Italian court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual findings and evidence evaluation by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the tenant's request to overturn the lower court's dismissal of her eviction. The tenant argued that the appellate court incorrectly evaluated her cohabitation status and ignored her submitted birth certificates to prove family ties. The court ruled that determining cohabitation and assessing the weight of documentary evidence are matters of fact reserved exclusively for the trial court, prohibiting the appellate court from re-evaluating the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: Appeals challenging the factual assessment of cohabitation or the evaluation of documentary evidence are inadmissible as they require a re-examination of facts and proof, which is the exclusive domain of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 18100/23proposto da: -) Signorelli Sara, domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoMarco De Meo; -ricorrente - contro -) Azienda Territoriale di Edilizia Residenza Pubblica di Roma -ATER; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 2 febbraio 202 3 n. 79 4 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1.L’ATER di Roma - in data non indicata nel ricorso - intimò a Sara Signorelli il rilascio dell’immobile sito a Roma, via dei Corsi n.
8. Sara Signorelli impugnò il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale di Roma. Il Tribunale di Roma con sentenza 15.2.2019 n. 3611 rigettò la domanda, rilevando che Sara Signorelli non faceva parte del nucleo familiare dell’originario assegnatario dell’immobile e non aveva presentato una domanda c.d. “di ampliamento”. Con la morte dell’assegnatario, pertanto, il rapporto di locazione era cessato. La sentenza fu appellata dalla soccombente. Oggetto:locazione di alloggio ATER - inammissibilità del ricorso.2. Con sentenza 2.2.2023 n. 794 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
La Corte ritenne che: -) Sara Signorelli non compariva tra i componenti del nucleo familiare dell’originario assegnatario dell’immobile, secondo quanto da questi indicato nel contratto di locazione (Maria Pia Piazza, di cui Sara Signorelli era nipote ex fratre); -) i certificati anagrafici depositati da Sara Signorelli per dimostrare il contrario avevano un valore “meramente presuntivo” e comunque non risultavano mai comunicato all’ATER; -) Sara Signorelli non rientrava in nessuna delle categorie cui la l. reg. Lazio 12/99 attribuisce il diritto di succedere nel rapporto di locazione, e comunque tale sua qualità non era stata mai dichiarata all’ATER.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Sara Signorelli con ricorso fondato su tre motivi. La ATER è rimasta intimata.
6. Con atto del 21.1.2024 è stata proposta ex art. 380 bis c.p.c. la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso, nei seguenti termini: “il primo motivo è inammissibile: lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica, il ricorrente si volge piuttosto ad invocare, con esso, inammissibilmente una diversa lettura delle risultanze istruttorie; il secondo motivo è inammissibile: anche in tal caso la violazione di legge è inammissibilmente mediata da una diversa ricognizione fattuale, tendendo la censura a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio quale esaustivamente operata dal giudice di merito non consentita in questa sede (v.
Cass. Sez. U. n. 34476 del 27/12/2019); la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. è dedotta al di fuori dei paradigmi al riguardo dettati dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020);il terzo motivo è parimenti inammissibile, per analoghe considerazioni; va peraltro rammentato che, come chiarito da questa Corte, in caso di subentro di familiare facente parte del nucleo ampliato la comunicazione all’ente gestore è adempimento necessario e non surrogabile (v. Cass. n. 549 dell’11/01/2023)”.
7. La ricorrente ha chiesto che il ricorso sia deciso e depositato memoria in vista della trattazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 l. reg. Lazio 12/99. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe falsamente applicato la legge, per averle negato il diritto di successione nel rapporto di locazione, nonostante essa convivesse con l’assegnataria dell’alloggio già prima dell’assegnazione. 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso infatti dà per dimostrato quod erat demonstrandum, e cioè che Sara Signorelli convivesse con Maria Pia Piazza. Ma va da sé che lo stabilire se una persona sia o non sia convivente con un parente è questione di puro fatto, non di diritto. Nella parte, poi, in cui adombra la mancata considerazione dei certificati anagrafici in atti il motivo è inammissibile per la differente ragione che investe la valutazione delle prove, il cui riesame non è consentito in questa sede.
2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 11 e 12 l. reg. Lazio 12/99, nonché dell’art. 2697 c.c.. Sostiene che, in assenza di elementi contrari che sarebbe stato onere dell’ATER addurre, i certificati anagrafici da lei depositati “assurgono a prove incontrovertibili”, e si sarebbero dovuti ritenere sufficienti a dimostrare la fondatezza della domanda. 2.1. Il motivo è inammissibile in quantoanch’esso investe la valutazione delle prove. Lo stabilire, infatti, quali informazioni possano trarsi dalle certificazioni anagrafiche è anch’essa una questione di fatto riservata al giudice di merito.3.
Col terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 12 l. r. Lazio 12/99; 2697 c.c. e 116 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che: il fatto che Sara Signorelli convivesse con la zia era circostanza comunicata all’ATER; in ogni caso l’ATER ne era a conoscenza; l’ATER avrebbe potuto in ogni momento accertare la reale composizione del nucleo familiare; era onere dell’ATER dimostrare la sussistenza dei presupposti per la decadenza dall’assegnazione. 3.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni per cui sono infondati gli altri: ovvero che investe un accertamento di puro fatto e il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove, come condivisibilmente già ritenuto dalla proposta di definizione anticipata.
4. Le svolte considerazioni evidenziano la piena condivisibilità delle valutazioni fatte nella proposta di definizione anticipata. 5.Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva. La conformità della presente decisione alla proposta di definizione accelerata comporta la condanna della ricorrente ex art. 96, comma quarto, c.p.c.. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Sara Signorelli al pagamento in favore d ella Cassa delle ammendedella somma di euro 500; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del