Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 24228/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses request for joint hearing due to non-compliance with mandatory 60-day delay period.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24228/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's request to join two separate cassation appeals into a single hearing. The appellant sought this consolidation to avoid missing a mandatory 60-day procedural deadline established by law. The court determined that the recent scheduling did not comply with this non-derogable time limit, necessitating a new hearing date for both cases.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis.1 c.p.c.; The mandatory sixty-day delay period for joint hearings is non-derogable, and failure to respect it requires the case to be remanded to a new hearing date.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint hearing procedure mandatory delay period non-derogable time limit procedural consolidation cassation scheduling esame di cassazione vertenza di assicurazione sociale contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 8585/2021R.G. proposto da: DI MARIA ORAZIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. De Rossi n. 10, presso lo studio dell’avv. Francesco Innocenti , rappresenta to e dife so dall’avv. Ivan Siragusa, come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale ivan.siragusa@pec.ordineavvocaticatania.it -ricorrente - contro MIRENNA BARBARO (anche quale erede di TRUGLIO ISABELLA) , MIRENNA ALFIO, GHERARDI BARCELLONA MARIAROSA , BARCELLONA FEDERICO, BARCELLONA RICCARDO , GIOIELLERIA DISTEFANO GIUSEPPE E C.s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, RANDAZZO SALVATORE, GIUFFRIDA BARBARA , P. COMPANY s . r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, ZITO NUNZIATA, domiciliati in Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dal l’avv.

Salvatore Mirenna Truglio , come da procure allegate al controricorso , domicilio digitale turimirenna@pec.ordineavvocaticatania.it -controricorrenti e ricorrenti incidentali - N. 8585/21R.G. e contro ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale Gianfranco Gabasio, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A , presso lo studio dell’avv. Mario Annecchino, rappresentata e dife sa dall’avv. Santo Spagnolo, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale -controricorrente – e contro COMUNE DI PATERNO’, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. -intimati – e contro BORDONARO SALVATORE, elettivamente domiciliato in Roma, Viadel Tritone n. 53, presso lo studio dell’avv.

Giuseppe Mingiardi , che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso , domicilio digitale -controricorrente – e contro CARUSOSALVATORE, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone n. 53, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Mingiardi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale -controricorrente – e contro MILICI BARBARO MARIO BENEDETTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone n. 53, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Mingiardi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania recante il n. 1 19 /20 2 1 e pubblicata in data 14.1.2021;

N. 8585/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledell’8.5.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . Considerato che: Orazio Di Maria, quale titolare della ditta individuale “Impresa Costruzioni Edili e Stradali”, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di formali tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza parziale e non definitiva in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Ca tania ha parzialmente accolto il gravame principale proposto da alcuni de gli odierni controricorrenti ( ossia, quelli difes i dall’avv.

Mirenna) contro la sentenza del Tribunale di Ca tania n. 5 624 /201 6 , affermando il loro diritto, nei confronti di Orazio Di Maria, al risarcimento dei danni patrimoniali da ciascuno subiti in conseguenza dell’evento dannoso verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2007e nel contempo rigettando le loro domande nei confronti di Salvatore Bordonaro, Salvatore Caruso, Barbaro Mario Benedetto Milici e del Comune di Paternò; la Corte etnea, con separata ordinanza, dispose il prosieguo della causaper lo svolgimento di una CTU diretta ad accertare l’entità dei danni patrimoniali subiti da ciascuno dei suddetti danneggiati e i costi necessari per la loro eliminazione; tutti gli intimati si sono costituiti con controricorsi, come in epigrafe (i controricorrenti difesidall’avv.

Mirenna proponendo anche ricorso incidentale), illustrati da memorie, ad eccezione del Comune di Paternò e della UnipolSai Assicurazioni s.p.a.; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; N. 8585/21R.G. nelle more di questo giudizio di legittimità, la Corte d’appello di Catania ha esitato la sentenza n. 590 /2022, p ubblicata il 24.3.2022, che ha definito il giudizio d’appello, anch’essa gravata di ricorso per cassazione; il ricorrente principale, con istanza depositata il 25.3.2024, ha quindi chiesto la trattazione congiunta del ricorso qui in esame con quello iscritto al N. 16488/2022 R.G., da lui stesso proposto avverso detta sentenza definitiva;e il Presidente titolare, con suo decreto, ha disposto in conformità, fissando anche per il secondo ricorso la trattazione per l’odierna adunanza camerale, con avviso comunicato alle parti in data 29.3.2024; tuttavia, in tal modo non è stato possibile, per il ricorso iscritto più di recente e di cui è stata disposta la trattazione contestuale a quella del presente, rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni a tal fine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., non derogabile, né disponibile dalle parti (in disparte la considerazione che non risulta sul punto la posizione delle controparti e del Pubblico Ministero); il Collegio reputa quindi necessario decidere entrambi i ricorsi in una nuova fissanda adunanza camerale, impregiudicata qualsiasi questione, anche in rito; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in adunanza camerale contestualmente al ricorso iscritto al N. 16488/2022 R.G. , a quella riservato ogni altro provvedimento.

Così deciso in Ro