulla base delle norme contenute nel contratto la natura accessoria della garanzia desumibile dall’intero testo della convenzione, da cui emerge il collegamento della fideiussione alle condizioni indicate nel bando ed al rispetto di esse nella vicenda esecutiva del rapporto tra debitore garantito e creditore. Ha ritenuto che la richiesta di pagamento da parte dell’ente garantito appare collegata alle vicende dell’obbligazione garantita nel quadro della disciplina contenuta nel bando per l’erogazione dei contributi e subordinata al verificarsi di dette condizioni legittimanti la richiesta di pagamento, circostanza che esclude la natura autonoma della garanzia de qua nonostante le espressioni in essa contenute di pagamento ‘a prima richiesta’ e la previsione della non opponibilità da parte del garante delle eccezioni.

Sulla base di tale interpretazione ha ritenuto estinta la garanzia fideiussoria al momento della rinuncia al contributo da parte della Macro, apparendo quindi, del tutto irrilevante l’accordo/impegno assunto dalla società sul mantenimento della preesistente garanzia fideiussoria, non potendo essere mantenuta in vita una garanzia estintasi con l’estinzione dell’obbligazione garantita di erogazione del contributo pubblico, ad essa funzionalmente collegata. 3.Propone ricorso per cassazione la Regione Campania, sulla base di due motivi. 4.Resiste con controricorso la Macro Energy Power S.r.l..

Tutte le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che non risulta andata a buon fine la comunicazione dell’avviso di udienza effettuata dalla Cancelleria via Pec al difensore della ricorrente, essendo stato rilevato da Aruba il seguente errore: 5.1.1. Aruba Pec s.p.a. – indirizzo non valido. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema . La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo ai fini della fissazione di nuova udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a