Cassation court dismisses claim against bank for lost grant, citing established facts and lack of causal link.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the plaintiff's appeal against a lower court ruling that rejected their claim for damages regarding a lost government grant. The plaintiff argued the banks were negligent, but the court found the loss of the grant was already legally established as not caused by the defendant's conduct. Consequently, the court refused to re-evaluate the causal link or the allocation of litigation costs, upholding the finality of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, 2° comma, cod. proc. civ.; Art. 96, 3° e 4° comma, cod. proc. civ.: The court of cassation cannot re-examine the causal link between conduct and damage when the lower court's finding has become res judicata, and must reject appeals that attempt to establish liability outside established factual boundaries.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10594/2023 R.G. proposto da: CIGIT SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del suo rappresentante legale, SALVATORE FRANCESCO ALOI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA FRANCESCA COSCO (CSCMFR70B46C352V), pec: maria.cosco@avvocaticatanzaro.legalmail.it; -ricorrente- contro ARTIGIANCASSA SPA, in persona del Direttore generale, MASSIMO MACCIONI, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO GRECO (GRCSRG69H24D086S), pec. sergio.greco@pec.giuffre.it; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 52/2023, depositata in data 19/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Ritenendo che la revoca dell’agevolazione, relativa al contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 60.000,00, pari al 30% del costo di una sonda meccanica, ottenuta partecipando al bando Regione Calabria 2009, di cui alla legge n. 949/52 e alla legge regionale n. 40/2008, fosse da imputare alla negligente condotta professionale posta in essere dal soggetto gestore, Artigiancassa S.p.A., e dall'istituto finanziatore, Banco di Napoli S.p.A., la C.I.G.I.T. conveniva Artigiancassa S.p.a. e il Banco di Napoli s.p.a. innanzi al Tribunale di Catanzaro, chiedendo:
a) la condanna di entrambe, in solido o ciascuna per quanto di responsabilità, a corrispondere: a1) la somma di euro 60.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla domanda al soddisfo, a titolo risarcitorio; a2) la somma di euro 71.796,67, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, a titolo di danno da perdita di chance; a3) il rimborso delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria;
b) la condanna del Banco di Napoli a corrispondere, a titolo risarcitorio, una ulteriore somma comprensiva delle spese sborsate per l’istruttoria della pratica e degli interessi passivi maturati sull’importo di euro 60.000,00. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 2165/2019, accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 60.000,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo ed alle spese di lite.
La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciatasi sull’appello principale di Artigiancassa S.p.a. e su quello incidentale del Banco di Napoli S.p.a., con la sentenza n. 52/2023, depositata in data 19/01/2023, accoglieva l’appello proposto da Artigiancassa S.p.a. e, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento avanzata dalla società C.I.G.I.T. nei confronti di Artigiancassa S.p.a., rigettava, invece, l’appello incidentale proposto da Intesa San Paolo S.p.a. (già Banco di Napoli S.p.a.). e condannava la società C.I.G.I.T. al pagamento, in favore di Artigiancassa S.p.a. delle spese di entrambi i gradi di giudizio, e Intesa San Paolo S.p.a. al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese di lite del giudizio di appello, confermava nel resto l’impugnata sentenza.
C.I.G.I.T. ha presentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, basato su un solo motivo. Ha resistito con controricorso Artigiancassa S.p.a. In data 8 gennaio 2024, il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., ravvisando la manifesta infondatezza dello stesso. C.I.G.I.T. ha proposto rituale istanza exart. 380 bis ; 2° comma, cod.proc.civ. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) La società ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., essendo stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di Artigiancassa S.p.a., nonostante fosse risultata totalmente vittoriosa nel merito.
Insiste con la sua tesi di essere risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di appello, avendo il giudice a quo ritenuto sussistente la responsabilità di Artigiancassa S.p.A., alla quale era stato contestato di avere comunicato l’ammissione al beneficio, deliberata dal Comitato Tecnico Regionale costituito al suo interno, con notevole ritardo, a distanza di oltre un mese dalla deliberazione, in violazione del paragrafo 5, ultimo comma e 12, ultimo comma, del Bando regionale, che prevedevano un obbligo di comunicazione della delibera di ammissione alla Banca finanziatrice e all’impresa beneficiaria entro 15 giorni, salvo poi imputare l’esclusiva responsabilità della perdita dell’agevolazione economica al Banco di Napoli S.p.A., affermando che «Nessuna responsabilità può concretamente essere ascritta ad Artigiancassa s.p.a. per la mancata erogazione del contributo relativo al “Bando per la concessione di agevolazioni su operazioni di investimento e di credito ai sensi della l. 949/52 e della l. reg. 40/2008, in favore della Società Cooperativa C.I.G.I.T.)» (pag. 7), che «la mancata erogazione del contributo non è dipesa causalmente dalle omissioni ascrivibili ad Artigiancassa s.p.a. quale soggetto gestore della procedura di ammissione al finanziamento del contributo e di erogazione del contributo stesso» e che «le omissioni in cui Artigiancassa s.p.a.
è incorsa nella procedura sono, di fatto, risultate ininfluenti rispetto alla mancata erogazione del contributo» (pag. 8). La conclusione della ricorrente è che, essendo stato accertato dal giudice di appello che la condotta tenuta dal Banco di Napoli aveva causalmente determinato la revoca del contributo, ma che anche Artigiancassa S.p.A. aveva tenuto un comportamento omissivo, non avrebbe dovuto essere condannata a pagare le spese di lite a favore di Artigancassa, essendo stata totalmente vittoriosa, semmai il giudice a quo avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
Aggiunge che Artigiancassa S.p.A. non era stata erroneamente evocata in giudizio, giacché sussisteva una situazione di litisconsorzio necessario; la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio avrebbe dovuto essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne erano stati partecipi, tendendo l’azione alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all’adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti. La procedura per l’erogazione del contributo oggetto della controversia, come disciplinata dal «Bando per la concessione di agevolazioni su operazioni di investimento e di credito ai sensi della l. 949/52 e della l. reg. 40/2008», si articolava in due fasi - «ammissione del finanziamento al contributo», «erogazione del contributo»-comportanti precisi e specifici oneri in capo all’impresa interessata al contributo, alla Banca e al soggetto gestore e, in particolare, ai fini che qui interessano, secondo la cooperativa ricorrente, la citazione di Artigiancassa S.p.A. aveva permesso di verificare che essa aveva tenuto dei comportamenti colpevoli e omissivi, quale parte essenziale della procedura, ovvero come soggetto gestore; di conseguenza, avendola evocata correttamente in giudizio ed essendo emersi i comportamenti colpevoli che le erano stati attribuiti, la condanna a rifonderle le spese di lite sopportate da Artigiancassa S.p.a. per difendersi in giudizio dovrebbe essere cassata.
2) Il motivo è infondato. La corte territoriale, chiamata a decidere della richiesta risarcitoria formulata dall’odierna ricorrente nei confronti di Artigiancassa S.p.a. e del Banco di Napoli S.p.a., ha escluso la sussistenza di un comportamento della prima che ne giustificasse la condanna risarcitoria. Il ragionamento della Corte d’appello è chiaro e corretto in iure: non basta, infatti, che al soggetto agente venga imputata una condotta antigiuridica per ottenerne la condanna risarcitoria, occorrendo altresì la dimostrazione che quella condotta antigiuridica abbia provocato un danno risarcibile.
Il giudice a quo ha escluso, con un accertamento passato in giudicato, che la perdita del contributo agevolato sia stata cagionata dal comportamento omissivo colpevole di Artigiancassa S.p.a. Non solo: ha individuato nel comportamento del Banco di Napoli S.p.a. l’unica origine del danno risentito dalla odierna ricorrente; il che significa – e ciò priva di rilievo conducente gli argomenti della ricorrente relativi al litisconsorzio necessario–che ha ritenuto priva di fondamento la tesi di una duplicità di condotte aventi efficienza causale alla produzione dell’evento di danno.
Addebitare, come pretende la ricorrente una responsabilità ad Artigiancassa S.p.a. - sia pure finalizzata ad escludere la correttezza della statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite –significherebbe ammettere una responsabilità risarcitoria al di fuori di un collegamento eziologico tra la condotta del soggetto agente ed il danno cagionato, superando i limiti strutturali dell’illecito civile e sconfinando nella responsabilità stocastica. Essendo la ricorrente risultata soccombente nei confronti di Artigiancassa S.p.a. non vi sono i presupposti per un sindacato della legittimità sulla pronuncia del giudice a quo, potendo questa Corte solamente evitare che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando la valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte (ex plurimis cfr.
Cass. 26/11/2020, 2020n. 26912).
3) Il ricorso va rigettato.
4) Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis, 2° comma, cod.proc.civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza del Consigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicarel'art. 96, 3° e 4° comma, cod.proc.civ. come previsto dall’art. 380 bis, ult. comma, cod.proc.civ.
5) Sulla scorta di quanto esposto, la ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro 2.000,00 (valutata equitativamente in relazione al valore della controversia) in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
6) Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Artigiancassa S.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna, inoltre, la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 3° comma cod.proc.civ., e di una ulteriore somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, exart. 96, 4° comma, cod.proc.civ. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, a favore dell’ufficio del merito competente, dell'ulteriore importo a titolo di cont