Cassation court dismisses appeal for remand due to violation of binding precedent principles regarding damage assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Giorgio Nucci's appeal against the Florence Court of Appeal's decision to remand the case. Nucci argued the lower court violated binding precedent by failing to apply specific principles regarding damage calculation and the burden of proof. The court ruled that the lower court correctly identified the need for further factual findings within the closed scope of the remand procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; The Court of Appeal, when remanding a case following a cassation decision with remand, must strictly adhere to the binding legal principles and factual premises established by the cassation court, limiting its inquiry to those specific issues without expanding the scope of fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10798/2023 R.G. proposto da : NUCCI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza della LIBERTÀ n. 10, presso lo studio dell’avvocato CAPECCI FRANCESCO (CPCFNC66R23H501G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COLOMBARONI FRANCESCA (CLMFNC73R45H501W), DEI MASSIMILIANO (DEIMSM69B08A390W), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via ALBERICO II, n. 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO (LDNLEI46H30H501H) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 509/2023depositata il 13/03/2023 .
R.g. n. 10798 del 2023 Ad. 8/07/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/07/2024 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Rilevato che aseguito dell’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 39441 13/12/2021, di cassazione con rinvio della sentenza n. 1659/2018 della Corte d'appello di Firenze , depositata in data 11/7/2018 e della riassunzione della causa effettuata da Giorgio Nucci dinanzi al giudice del rinvio,la Corte d’appello di Firenze si è pronunciata con sentenza n. 509 del 13/03/2023, rigettando la domanda risarcitoria del Nucci, originariamente dispiegata in via di formale riconvenzione nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo, ottenuto da Unicredit s.p.a. nei confronti della Golden Clef s.r.l., del quale il Nucci era costituito fideiussore; avverso la detta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazioneGiorgio Nucci, con due motivi; risponde con controricorso Unicredit S.p.a.; il ricorso era stato oggetto di proposta di definizione accelerata, con contenuto di inammissibilità dei motivi, emanata dal Consigliere delegato in data 9/01/2024;
Giorgio Nucci ha chiesto la decisione del ricorso, con atto del 19/02/2024, allegando una nuova procura speciale; la discussione del ricorso è stata, quindi,fissata secondo il rito camerale; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 8/07/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Considerato che idue motivi di ricorso sono posti da Giorgio Nucci : il primo per elusione, da parte della Corte territoriale, del principio di diritto per avere la Corte di Appello deciso in difformità del principio di diritto R.g. n. 10798 del 2023 Ad. 8/07/2024; estensore:
C. Valle affermato da codesta Corte in sede di Cassazione con rinvio ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4 e 394 cod. proc. civ. e il secondo per violazione degli artt. 1225, 1227 e 2043 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte di Appello ritenuto che l’iscrizione ipotecaria sovrabbondante, abusivamente posta in essere dal creditore, non integri lesione del diritto di proprietà con le correlate conseguenza risarcitorie, nonché per aver ricondotto la risarcibilità del danno emergente alla analitica prova dello stesso; i detti motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente scrutinati. le censure sono fondate: l’ordinanza di questa Corte n. 39441 del 13/12/2021 ha comportato la formazione di giudicato sull’esistenza di un danno risarcibile, in favore di Giorgio Nucci, cagionatogli dall’iscrizione d’ ipoteca eccedentaria da parte di Unicredit S.p.a. e tanto ai sensi dell’art. 2043cod. civ. e a prescindere, come adeguatamente spiegato dalla pronuncia richiamata, dalla responsabilità processuale di cui all’art. 96 cod. proc. civ. e dalla esperibilità di mezzi specifici, previsti dal codice civile,di riduzione della garanzia ipotecaria; il compito demandato alla Corte di rinvio non era quello di accertare il danno eventualmente subito da Giorgio Nucci ma, unicamente, di procedere alla sua liquidazione, sulla base degli elementi fattuali allegati dalle parti ai quali questa Corte non poteva e non può accedere, stanti i noti limiti del giudizio di legittimità; la Corte d’appello di Firenze, discostandosi, viceversa, dal mandato ricevuto con la pronuncia rescindente, e ipotizzando che Unicredit S.p.a. avesse agito al fine di tutela preventiva delle proprie ( e di quelle di altre banche) ragioni e in tal modo scriminando il comportamento della banca,ha introdotto in giudizio delle mere ipotesi legittimanti il comportamento del creditore R.g. n. 10798 del 2023 Ad. 8/07/2024; estensore:
C. Valle ipotecario Unicredit S.p.a. e gli altri creditori, omettendo di procedere alla valutazione in ordine all’effettiva incidenza pregiudizievole chel’iscrizione ipotecaria su tutti i beni immobili del Nucci, qual fideiussore della Clef S.r.l., per un d eb ito di poco più di centodiecimila euro,ave va a questi arrecato ; in concreto, questa Corte ha, con la più volte richiamata ordinanza n. 39441 del 13/12/2021, ritenuto che nei confronti del fideiussore si fosse già, a seguito dell’iscrizione ipotecaria presa da Unicredit S.p.a. su tutti i suoi beni immobili, di per sé concretizzato ildanno; in questa sede deve ribadirsi quanto già affermato da questa Corte (n. 3881 del 22/02/2006 Rv. 587212 - 01 ) in tema di limiti del giudizio di rinvio: la sentenza (o, nella specie, l’ordinanza) della Corte di cassazione che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo ai principi di diritto affermati, ma anche con riferimento ai relativi presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito e, c onseguentemente, nederiva che il sindacato della Corte di C assazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti; il vincolo del giudice di rinvio, in punto di accertamento del danno, se del caso in via equitativa, era ben delineato dalla pronuncia rescindente, cosicché la Corte territoriale ha omesso di darvi coerente seguito così come ribadito da questa Corte (cfr. da ultimo:
Cass. n. 20887 del 22/08/2018 Rv. 650434 - 01) , secondo la quale in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto (quale quello che si è avuto nel caso all’esame, come risulta dalla piana lettura dei motivi di ricorso riportati nell’ordinanza n. 39441 del 2021) « la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di R.g. n. 10798 del 2023 Ad. 8/07/2024; estensore: C. Valle fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico- giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità»; la Corte distrettuale ha, in particolare, omesso di uniformarsi alle affermazioni decisorie rese a pag. 16 dell’ordinanza rescindente secondo le quali «risultano dalla corte di merito altresì disattesi sia il principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso alla stregua del criterio non già della certezza bensì del "più probabile che non" ( v.
Cass., 20/11/2018, n. 29829 ) sia il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa ( v. Cass., 9/3/2018, n. 5641 ), non potendo al riguardo nemmeno sottacersi che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito, pure in grado di appello ( v. Cass., 5/2/2021, n. 2831 ).»; il ricorso è, in conclusione, accolto; la sentenza impugnata è cassata e in quanto sono necessari, pur nei limiti della natura chiusa del giudizio di rinvio, ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Firenze, ancora in diversa composizione, che nel pronunciarsi in conformità R.g. n. 10798 del 2023 Ad. 8/07/2024; estensore:
C. Valle a quanto già statuito dall’ordinanza n. 39441 del 13/12/021 regolerà anche le spesedelle fasi di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizi