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Ordinanza — n. 25339/2024 — snciv Generato dall'IA

Court rejects argument that lease contract ends automatically if lessor loses ownership rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25339/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's request to revoke an injunction based on the expiration of the upstream leasing contract. The appellant argued that the lessor's loss of ownership rights due to the upstream lease's termination automatically extinguished the downstream rental contract. The court rejected this, ruling that a contract of lease remains valid and binding between parties even if the lessor lacks real ownership, provided the lessor guarantees the lessee's peaceful enjoyment.

Regesto Legislator

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Art. 1571 c.c.; Art. 1575 c.c.; Art. 1585 c.c.; The contract of lease remains valid and effective inter partes even if the lessor loses the right to the subject matter, as the principle resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis does not apply to such obligations.

Parole chiave

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lease contract validity lessor ownership rights resoluto iure dantis contract of lease peaceful enjoyment guarantee scadenza del contratto locativo contratto di noleggio concessionario di leasing

Disposizioni normative citate

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Art. 1571 c.c.
La locazione di cosa altrui infatti non è vietata dalla legge, né l'art. 1571 c.c. include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore(ex multis, da ultimo, Sez.
Art. 1575 n. 3 c.c.
Art. 1585 c.c.
Art. 1218 c.c.
Il conduttore, di conseguenza, è tutelato dall’azione di inadempimento (art. 1218 c.c.) o da quella di risoluzione (art.
Art. 1453 c.c.
1218 c.c.) o da quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) da promuoversi nei confronti del concedente, salvo nell’uno e nell’altro caso il risarcimento del danno.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
(-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
La difformità del contenuto della presente decisione rispetto alla proposta ex art. 380-bisc.p.c.
art. 1571 c.c
La locazione di cosa altrui infatti non è vietata dalla legge, né l'art. 1571 c.c.
art. 1218 c.c
Il conduttore, di conseguenza, è tutelato dall’azione di inadempimento (art. 1218 c.c.) o da quella di risoluzione (art.
art. 1453 c.c
1218 c.c.) o da quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) da promuoversi nei confronti del concedente, salvo nell’uno e nell’altro caso il risarcimento del danno.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-3, Ordinanza n. 15292 del 05/06/2019
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 11864/23proposto da: -) Sansalone Massimo, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Vincenzo Marino ; -ricorrente - contro -) UnipolRental s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello diGenova 23 marzo 2023 n. 313 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. La società Rent Italia s.p.a. il 10.10.2011 noleggiò un autoveicolo alla società Sansalone di Massimo Sansalone s.a.s. per la durata di cinque anni. Dopo la stipula del contratto la Rent Italia s.p.a. cedette il ramo d’azienda avente ad oggetto il noleggio a lungo termine di autoveicoli alla Car Server s.p.a., che in seguito muterà ragione sociale in UnipolRental s.p.a., la quale pertanto succedette nel suddetto contratto di noleggio.

2. Scaduto il contratto (il 19.10.2016), ed assumendo che la Sansalone s.a.s. si era resa morosa nel pagamento di parte dei canoni, la Unipolrental nel 2017 chiese ed ottenne dal Tribunale di Genova un decreto ingiuntivo nei confronti Oggetto: noleggio di autoveicolo a sua volta ricevuto in leasing dal noleggiante - scioglimento del contratto di leasing – conseguenze sul contratto di noleggio.di Massimo Sansalone, quale accomandatario responsabile dei debiti della Sansalone s.a.s., nel frattempo disciolta.

3. Massimo Sansalone propose opposizione al decreto formulando eccezioni così riassumibili: -) il noleggiante (Rent Italia , poi Unipolrental) non era proprietario del veicolo noleggiato; ne era solo l’utilizzatore, per averloricevuto in leasing dal proprietario, la società Centro Leasing s.p.a.; -) il contratto di leasingstipulato tra la Centro Leasing s.p.a. (concedente) e la Rent Italia s.p.a. (utilizzatore e, in tal veste, noleggiante del mezzo alla Sansalone) aveva durata quadriennale ed era scaduto il 12.10.2015; -) pertanto a partire dalla data di scadenza del contratto di leasing, col venir meno della disponibilità del mezzo in capo al noleggiante ( Rent Italia), era venuto meno ipso factoil contratto di noleggio; -) la Sansalone s.a.s. pertanto non solo non era tenuta a pagare i canoni maturati nel periodo compreso tra la scadenza del contratto di leasing (12.10.2015) e quella del contratto di noleggio (19.10.2016), ma aveva anche versato canoni superiori al dovuto, dal momento che il costo del noleggio si sarebbe dovuto parametrare ad una durata di quattro anni, e non di cinque.

Chiese pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della UnipolRental alla restituzione dell’eccedenza.

3. Con sentenza 15.7.2020 n. 1138 il Tribunale di Genova rigettò l’opposizione. La sentenza fu appellata dal soccombente.

4. Con sentenza 23.3.2023 n. 313 la Corte d’appello di Genova rigettò il gravame. La Corte ritenne che la scadenza del contratto di leasing“a monte” del noleggio non potesse riverberare alcun effetto su quest’ultimo, e che pertanto la Sansalone era tenuta al pagamento del canone fino alla naturale scadenza del noleggio.5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Massimo Sansalone con ricorso fondato su unmotivo ed illustrato da memoria . La Unipolrental è rimasta intimata.

6. Con atto del 31.1.2024 2024 il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, nei seguenti termini: “l’unico motivo di ricorso è inammissibile; lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate allega, infatti, un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26770 del 23/10/2018; n. 26110 del 30/12/2015; n. 7394 del 26/03/2010), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso”.

7. Il ricorrente ha chiesto che il ricorso sia deciso. Ha anche depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo Massimo Sansalone denuncia la violazione degli artt.1595 c.c., 91 e 94 cod. strad.. Nella illustrazione del motivo il ricorrente: -) premette che, contrariamente a quanto ritenuto en passant dalla sentenza impugnata, il veicolo non fu trattenuto dopo la scadenza del contratto; anzi fu restituito primadella scadenza, e proprio a causa di questo recesso anticipato –rifiutato dal noleggiante - sorse il contrasto tra le parti; -) nel merito, deduce che il contratto di noleggio era derivatoda quello di leasing, e che la scadenza del secondo obbligava l’utilizzatore a restituire il bene al concedente;-) di conseguenza, dopo la scadenza del contratto di leasing “a monte” la Sansalone non poteva più continuare ad utilizzare un veicolo concessole in uso da chi, a sua volta, era obbligato a restituirlo al proprio dante causa. 1.1.

Il motivo, sebbene non possa dirsi inammissibile, è comunque infondato. Il ricorrente, in definitiva, invoca un principio di diritto che potrebbe così riassumersi: un diritto personale di godimento si estingue ipso factose chi lo concesse, avendo a sua volta sul bene solo un diritto personale di godimento, l’abbia perduto. Questa tesi tuttavia non è condivisibile. Un diritto personale di godimento su un determinato bene (per effetto di locazione, noleggio, affitto, leasing) può essere concesso anche da chi non vanti diritti reali su quello.

La locazione di cosa altrui infatti non è vietata dalla legge, né l'art. 1571 c.c. include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore(ex multis, da ultimo, Sez. 6- 3, Ordinanza n. 15292 del 05/06/2019 ). Naturalmente anche nel caso di locazione di cosa altrui il concedente è tenuto a garantire l’utilizzatore dalle pretese di chi vanti diritti sulla cosa (arg. ex art. 1575, n. 3, e 1585 c.c.). Ne consegue che la rivendica del bene da parte del terzo proprietario nei confronti del conduttore costituisce di per sé inadempimento delle proprie obbligazioni da parte del concedente.

Il conduttore, di conseguenza, è tutelato dall’azione di inadempimento (art. 1218 c.c.) o da quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) da promuoversi nei confronti del concedente, salvo nell’uno e nell’altro caso il risarcimento del danno. Se però il terzo proprietario non avanzi pretese di sorta nei confronti del conduttore, il contratto di locazione (o affine) da quest’ultimo stipulato a non dominoresta valido ed efficace inter partes . In teoria, infatti, l’obbligo del locatore di garantire il conduttore dalle pretese di terzi potrebbe essere assolto non solo “a valle”, attraverso il risarcimento del danno; ma anche “a monte”, ad esempio tacitando il terzo proprietario affinché rinunci ad azioni di rivendica nei confronti del conduttore.Ciò dimostra che alla materia in esame non s’applica il principio resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis.

Pertanto il contratto di locazione stipulato a non domino non si scioglie automaticamente in caso di estinzione del diritto in capo al concedente. Gli effetti obbligatori prodotti da quel contratto (rispettivamente, obbligo di pagamento del canone e garanzia di pacifico godimento) permangono immutati: dunque l’utilizzatore non potrà invocare la risoluzione del contratto (per inadempimento), se nessuna molestia riceva dal terzo proprietario o se, ricevendola, venga garantito dal concedente.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva. La difformità del contenuto della presente decisione rispetto alla proposta ex art. 380-bisc.p.c. esclude l’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c