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Ordinanza — n. 25248/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of merit, rejecting factual review requests under Article 380 bis c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25248/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Salvatore Vellucci against the Rome Court of Appeal's decision dismissing his civil claim for damages. Vellucci argued that the lower court erred in finding no causal link between the defendant's push and his injuries, citing medical reports and constitutional principles. The court ruled that the appeal sought a third instance of fact-finding, which is inadmissible, and found the lower court's reasoning sufficient despite minor drafting errors.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a new assessment of facts or a third instance of merit, as such requests are inherently inadmissible and must be rejected.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 380 bis c.p.c. inadmissible appeal third instance of merit factual review causal link civil liability Court of Cassation lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
Art. 7 CEDU
Art. 13 CEDU
Art. 24 Cost.
Art. 115 Cost.
articolo 380 bis c.p
4.Va premesso che effettivamente nella proposta di definizione ex articolo 380 bis c.p.c.
articolo 132 c.p
Peraltro, questa porzionedi censura, ammissibile , è manifestamente infondata, in quanto la motivazione della sentenza -pur prendendo le mosse da un evidente lapsus calami a pagina 5 della pronuncia: “L’appello è infondato” - è giunta a livello di sufficienza, in relazione tanto all’articolo 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17639/2023 R.G. proposto da: VELLUCCI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 32, presso lo studio dell’avvocato GIACCHI CORRADO (GCCCRD56B19D539M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PANACCHIA ANTONIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL GIUDICE ARTURO (DLGRTR51R28A271G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2297/2023 depositata il 29/3/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/7/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevatoche: 17639 /20 2 3 Salvatore Vellucci conveniva davanti al Tribunale di Frosinone Antonio Panacchia perché fosse condannato a risarcire il danno che il 5 maggio 2004 gli avrebbe causato con una spinta contro un muro e con un pugno a una spalla, danno quantificato all’incirca in euro 23.000. Su ciò era stato svolto processo penale, terminato con la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato. Il convenuto si costituiva, resistendo. Disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con sentenza del 3 febbraio 2017, dichiarava il convenuto responsabile di lesioni patite dall’attore, e condannava pertanto il Panacchiaa risarcire a quest’ultimo i danni nella misura di euro 5294,90 oltre interessi e spese di lite e consulenza tecnica.

Il Panacchia proponeva appello, cui ilVellucci resisteva. Con sentenza del 29 marzo 2023 la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, ritenendo che le lesioni refertate come subite dall’appellato non fossero state causate dallacondotta dell’appellante - in particolare, vi sarebbe stato nesso causale soltanto se quest’ultimo avesse dato un pugno, mentre ciò non sarebbe stato provato, essendo stata dimostrata soltanto una spinta -. IlVellucci ha presentato ricorso, basato su tre motivi, da cui il Panacchia si è difeso con controricorso.

In data 19 febbraio 2024 è stata presentata proposta di definizione del giudizio nel senso di inammissibilità, ex articolo 380 bis, primo comma, c.p.c.; tempestivamente, in applicazione del secondo comma del medesimo articolo, il Vellucci ha presentato istanza di decisione, rilevando tra l’altro che la suddetta proposta nulla ha affermatosul terzo motivo del ricorso. La causa pertanto è stata chiamata in adunanza camerale, previo deposito di memoriada entrambe le parti. Considerato che: Premesso che la sentenza della corte territoriale sarebbe “provvedimento abnorme che mortifica il senso di giustizia e il principio di effettività della giurisdizione sancito dalla CEDU e dagli artt. 24 e 111” della Costituzione, il ricorrente ha presentato i seguenti motivi.

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché violazione degli articoli 6, 7 e 13 CEDU in ordine al giusto processo e alla effettività della tutela giurisdizionale. Si ricostruisce il fatto come emergerebbe dai dati sanitari e dalla consulenza tecnica d’ufficio, riportando poi uno stralcio della motivazione della sentenza riguardo al terzo motivo d’appello - l’unico motivo del gravame accolto dalla corte territoriale,accoglimento che ha condotto alla totale riforma della sentenza del primo giudice -, contrapponendogli “le risultanze istruttorie”, per concludere che il secondo giudice, “nel porre inopinatamente al centro della scena la presunta necessarietà della prova del pugno ”, avrebbe palesemente violato gli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., e “altresì violato palesemente il principio di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo sanciti dagli artt. 7, 13 e 6 della CEDU, laddove ha negato alla parte attrice l’utilizzo delle prove acquisite attraverso gli strumenti processuali predisposti dall’Ordinamento e vanificato - dopo 18 anni di processi! - la tutela delle sue ragioni”. 2.Il secondo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente ex articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.

Il giudice d’appello, per giustificare l’accoglimento del terzo motivo del gravame, avrebbe offerto “una motivazione incongrua, intrinsecamente contraddittoria e solamente apparente”.

3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di stato discusso e decisivo. Il giudiced’appello non avrebbe “considerato il fatto-conseguenza” - ovvero la contusione escoriata alla spalla sinistra - nella sua obiettività, bensì si sarebbe “avventurato in valutazioni ascientifiche”. Si argomenta quindi sul referto del Pronto Soccorso e sulla successiva risonanza magnetica, affermando che il consulente tecnico d’ufficio “ha ritenuto la riconducibilità della lesione all’azione violenta, pugno o manata” che sia stata, del Panacchia. 4.Va premesso che effettivamente nella proposta di definizione ex articolo 380 bis c.p.c. non figura alcun riferimento al terzo motivo del ricorso.

Peraltro, come si evince dalla sintesi appena offerta, si tratta di una censura vagliabile unitariamente alle altre due: invero, tutti e tre i motivi, nella loro reale sostanza,perseguono, ictu oculi, una diretta revisione di merito - che in questa sede di legittimità è evidentemente inammissibile - rispetto a quella espletata dal giudice d’appello. Riguardo poi al riferimento alle norme nazionali e sovranazionali, ciò è totalmente privo di consistenza, appunto perché, in realtà, l’obiettivo del ricorrente è un terzo grado di merito; e la censura rispetto a tali norme, oltre ad essere appunto una copertura della reale sostanza, è totalmente generica e assertiva, proprio perché -si deve ancora ripetere - il reale contenuto del ricorso è fattuale in via diretta.

5. Un unico , residuo “spazio” non occupato in toto da lla natura inammissibilmente fattuale, peraltro, deve ravvisarsi nell’ambito del secondo motivo, che, per la parte in cui effettivamente censura come apparente la motivazione del giudice d’appello, è riconducibile alla denuncia della violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. Peraltro, questa porzionedi censura, ammissibile , è manifestamente infondata, in quanto la motivazione della sentenza -pur prendendo le mosse da un evidente lapsus calami a pagina 5 della pronuncia: “L’appello è infondato” - è giunta a livello di sufficienza, in relazione tanto all’articolo 132 c.p.c. quanto al basilare articolo 111 Cost., giacché implicitamente ma inequivocamente mostra di condividere pure l’ampia illustrazione, infatti trascritta, del terzo motivo d’appello (si vedano le pagine 10-11 della sentenza).

6. In conclusione, il ricorso deve essererigettato, con condanna del ricorrente a rispondere a controparte le spese di lite, come liquidate in dispositivo. Poiché la presente decisione non viene assunta in completa conformità alla propostaex articolo 380 bis c.p.c, non vi è luogo ad applicare il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 c.p.c. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito , da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condannail ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di €1800, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento al competente ufficio di merito , da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p