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Ordinanza — n. 25318/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for equitable damages when plaintiff fails to prove actual loss, rejecting equitable liquidation as a substitute for missing evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25318/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that denied equitable damages due to insufficient proof of actual loss. The appellants argued for a fair assessment of damages, but the court held that equitable liquidation cannot replace the lack of evidence regarding the specific nature and extent of the prejudice. Consequently, the court applied the burden of proof rule, ruling that without concrete proof of the damage's ontological consistency, the claim must be dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 96 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: Equitable liquidation of damages cannot substitute for the absence of proof of the prejudice, as it presupposes the damage has been ascertained in its ontological consistency; if such certainty is lacking, the judge cannot quantify the damage equitably, and the burden of proof rule applies, requiring the plaintiff to prove their right.

Parole chiave

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equitable liquidation burden of proof proof of damage ontological consistency dismissal of appeal civil procedure prejudice assessment motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 96, third comma, cod. proc. civ.
c iv ., deve essere condannata ex art. 96, terzo comma, cod.
Art. 96, fourth comma, cod. proc. civ.
c iv ., deve essere condannata ex art. 96, terzo comma, cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Con provvedimento del 9 gennaio 2024 il Consigliere Delegato della Terza Sezione Civile formulava la seguente proposta di definizione ex art. 380- bis cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 380- bis cod. proc. civ
Con provvedimento del 9 gennaio 2024 il Consigliere Delegato della Terza Sezione Civile formulava la seguente proposta di definizione ex art. 380- bis cod.
artt. 111 della Costituzione
Con un unico motivo la società ricorrente denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 della Costituzione, 132, n.
art. 115 cod. proc. civ
né dell’art. 115 cod. proc. civ.
articolo 115 cod. proc. civ
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, per dedurre la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ.
articolo 116 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 12/04/2023, n. 9744
Cass., 12/04/2023, n. 9744; Cass., 22/02/2017 , n.
Cass., 22/02/2017, n. 4534
Cass., 14/05/2018, n. 11698
4534; Cass., 14/05/2018, n. 11698).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10856/2023 R.G. proposto da: SOC.IMSRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli avvocati SIRACUSANO NICOLA (studiosiracusano@pec.giuffre.it) e RUGGERI SALVATORE (avv.salvatoreruggeri@pec.giuffre.it), che lo rappresentano e difendono, sia unitamente che separatamente, giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro MERENDA DANIELA, MERENDA ANNAMARIA, elettivamente domiciliatein ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI, 142, presso lo studio dell’avvocato LANZA ROMINA, rappresentate e difes e dagli avvocati CARROZZA CARLO (carlocarrozza@pec.studiocarrozza.it), CARROZZA PIETRO (pietrocarrozza@pec.studiocarrozza.it), e CARROZZA FRANCESCO(francescocarrozza@pec.studiocarrozza.it), giusta procura speciale allegata al controricorso. - controricorrenti - nonchè contro MORABITO SALVATORE, MORABITO PIETRO, MORABITO ANTONELLA, elettivamente domiciliat i presso l’ avvocato MARTINO FELICE (avvmartinofelice@pec.giuffre.it), che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrenti- nonchè contro CAVALLARO ELVIRA, ARNO' AURELIA. -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 164/2023 depositata il 28/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2508/2013 del 16 dicembre 2013, il Tribunale di Messina, in accoglimento della domanda avanzata dalla Soc.Im. s.r.l., condannava Cavallaro Elvira, Morabito Salvatore, Morabito Pietro e Morabito Antonella, quali eredi di Morabito Domenico ed, altresì, Merenda Pietro e Arnò Aurelia, alla esecuzione delle opere necessarie a consolidare le strutture murarie di vecchie costruzioni di loro proprietà -poste a confine con area della predetta società, sita in Messina e costituente il IV comparto dell’isolato 83 del P.R.G. di Messina- per ovviare al pericolo di crollo e di dissesto, anche mediante integrale demolizione.

Il tribunale condannava, altresì, i predetti convenuti al pagamento -in solido tra loro- in favore della stessa società: della somma pari ad euro 99.500,00, oltre interessi, a titolo di spese sostenute per dare materiale esecuzione ai lavori ai quali Soc.Im. era stata autorizzata nel corso del giudizio; dell’importo pari ad euro 33.316,72, oltre interessi, a titolo di compensi spettanti ai tecnici professionisti incaricati all’uopo; delle spese processuali in favore della Soc.Im. e delle spese di tutte le consulenze tecniche d’ufficio. 1.1.Non veniva, invece, accolta dal tribunale la domanda della Soc.Im. di risarcimento danni da provocato ritardo nell’attività edificatoria, per carenza di prove in ordine al pregiudizio concretamente subito.

2. Avverso la sentenza proponevano appello Cavallaro Elvira, Morabito Salvatore, Morabito Pietro e Morabito Antonella, in qualità di eredi di Morabito Domenico, deceduto nelle more del giudizio di primo grado, nonché, con separata impugnazione, Merenda Pietro. In entrambi i giudizi si costituiva la Soc.Im., chiedendo il rigetto degli appelli principali e proponendo, a sua volta, appello incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da provocato ritardo nell’attività edificatoria. Non si costituiva in giudizio Arnò Aurelia, che veniva dichiarata contumace.

Si costituivano, infine, Merenda Daniela e Merenda Annamaria, eredi con beneficio d’inventario di Merenda Pietro, deceduto nelle more del giudizio di appello. 2.1. Riuniti i giudizi, con sentenza n. 498/2017 del 5 maggio 2017 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma di quella impugnata, accoglieva esclusivamente il motivo di appello, proposto dagli eredi di Domenico Morabito, avente ad oggetto la rideterminazione delle condanne di cui ai capi 2) e 3) del dispositivo, a carico dei predetti eredi, nei limiti della rispettiva quota ereditaria.

Per il resto, la corte rigettava ogni altro motivo degli appelli principali, nonché l’appello incidentale della Soc.Im., confermando la sentenza impugnata e dichiarava integralmente compensate le spese del grado di appello.

3. La Soc.Im. proponeva quindi ricorso per revocazione della suddetta sentenza, deducendo che fosse affetta da un errore di fatto ex art. 395, n. 4, 4 cod. proc. civ. Si costituivano in giudizio Cavallaro Elvira, Morabito Salvatore, Morabito Pietro e Morabito Antonella, quali eredi di Morabito Domenico, ed altresì, Merenda Daniela e Merenda Annamaria, in qualità di eredi con beneficio d’inventario di Merenda Pietro, i quali chiedevano il rigetto della domanda. Si costituiva anche Arnò Aurelia, la quale rilevava che nessuna domanda era stata proposta nei propri confronti eda tale proposito la Soc.Im. precisava di averle notificato l’atto di citazione per revocazione solo per esigenza di integrità del contraddittorio, ma che tra esse parti era intervenuta una scrittura privata, nella quale era stato dichiarato che, a prescindere dall’esito del giudizio, la società non avrebbeda lei preteso nulla. 3.1. Con la sentenza n. 164/2023 del 28 febbraio 2023, la corte d’appello:

1) accoglieva la domanda di revocazione della sentenza 498/2017;

2) confermava la statuizione di rigetto dell’appello incidentale proposto dalla SOC.IM. volto a conseguire il risarcimento dei danni;

3) compensava le spese del giudizio di revocazione.

4. Avverso detta pronunzia, la Soc.Im propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resistono con distinti controricorsi Merenda Daniela, Merenda Annamaria e Morabito Salvatore e Morabito Pietro. Restano intimate Cavallaro Elvira e Arnò Aurelia.

5. Con provvedimento del 9 gennaio 2024 il Consigliere Delegato della Terza Sezione Civile formulava la seguente proposta di definizione ex art. 380- bis cod. proc. civ.: “Il ricorso è inammissibile poiché, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 cod.proc. c iv . ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti ” . 5.1.

Con istanza depositata telematicamente in data 4 marzo 2024 la società ricorrente richiedeva la decisione del ricorso.6. Pertanto, la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La società ricorrente ed i controricorrenti Morabito Salvatore e Pietro hanno depositato rispettive memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo la società ricorrente denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 della Costituzione, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 115 cod. proc. civ. (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) nonché 1226 e 2056 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”.

Censura l’impugnata sentenza di appello là dove, pur a seguito di giudizio di revocazione, conferma la motivazione della sentenza di prime cure, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da provocato ritardo nell’attività edificatoria. Lamenta che la corte territoriale, pur confermando sia l’addebito di responsabilità che il danno, parlando di “ripercussione sfavorevole della mancata possibilità di edificazione”, non ne abbia tratto le dovute conseguenze quanto alla sua liquidazione, e con ciò non si sia conformata all’orientamento di legittimità secondo cui “Il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, ma anche il risarcimento dei danni”; in questi casi, il danno costituisce “… automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa” e pertanto “… non incombe sul danneggiato l’onere di provare la sussistenza e l’entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso” (viene richiamata Cass., 12865/2022).

Lamenta inoltre che l’impugnata sentenza non avrebbe fatto corretta applicazione nè degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. né dell’art. 115 cod. proc. civ. e, per altro verso, che è stata motivata in maniera contraddittoria e perplessa, dato che la corte, per un verso, addebita alla Soc.Im. di essersi sottratta all’onere di fornire la prova degli elementi con cui quantificare il pregiudizio subito, il che dunque presupporrebbe l’esistenza di dati oggettivi sucui l’attrice avrebbe potuto fondare la prova in ordine al quantumrisarcitorio, mentre, per altro verso, addiviene a negare che possano esservi elementi idonei sui quali basare una valutazione equitativa.

2. Il motivo, e dunque il ricorso, è infondato. Premesso che, come anche evidenziato nella proposta di definizione ex art. 380-biscod. proc. civ., la corte territoriale ha confermato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria da provocato ritardo nella edificazionesancita dal tribunale, sul rilievo della “totale carenza di prove documentali e financo di semplici elementi presuntivi su cui poter basare una valutazione del danno subito dalla società”, in conformità alle risultanze della c.t.u., secondo le quali i parametri necessari per una valutazione del pregiudizio “non sono determinabili senza adeguata indicazione documentale”, il ricorso, sotto la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, finisce per sollecitare un nuovo esame delle motivate valutazioni svolte dal giudice di merito sul fatto e sulla prova, precluso a questa Corte di legittimità (Cass.,29/03/2019, n. 8763;

Cass.,30/11/2016, n. 24434; Cass., 20 /06/ 2006, n. 14267). 2.1. Inoltre, non viene dedotto correttamente il vizio di violazione dell’art.115 cod. proc. civ. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, per dedurre la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’articolo 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598). Neppure la violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,viene correttamente dedotta, posto che viene riferita alle risultanze istruttorie ed alla loro valutazione, mentre, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, è invocabile solo con riferimento alla contraddittorietà intrinseca della motivazione della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054). 2.2. Orbene, l’impugnata sentenza non ha violato le regole di ripartizione dell’onere della prova, né ha posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, e neppure ha disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ma ha semplicemente ritenuto non provato il danno risarcibile, confermando la sentenza di primo grado secondo cui, anche quando sia invocata la liquidazione equitativa, devono essere forniti elementi fattuali idonei a consentirne la relativa liquidazione, mentre il loro difetto si riflette a monte sulla stessa possibilità di riconoscere come esistente, con sufficiente grado di attendibilità, il danno in questione.

Così argomentando, la corte di merito ha pronunciato conformemente all’orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (v.

Cass., 12/04/2023, n. 9744; Cass., 22/02/2017 , n. 4534; Cass., 14/05/2018, n. 11698).

3. Pertanto, il ricorso va definito conformemente alle condivisibili ragioni illustrate nella proposta di definizione anticipata, come sopra integralmente riportate, e va rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Inoltre, la società ricorrente, in forza del terzo comma dell’art. 380-bis cod.proc. c iv ., deve essere condannata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. al pagamento, a favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata, nella misura parimenti indicata in dispositivo, nonché, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. al pagamento di una ulteriore somma, sempre liquidata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore de lle controricorrentiMerenda Daniela e Merenda Annamaria , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrenti Morabito Salvatore, Morabito Pietroe Morabito Antonella, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore de lle controricorrenti Merenda Daniela e Merenda Annamaria , della somma di euro 1.750,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrenti Morabito Salvatore, Morabito Pietroe Morabito Antonella, della somma di euro 1.750,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi