Ordinanza — n. 24698/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29300/2022R.G. proposto da BUTERA FRANCESCO, TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCESCO, rappresentatoe difeso dall’Avv. Fernanda Gigliotti –ricorrente – contro PROMINENT ITALIANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o da ll’Avv. Alessandro La Marca e dall’Avv. Angelo Caparello –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1078/2022 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 29 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 luglio 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 cod. proc. civ, art. 369 cod. proc. civ, art. 372 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24698/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo; parte ricorrente impugna la sentenza n. 1078/2022 della Corte d’appello di Catanzaro pubblicata il 29 settembre 2022 e, per dichiarazione del ricorrente, notificata il giorno 1° ottobre 2022; la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazioneex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di r.g. n. 29300/2022 Cons. est.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29300/2022R.G. proposto da BUTERA FRANCESCO, TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCESCO, rappresentatoe difeso dall’Avv. Fernanda Gigliotti –ricorrente – contro PROMINENT ITALIANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o da ll’Avv. Alessandro La Marca e dall’Avv. Angelo Caparello –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1078/2022 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 29 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 luglio 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
Rilevato che OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 29300/2022 Cons. est. Raffaele Rossi l’impresa individuale Pronto Interventi Sida di Butera Francesco propose opposizione exart. 615, primo comma, cod. proc. civ., avverso il precetto al pagamento della somma di euro 138.795,72 intimato ad istanza della Idrosid s.r.l. (lite pendente divenuta Prominent Italiana s.r.l.):dedusse, in estrema sintesi, l’omessa notifica zione, prima della intimazione di precetto, dell ’ ordinanza di assegnazione in forza della quale l’esecuzione era minacciata; l’opposizione venne accolta, in prime cure, dall’adito Tribunale di Lamezia Terme; sull’appello interposto dalla Prominent Italiana s.r.l., la decisione in epigrafe indicata, previa declaratoria di nullità della sentenza di prime cure per inosservanza delle modalità di pronuncia prescritte dall’art. 281-sexiescod. proc. civ., ha rigettato l’originaria opposizione; ricorre per cassazione Francesco Butera, titolare dell’impresa individuale Pronto Interventi Sida di Butera Francesco, articolando quattro motivi; resiste, con controricorso, la Prominent Italiana s.r.l.; ambedue le parti depositano memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che è superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo; parte ricorrente impugna la sentenza n. 1078/2022 della Corte d’appello di Catanzaro pubblicata il 29 settembre 2022 e, per dichiarazione del ricorrente, notificata il giorno 1° ottobre 2022; la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazioneex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di r.g. n. 29300/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica , ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr.
Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832); il descritto onere non risulta nella specie adempiuto; parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente o comunque acquisita agli atti del fascicolo di ufficio; ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza; invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 29 settembre 2022, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 30 novembre 2022, elasso quindi il menzionato arco temporale; il ricorso è dichiarato improcedibile; r.g. n. 29300/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue laregola della soccombenza , con liquidazione operata secondo tariffa professionale, in conformità alla nota depositata dalla controricorrente; attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara improcedibileil ricorso; condanna parte ricorrente, Francesco Butera, in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale Pronto Interventi Sida di Butera Francesco, alla refusione in favore dellaparte controricorrent e , Prominent Italiana s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.655 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art