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Ordinanza Interlocutoria — n. 25337/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case due to failure to serve hearing notice on opposing counsel.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25337/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Mistral S.R.L. regarding a guarantee dispute and remanded the case for a new hearing. The lower court had previously ruled on the validity of the guarantee and the underlying loan contract, with conflicting decisions between the first and second instance courts. The Supreme Court determined that the procedural defect of failing to ritually notify the opposing counsel of the hearing date necessitated a remand rather than a substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: Failure to ritually notify the opposing party's counsel of the hearing date requires the remittal of the case to a new role.

Parole chiave

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procedural defect service of notice remittal to new role guarantee dispute Cassation procedure cessione del credito contratto fiduciario istituzioni finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
in liquidazione non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; ha deposito memoria parte ricorrente; Considerato che CC 6.06.2024 Ric.
Art. 380 c.p.c.
in liquidazione non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; ha deposito memoria parte ricorrente; Considerato che CC 6.06.2024 Ric.
art. 1957 c.c
in liquidazione proponevano opposizione avverso il citato decreto monitorio, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di euro 625.000,000 e di euro 150.000,00, oltre accessori e spese, eccependo l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c.
art. 1939 c.c
e la nullità del contratto di mutuo e della fideiussione ai sensi dell’art. 1939 c.c.; si costituiva FINO 2 Securitisation s.r.l.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23906/2021R.G. proposto da MISTRAL S.R.L., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Occhipinti (Pec : marioocchipinti@ordineavvocatiroma.org), come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliat a i n ROMA, via Belsiana n. 71 presso il suo studio; -ricorrente - contro Fino2 Securitisation S.r.l., società con socio unico, inpersona del rappresentante legale pro tempore, e per essa, quale mandataria alla gestione dei crediti, doValue SpA, rappresentata e difesa dall’ Oggetto:Fideiussione – a N.R..

CC 6.06.2024 Ric. n. 23906/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Avv. Gianfranco Graziadei (pec : gianfrancograziadei@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, Via Antonio Gramsci n. 54; - r esistente - nonché contro VIPIMMOBILIARE S.R.L. in liquidazione - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n 526 del l’8 marzo2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6giugno 2024 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi ; Ritenuto che 1.Unicredit s.p.a., con decreto ingiuntivo n. 1515/2017, emesso in data 7/4/2017 dal Tribunale di Verona, aveva ingiunto alla società Acam.Co S.r.l. in liquidazione e ai suoi fideiussori, pro quota , il pagamento della somma di euro 2.762.211,93, oltre accessori e spese della fase monitoria, a titolo di restituzione del finanziamento concesso con contratto di mutuo stipulato in data 30 settembre 2009;

2. Mistral s.r.l. e VIP Immobiliare s.r.l. in liquidazione proponevano opposizione avverso il citato decreto monitorio, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di euro 625.000,000 e di euro 150.000,00, oltre accessori e spese, eccependo l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c. e la nullità del contratto di mutuo e della fideiussione ai sensi dell’art. 1939 c.c.; si costituiva FINO 2 Securitisation s.r.l. tramite la mandataria doBank s.p.a., quale cessionaria del credito già facente capo a Unicredit s.p.a., resistendo all’opposizione e chiedendone il rigetto; CC 6.06.2024 Ric. n. 23906/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi 2.1. il Tribunale di Verona con sentenza n. 2337/19, pubblicata il 4/11/2019, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando le opponenti alla rifusione delle spese di lite;

3. la Corte d’appello di Napoli in parziale riforma della sentenza n. 2337/19, del Tribunale di Verona ha revoca to il decreto ingiuntivo opposto n. 1515/2017, emesso in data 7/4/2017 dal Tribunale di Verona, nei soli confronti di Vip Immobiliare s.r.l. in liquidazione; ha rigettatol’appello proposto da Mistral s.r.l. e confermatonei suoi confronti la sentenza dal Tribunale di Verona; ha rigettato, infine , l’appello incidentale condizionato proposto da FINO 2 Securitisation s.p.a., rappresentata dalla mandataria doValue S.p.a. ( già doBalk s.p.a.) nei confronti di Vip Immobiliare s.r.l. in liquidazione; ha condannato l’appellante Mistral s.r.l. a rifondere all’appellata FINO 2 Securitisation s.p.a le spese del grado e la fino 2 Securitisation s.p.a., rappresentata dalla mandataria doValue S.p.a. (già doBank s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a Vip Immobiliare s.r.l. in liquidazione, le spese di entrambi i gradi del giudizio;

4. a vverso la sentenza d'appello, MISTRAL s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso Fino2 Securitisation S.r.l. e per essa, quale mandataria alla gestione dei crediti, doValue SpA; sebbene intimata VIP IMMOBILIARE S.R.L. in liquidazione non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; ha deposito memoria parte ricorrente; Considerato che CC 6.06.2024 Ric. n. 23906/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Va pregiudizialmente osservato che non risulta ritualmente notificatol’avviso di udienza al difensore della parte controricorrente presso il domicilioeletto ( v. in atti, avviso di mancata consegna della pec inviata dalla Cancelleria in data 4 aprile 2024), dovendo pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria che la comunicazione dell’avviso della nuova fissanda udienzavenga effettuatapersonalmente alla controricorrente Fino 2 Securisation;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di comunicare personalmente alla controricorrente Fino 2 Securisation l’avviso della nuova fissa