Cassation court dismisses appeal for joint hearing due to missed statutory 60-day deadline under Art. 380-bis.1 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal seeking a joint hearing with a prior case. The appellant requested combined treatment of two separate cassation appeals, but the President's order to do so violated the mandatory 60-day procedural deadline set by Article 380-bis.1 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered a new scheduling to ensure strict compliance with the non-derogable time limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; The mandatory sixty-day deadline for joint treatment of cassation appeals is non-derogable, and failure to observe it requires remittal to a new hearing regardless of party consent.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 16488/2022R.G. proposto da: DI MARIA ORAZIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. De Rossi n. 10, presso lo studio dell’avv. Francesco Innocenti , rappresenta to e dife so dall’avv. Ivan Siragusa, come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale ivan.siragusa@pec.ordineavvocaticatania.it -ricorrente - contro MIRENNA SAMUELE (quale erede di MIRENNA BARBARO e TRUGLIO ISABELLA), MIRENNA ALFIO , GHERARDI BARCELLONA MARIAROSA , BARCELLONA FEDERICO , BARCELLONA RICCARDO , GIOIELLERIA DISTEFANO GIUSEPPE E C.s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, RANDAZZO SALVATORE , GIUFFRIDA BARBARA , P. COMPANY s . r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore , ZITO NUNZIATA, domiciliati in Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dal l’avv.
Salvatore Mirenna Truglio, come da procur e allegate al controricorso , domicilio digitale turimirenna@pec.ordineavvocaticatania.it -controricorrenti - N. 16488/22R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania recante il n. 590 /20 2 2 e pubblicata in data 24.3.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledell’8.5.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . Rilevato che: Orazio Di Maria, quale titolare della ditta individuale “Impresa Costruzioni Edili e Stradali”, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un solo motiv o , illustratoda memoria, avverso la sentenza definitiva in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Catania ha definito il giudizio d’appello sul gravame principale proposto dagli odierni controricorrenticontro la sentenza del Tribunale di Catania n. 5624/2016, quantificando –dopo aver pronunciato, con la sentenza parziale e non definitiva n. 119/2021,pubblicata in data 14.1.2021, su ll’an debeatur – il danno da ciascuno di loro subito in conseguenza dell’evento dannoso verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2007, condannando Orazio Di Maria al relativo pagamento, oltre accessori, ed infine compensando per un quarto, tra dette parti, le spese del giudizio e condannando il Di Maria alla rifusione della restante parte; gli intimati resistono con controricorso; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;
Considerato che: la citata sentenza parziale e non definitiva della Corte d’appello di Catania n. 119/2021 del 14.1.2021 è stata oggetto di ricorso per cassazione proposto da Orazio Di Maria, iscritto al N. 8585/2021 R.G., anch’esso chiamato per l’odierna adunanza camerale; N. 16488/22R.G. Orazio Di Maria, con istanza depositata il 25.3.2024nel procedimento iscritto al N. 8585/2021 R.G., ha chiesto la trattazione congiunta del ricorso qui in esame con il predettoe il Presidente titolare, con suo decreto,ha disposto in conformità, fissando anche per il presente ricorso la trattazione per l’odierna adunanza camerale, con avviso comunicato alle parti in data 29.3.2024; tuttavia, in tal modo non è stato possibile rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni a tal fine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., non derogabile, né disponibile dalle parti (in disparte la considerazione che non risulta sul punto la posizione delle controparti e del Pubblico Ministero); il Collegio reputa quindi necessario decidere entrambi i ricorsi in una nuova fissanda adunanza camerale, impregiudicata qualsiasi questione, anche in rito; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in adunanza camerale contestualmente al ricorso iscritto al N. 8585 /202 1 R.G. , a quella riservato ogni altro provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Co