Ordinanza — n. 24872/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29238/2021 R.G. proposto da : FEBBO PATRICK, domiciliazione telematica avvsandromarinelli@puntopec.it, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINELLI SANDRO (MRNSDR69P09G555A) -ricorrente- contro avv. DE MARCO ANTONIO, domiciliazione telematica avv.antoniodemarco@pec-cert.it, rappresentato e difeso da sé stesso(DMRNTN58L07D763M) -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA S.P.A., domiciliazione telematica francotassoni@ordineavvocatiroma.org, dell’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1410/2021 depositata il23/09/2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24872/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FEBBO PATRICK, domiciliazione telematica avvsandromarinelli@puntopec.it, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINELLI SANDRO (MRNSDR69P09G555A) -ricorrente- contro avv. DE MARCO ANTONIO, domiciliazione telematica avv.antoniodemarco@pec-cert.it, rappresentato e difeso da sé stesso(DMRNTN58L07D763M) -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA S.P.A., domiciliazione telematica francotassoni@ordineavvocatiroma.org, dell’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1410/2021 depositata il23/09/2021.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29238/2021 R.G. proposto da : FEBBO PATRICK, domiciliazione telematica avvsandromarinelli@puntopec.it, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINELLI SANDRO (MRNSDR69P09G555A) -ricorrente- contro avv. DE MARCO ANTONIO, domiciliazione telematica avv.antoniodemarco@pec-cert.it, rappresentato e difeso da sé stesso(DMRNTN58L07D763M) -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA S.P.A., domiciliazione telematica francotassoni@ordineavvocatiroma.org, dell’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1410/2021 depositata il23/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2024dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Patrick Febbo ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 1410 del 2021 della Corte di appello di L’Aquila, esponendo che aveva convenuto l’avvocato Antonio De Marco per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale, relativamente a un giudizio introdotto ex art. 2932, cod. civ.; il convenuto aveva chiamato in giudizio il proprio assicuratore Generali Italia s.p.a.; il Tribunale aveva rigettato la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello che aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame per aspecificità; resistono con distinti controricors i Antonio Di Marco e Generali Italia s.p.a.; le parti hanno depositato memorie; rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo solo apparente, in particolare tenuto conto del fatto che, vista la motivazione tautologica del Tribunale, l’impugnazione di merito non avrebbe potuto dettagliarsi ulteriormente se non con elaborazioni congetturali; considerato che preliminarmente, dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso; non risulta infatti prodotta la (copia autentica) della sentenza impugnata; in specie, il fascicolo di secondo grado depositato telematicamente in formato compresso, c.d.
“zip”, cui si riferisce l’attestazione di conformità datata 29 novembre 2021 della difesa istante, non comprende la decisione emessa all’esito di quel grado; va constatato e rimarcato che nella residua componente cartacea del fascicolo è presente una nota d’iscrizione a ruolo che riporta il deposito, non risultante, della sentenza, ma la nota in parola è sottoscritta dal solo difensore, di cui costituisce dichiarazione, senza attestazione di verifica e deposito parimenti cartacea del funzionario di Cancelleria; né tale decisione si rinviene, in cartaceo o in telematico, nei fascicoli dei controricorrenti; sul punto per completezza si sottolinea che la nota di deposito cartacea di parte controricorrente Generali Italia, s.p.a., pur contenendo in calce l’attestazione del funzionario di Cancelleria, si riferisce a un elenco dei documenti prodotti dalla parte stessa in cui non è completata, come richiesto nell’atto, né segnalata in alcun modo la produzione della sentenza impugnata in copia conforme, infatti non presente nell’indice del controricorso a differenza di quanto risulta, come visto però senza corrispondenti risultanze agli atti, nell’indice del ricorso; ne consegue l’applicazione dell’art. 369, n. 2, cod. proc. civ; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di entrambe le parti controricorrenti liquidate, per ciascuna, in 5.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a