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Ordinanza Interlocutoria — n. 25028/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case to lower court regarding damages for eviction and notary liability under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25028/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the lower court for a public hearing to address the appeal regarding eviction damages and notary liability. The appellants argued that the appellate court misapplied principles concerning the notary's responsibility for total eviction, while the respondents contended the lower court correctly calculated damages based on the negative interest and restitution of the purchase price. The court decided to remand the proceedings rather than rule on the merits, deeming the complex issues of damage assessment suitable for resolution during a public session.

Regesto Legislator

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Art. 1483 c.c.; Art. 1479 c.c.; Art. 1223 c.c.: The court must determine if the lower court correctly applied principles of eviction warranty and notary liability, specifically regarding the calculation of damages including negative interest and restitution of the purchase price, and remand the case for public hearing if the legal application requires further examination.

Parole chiave

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eviction warranty notary liability damage calculation negative interest restitution of price remand for hearing Italian Civil Code garanzia in caso di evizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1483 c.c.
Art. 1479 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 380-bis 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 2 n. 9642 del 16 luglio 2001
Cassazione civile sez. II 14/01/2022 n.1069
Cass. sez.2 n.18259 del 17 settembre 2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23354/2022 R.G. proposto da : RINALDI STANISLAO, RINALDI KATYA, RINALDI TIZIANA, RINALDI WALTER GIANCARMINE, tutti quali eredi Agnese Bruno accettanti l’eredità con beneficio di inventario, domiciliat i ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato BAMBINI FRANCO (BMBFNC54R25E253W) -ricorrenti- contro GOLISCIANO GIOVANNI, D'AQUARIO MARIA DOMENICA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati CICALA AMEDEO (CCLMDA76B22G793V), SCARCIOLLA GIANNICOLA (SCRGNC79H03F052M) -controricorrenti- nonchè contro LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato FERRARO MARCO (FRRMRC61H03H501Q) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ASSICURATORI LLOYD'S LONDRA, ALFISI REMO, FALLIMENTO OMNIA OFFICE SNC, DE BELLIS MARIA TERESA, ALFINI MARIA GRAZIA, DE BELLIS ANTONIO, DE BELLIS GIUSEPPE MARIA, D'AQUARO MARIA DOMENICA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 406/2022 depositata il 27/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2024dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Rilevato che: La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n.406/2022 depositata il 27/06/2022, ha rigettato l’appello principale degli e redi di Agnese Bruno ed ha accolto l’appello incidentale dei Golisciano – D’Aquaro, condannando gli eredi di Agnese Bruno, accettanti l’eredità con beneficio di inventario, al pagamento in favore degli appellati del prezzo dell’immobile da essi pagato ai venditori ed al pagamento della somma dovuta dagli appellati ai venditori per la illegittima occupazione dell’immobile.

Tali due statuizioni in accoglimento dell’appello incidentale dei Golisciano–D’Aquaro sono l’oggetto del ricorso degli Eredi di Agnese Bruno, affidato a cinque motivi. L’impianto motivazionale che la Corte territoriale ha posto a fondamento di entrambe le statuizioni si fonda sui principi della garanzia per evizione, analogicamente richiamati ai fini della valutazione della responsabilità della notaia «venendo pur sempre in rilievo le conseguenze della perdita del diritto di proprietà su un bene acquistato in ragione della presenza di un diritto prevalente di soggetti terzi» (così la sentenza alla pag.6-7).

Ed ulteriormente chiarisce la Corte territoriale, alla pag.7 della sentenza, che i principi della garanzia per evizione «per quanto specificamente affermati in rapporto alla responsabilità del venditore, devono trovare applicazione anche al fine di determinare l’entità del risarcimento dovuto dal notaio, perché pure in tal caso l’inadempimento viene postulato come determinativo del medesimo danno da evizione totale». Su tali presupposti la Corte territoriale, ritenuto che nella fattispecie gli acquirenti avevano effettivamente pagato il prezzo dell’immobile e ne avevano subito l’evizione totale, ha proceduto alla determinazione del danno risarcibile così motivando (pag.8, paragrafo 5.7 della sentenza):

«Il rilievo di questo profilo deriva dal fatto che la determinazione del danno da evizione totale è rapportabile, innanzitutto, al c.d. interesse negativo, costituito, appunto, dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti che l’acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali, atteso che, essendo venuta meno la ragione giustificatrice della controprestazione, occorre ripristinare la situazione economica dell’acquirente antecede nte alla vendita (Cass. sez.2 n.9642 del 16 luglio 2001), salvo che non rilevi anche il lucro cessante ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o con colpa in riferimento alla particolare causa che ha determinato l’evizione, come si evince dal richiamo, da parte dell’art.1483 c.c., del disposto dell’art.1479 c.c. che, a sua volta, fa riferimento all’art.1223 c.c. (Cassazione civile sez.

II 14/01/2022 n.1069; Cass. sez.2 n.18259 del 17 settembre 2015).» Conclude infine la Corte d’Appello (pag.8 paragrafo 5.8 della sentenza): «Ora, è evidente che nella specie, come risulta dall’istruttoria di prime cure, il danno subito dagli appellanti incidentali, convenuti in quella sede, è costituito dalla restituzione del prezzo, dalla perdita dell’immobile, oltre che dal rimborso delle spese di compravendita e dall’indennità di occupazione del cespite configurantesi quale frutto civile. » Assumonoi ricorrenti, eredi del Notaio Bruno, che così decidendo la Corte territoriale ha fatto mal governo dei principi e delle norme che regolano la garanzia per evizione e la responsabilità del notaio, nonché il risarcimento del danno in generale, e su ciò si appuntano i cinque motivi del presente ricorso.

Con controricorso del 7.11.2022, GOLISCIANO Domenico e D’AQUARIO Maria Domenica chiedono di dichiararsi inammissibile il ricorso proposto e, comunque, ne chiedono il rigetto; Con controricorso del 21.10.2022, anche gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra, chied o no dichiararsi inammissibile il ricorso proposto e, comunque, ne chiedono il rigetto; Veniva quindi fissata ex art. 380-bis 1 cpc l’adunanza del 5.07.2024 Ritenuto che Il ricorso presenta a spetti in tema d i risarcimento del danno da evizione e di correlata responsabilità del Notaio che meritano di essere trattati nella pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette gli atti sul ruo