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Ordinanza Interlocutoria — n. 25218/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 25218/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25218/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.1 c.p.c., violazione dei criteri di riparto della giurisdizione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 25, 102 e 103 Cost., 5 l. 1034/1971 e 133, lettera c), d.lgs. 104/2010, nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. Si invocano gli articoli 8quinquies e 8 sexies d.lgs. 502/1992 deducendone che il quantum del debito regionale nei confronti della ricorrente - la quale, come struttura accreditata, può svolgere assistenza tecnica e paramedica per conto appunto della Regione Lazio -“fa richiamo ai costi standard” e che, nonostante questi non le siano mai stati comunicati, “è inammissibile che i compensi derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro” per medici e paramedici “non comprendano la dinamica salariale portata da tale CCNL”, inclusa l’indennità di esclusività medica, applicata certamente agli ospedali pubblici; e i costi standard si rapportano pure al personale, per cui non sono ignoti alla Regione.

Regesto Legislator

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articolo 112 c.p, articolo 1362 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 25218/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Opponela ricorrente gli articoli 41, 42 e 43 l. 833/1978, che assimilano la disciplina degli IRCSS a quella degli ospedali “classificati”, deducendo pure dall’articolo 4, dodicesimo comma, d.lgs. 502/1992 l’equiparazione degli IRCSS agli ospedali pubblici. Pertanto la giurisprudenza amministrativa avrebbeescluso il limite delle prestazioni erogabili per il meccanismo dei tetti di spesa: orientamento “applicabile e vigente per gli anni di cui è causa”,essendo insorto unrevirement soltanto a partire dall’Adunanza Plenaria del 12 aprile 2012 n.3.3.

Parole chiave

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spese per malattia prese in carico rimborso dell'assicurazione malattie indennità suppletiva cassa malati obbligatoria prestazioni indebitamente riscosse sussidi per premi di cassa malati

Disposizioni normative citate

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articolo 112 c.p
104/2010, nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.
articolo 1362 c.c
Il che è criterio di interpretazione ex articolo 1362 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18166/2022 R.G. proposto da: FONDAZIONE SANTA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso l’avv.GAGLIARDINI ALESSANDRO (GGLLSN56R27H501X) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA USL ROMA 2, elettivamente domiciliatain ROMA, V. CARNERA PRIMO 1 C/O ASL, presso l’avv.TANDOI MARIA CRISTINA (TNDMCR64H52H501E) che larappresenta e difende con l'avv. MAZZOLI GABRIELLA (MZZGRL63R52L219J) -controricorrente- nonchè contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA, 27, presso l’avv.CHIEPPA TERESA (CHPTRS60H46A669X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 3378/2022 depositata il 19/5/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevatoche: La Fondazione Santa Lucia IRCCS otteneva dal Tribunale di Romanei confronti della Regione Lazio e dell’Asl Roma Cun decreto ingiuntivo del pagamento di euro 3.610.595 per il rimborso di indennità di esclusività medica per gli anni 2003 e 2005-2008;Regione Lazio e l’Asl Roma C proponevano opposizioni, cui l’opposta resisteva e che venivano riunite in un’unica causa. Il Tribunale con sentenza n. 23707/2015 revocava il decreto. La Fondazione proponeva appello, cui le controparti resistevano e che la Corte d’appello di Roma rigettava con sentenza n. 3378/2022.

La Fondazione ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, da cui si sono difese con rispettivo controricorso la Regione Lazio e l’Azienda Usl Roma 2, già Asl Roma C. Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.1 c.p.c., violazione dei criteri di riparto della giurisdizione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 25, 102 e 103 Cost., 5 l. 1034/1971 e 133, lettera c), d.lgs. 104/2010, nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. Si invocano gli articoli 8quinquies e 8 sexies d.lgs. 502/1992 deducendone che il quantum del debito regionale nei confronti della ricorrente - la quale, come struttura accreditata, può svolgere assistenza tecnica e paramedica per conto appunto della Regione Lazio -“fa richiamo ai costi standard” e che, nonostante questi non le siano mai stati comunicati, “è inammissibile che i compensi derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro” per medici e paramedici “non comprendano la dinamica salariale portata da tale CCNL”, inclusa l’indennità di esclusività medica, applicata certamente agli ospedali pubblici; e i costi standard si rapportano pure al personale, per cui non sono ignoti alla Regione.

Il che è criterio di interpretazione ex articolo 1362 c.c. della convenzione tra la Regione e la Fondazione. Il rapporto tra esse, a valle della concessione, è contrattuale, e dunque paritario, non autoritativo; “non è stato contestato e non è contestabile che le prestazioni rese dal Santa Lucia sono quelle richieste e programmate dalla pubblica amministrazione”, altrimenti vi sarebbe concorrenza sleale tra le strutture sanitarie che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro e quelle che non lo applicano. Inoltre “un’altra precisazione” occorre: la ricorrente “riceve ogni anno una somma ben inferiore” al tetto stanziato dalla Regione, laddove il giudice d’appello dà per pacifico il suo sforamento, “con la conseguente affermazione del carattere autoritativo” del potere regionale.

E nel giudizio di merito la Regione e l’Asl non hanno “dedotto che si sarebbe in concreto superato il limite”, sollevando soltanto una “eccezione astratta”. Risulta invece “evidente che non è stato dimostrato … l’assunto” della corte territoriale, cioè che la pretesa della ricorrente superi il tutto. Si argomenta sulla ripartizione della giurisdizione ordinaria e amministrativa per affermare la sussistenza di quella amministrativa quanto all’azione autorizzativa della pubblica amministrazione e la sussistenza di quella ordinaria solo per le controversie relativeall’effettiva debenza.

Applicando tali principi, la domanda dell’attuale ricorrente “non ha ad oggetto la revisione del sistema tariffario” per il superamento del tetto fissato dalla Regione, bensì l’inadempimento di quest’ultima alla sua obbligazione di remunerazione delle prestazioni: mero accertamento del quantum, senza alcun “potere autoritativo … invocabile”. Si invocano poi per le tariffe il decreto del Ministro della Sanità del 15 aprile 1994 e gli articoli 8 sexies, sesto comma, e 8 quinquies, secondo comma, d.lgs. 502/1992. Si effettua altresì “richiamo alla recente giurisprudenza che, invertendo l’interpretazione più restrittiva di salvaguardia incondizionata del principio del pareggio di bilancio, è tornata al precedente orientamento della consustanzialità delle strutture sanitarie del SSN (tra cui anche gli IRCCS)”, essendo diritto fondamentale dell’individuo “la tutela della salute”.

La l. 833/1978 e il d.lgs. 502/1992 sanciscono “integrazione tra soggetti erogatori pubblici e privati”,i privati accreditati essendo “a tutti gli effetti attori essenziali del SSN” come i pubblici, di cui quindi devono avere pari remunerazione; e il costo del personale è “la componente essenziale e prevalente del costo standard di produzione”. 2.Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione della l. 132/1968. La Corte d’appello ha ritenuto la Fondazione “soggetto di diritto privato non equiparabile agli istituti di diritto pubblico” perché le sono “opponibili i tetti di spesa”.

Opponela ricorrente gli articoli 41, 42 e 43 l. 833/1978, che assimilano la disciplina degli IRCSS a quella degli ospedali “classificati”, deducendo pure dall’articolo 4, dodicesimo comma, d.lgs. 502/1992 l’equiparazione degli IRCSS agli ospedali pubblici. Pertanto la giurisprudenza amministrativa avrebbeescluso il limite delle prestazioni erogabili per il meccanismo dei tetti di spesa: orientamento “applicabile e vigente per gli anni di cui è causa”,essendo insorto unrevirement soltanto a partire dall’Adunanza Plenaria del 12 aprile 2012 n.3.3.

Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 1 e 3 c.p.c., “difetto di giurisdizione sotto un altro profilo e violazione della legge di ratifica del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”. Si censura la corte territoriale per aver omesso di proporre alla Corte di Lussemburgo il quesito richiesto nel grado d’appello, incorrendo in un “travisamento dei quesiti”, ritenendo non collegati gli atti nazionali in esame con il TFUE. Viene quindi chiesta la proposizione di una serie di quesiti (pagine 26- 28 del ricorso) ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 4.Dal riassunto appena compiuto dei motivi proposti dalla ricorrente, emerge che, quantomeno nel primo e nel terzo, la tematica verte sui rapporti della ricorrente con la P ubblica A mministrazione , inserendo pure l'eventualità della giurisdizione amministrativa.

Poiché tabellarmente le controversie relative appunto alla Pubblica A mministrazione competono alla P rima S ezione C ivile , questo Collegio ritiene pertanto necessario r inviare la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla P rima S ezione C ivile p er la suddetta competenza tabellare.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendonela trasmissione alla Prima Sezione Civile per competenza tabellare in