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Ordinanza Interlocutoria — n. 25217/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 25217/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25217/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9189/2021 R.G. proposto da: FD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via Angelo Emo, n. 106, presso lo studio dell’avvocato CIRO CASTALDO e rappresentat a e difes a dall'avvocato ANTONIO NAPOLITANO (antonio.napolitano74@pecavvocatinola.it). -ricorrente- contro DE LUCA MARIA ADELE LUIGIA, CORONELLI CARLA, MACELLARI MORENO, DE LUCA DONATO MARIA, domiciliatiex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleriadella Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall'avvocato ALBERTO MARIA MIONI(alberto.mioni@milano.pecavvocati.it). -controricorrenti- nonchè contro SORIM SRL, DE LUCA FRANCESCO LUIGI, GALANTE ROSSELLA, REGIONE BASILICATA, DE MARTIN TOPRANIN AURELIO, ARDOLINO TERESA MARIA, GALANTE FRANCESCO;

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 25217/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La società ha depositato memoria in cui chiede termine per rinotifica ai resistenti Aurelio De Martin Topranin e Francesco Galante. I resistenti hanno depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. In via preliminare il Collegio osserva che in memoria illustrativa il difensore della società ricorrente chiede termine per rinotifica del ricorso, in quantola notificazione del ricorso introduttivo ai resistenti Aurelio De Martin Topranin e Francesco Galante non risulta andata a buon fine, in quanto gli avvisi di ricevimento postali, depositati in allegato alla memoria, indicano la mancata consegna per irreperibilità.

Parole chiave

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offerente escluso mancata attuazione degli accordi illeciti fatture impagate annullamento della dichiarazione di fallimento risoluzione delle controversie opposizione tardiva
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9189/2021 R.G. proposto da: FD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via Angelo Emo, n. 106, presso lo studio dell’avvocato CIRO CASTALDO e rappresentat a e difes a dall'avvocato ANTONIO NAPOLITANO (antonio.napolitano74@pecavvocatinola.it). -ricorrente- contro DE LUCA MARIA ADELE LUIGIA, CORONELLI CARLA, MACELLARI MORENO, DE LUCA DONATO MARIA, domiciliatiex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleriadella Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall'avvocato ALBERTO MARIA MIONI(alberto.mioni@milano.pecavvocati.it). -controricorrenti- nonchè contro SORIM SRL, DE LUCA FRANCESCO LUIGI, GALANTE ROSSELLA, REGIONE BASILICATA, DE MARTIN TOPRANIN AURELIO, ARDOLINO TERESA MARIA, GALANTE FRANCESCO;

TIA SRL. -intimati- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2337/2020 depositata il 23/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. FD s.r.l. e TIA s.r.l. agivano nei confronti di Sorim per chiederne la condanna al pagamento del corrispettivo di un appalto avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di un impianto di depurazione; proponevano altresì domanda risarcitoria nei confronti del CdA, del collegio sindacale e della Regione Basilicata. 1.1.

Il Tribunale di Milano respingeva tutte le domande attoree attribuendo rilevanza ad una intervenuta transazione tra le parti, rigettando il disconoscimento delle parti attrici in ordine alla sottoscrizione della stessa.

2. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame proposto da entrambe le società FDs.r.l. e TIA s.r.l. .

3. Avverso tale sentenza la sola FD s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a undici motivi dedotti in via principale ed altri undici motivi dedotti in via subordinata, in caso di eventuale rigetto dell’undicesimo motivo dedotto in via principale. Resistono con controricorso Donato Maria De Luca, Maria Adele Luigi De Luca, Carla Coronelli, Moreno Macellari. Restano intimati Sorim s.r.l., Teresa Maria Ardolino, Francesco Galante, Aurelio De Martin Topranin, Francesco Luigi De Luca, Rossella Galante, Regione Basilicata e TIA s.r.l.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La società ha depositato memoria in cui chiede termine per rinotifica ai resistenti Aurelio De Martin Topranin e Francesco Galante. I resistenti hanno depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. In via preliminare il Collegio osserva che in memoria illustrativa il difensore della società ricorrente chiede termine per rinotifica del ricorso, in quantola notificazione del ricorso introduttivo ai resistenti Aurelio De Martin Topranin e Francesco Galante non risulta andata a buon fine, in quanto gli avvisi di ricevimento postali, depositati in allegato alla memoria, indicano la mancata consegna per irreperibilità.

2. Tanto premesso, occorre rilevareche le relate di notifica effettivamente attestano la irreperibilità, nonostante l’acquisizione di informazioni in loco, per cui la notifica non è andata a buon fine per causa non imputabile al ricorrente e sussistono i requisiti per la rinotifica del ricorso (v. Cass., 28/10/2020, n. 23819).

3. Per le ragioni sopra esposte, va assegnato alla parte ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria per larinnovazione della notifica del ricorso ad Aurelio De Martin Topranin e d a Francesco Galante. La trattazione del ricorso va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso ad Aurelio De Martin Topranin e Francesco Galanteentro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consigli