Cassation court dismisses request for joint hearing due to non-compliance with mandatory 60-day delay period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's request to join two separate cassation appeals into a single hearing. The appellant sought this consolidation to avoid missing a mandatory 60-day procedural deadline established by law. The court determined that the recent scheduling did not comply with this non-derogable time limit, necessitating a new hearing date for both cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; The mandatory sixty-day delay period for joint hearings is non-derogable, and failure to respect it requires the case to be remanded to a new hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 8585/2021R.G. proposto da: DI MARIA ORAZIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. De Rossi n. 10, presso lo studio dell’avv. Francesco Innocenti , rappresenta to e dife so dall’avv. Ivan Siragusa, come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale ivan.siragusa@pec.ordineavvocaticatania.it -ricorrente - contro MIRENNA BARBARO (anche quale erede di TRUGLIO ISABELLA) , MIRENNA ALFIO, GHERARDI BARCELLONA MARIAROSA , BARCELLONA FEDERICO, BARCELLONA RICCARDO , GIOIELLERIA DISTEFANO GIUSEPPE E C.s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, RANDAZZO SALVATORE, GIUFFRIDA BARBARA , P. COMPANY s . r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, ZITO NUNZIATA, domiciliati in Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dal l’avv.
Salvatore Mirenna Truglio , come da procure allegate al controricorso , domicilio digitale turimirenna@pec.ordineavvocaticatania.it -controricorrenti e ricorrenti incidentali - N. 8585/21R.G. e contro ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale Gianfranco Gabasio, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A , presso lo studio dell’avv. Mario Annecchino, rappresentata e dife sa dall’avv. Santo Spagnolo, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale -controricorrente – e contro COMUNE DI PATERNO’, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. -intimati – e contro BORDONARO SALVATORE, elettivamente domiciliato in Roma, Viadel Tritone n. 53, presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Mingiardi , che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso , domicilio digitale -controricorrente – e contro CARUSOSALVATORE, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone n. 53, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Mingiardi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale -controricorrente – e contro MILICI BARBARO MARIO BENEDETTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone n. 53, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Mingiardi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania recante il n. 1 19 /20 2 1 e pubblicata in data 14.1.2021;
N. 8585/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledell’8.5.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . Considerato che: Orazio Di Maria, quale titolare della ditta individuale “Impresa Costruzioni Edili e Stradali”, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di formali tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza parziale e non definitiva in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Ca tania ha parzialmente accolto il gravame principale proposto da alcuni de gli odierni controricorrenti ( ossia, quelli difes i dall’avv.
Mirenna) contro la sentenza del Tribunale di Ca tania n. 5 624 /201 6 , affermando il loro diritto, nei confronti di Orazio Di Maria, al risarcimento dei danni patrimoniali da ciascuno subiti in conseguenza dell’evento dannoso verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2007e nel contempo rigettando le loro domande nei confronti di Salvatore Bordonaro, Salvatore Caruso, Barbaro Mario Benedetto Milici e del Comune di Paternò; la Corte etnea, con separata ordinanza, dispose il prosieguo della causaper lo svolgimento di una CTU diretta ad accertare l’entità dei danni patrimoniali subiti da ciascuno dei suddetti danneggiati e i costi necessari per la loro eliminazione; tutti gli intimati si sono costituiti con controricorsi, come in epigrafe (i controricorrenti difesidall’avv.
Mirenna proponendo anche ricorso incidentale), illustrati da memorie, ad eccezione del Comune di Paternò e della UnipolSai Assicurazioni s.p.a.; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; N. 8585/21R.G. nelle more di questo giudizio di legittimità, la Corte d’appello di Catania ha esitato la sentenza n. 590 /2022, p ubblicata il 24.3.2022, che ha definito il giudizio d’appello, anch’essa gravata di ricorso per cassazione; il ricorrente principale, con istanza depositata il 25.3.2024, ha quindi chiesto la trattazione congiunta del ricorso qui in esame con quello iscritto al N. 16488/2022 R.G., da lui stesso proposto avverso detta sentenza definitiva;e il Presidente titolare, con suo decreto, ha disposto in conformità, fissando anche per il secondo ricorso la trattazione per l’odierna adunanza camerale, con avviso comunicato alle parti in data 29.3.2024; tuttavia, in tal modo non è stato possibile, per il ricorso iscritto più di recente e di cui è stata disposta la trattazione contestuale a quella del presente, rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni a tal fine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., non derogabile, né disponibile dalle parti (in disparte la considerazione che non risulta sul punto la posizione delle controparti e del Pubblico Ministero); il Collegio reputa quindi necessario decidere entrambi i ricorsi in una nuova fissanda adunanza camerale, impregiudicata qualsiasi questione, anche in rito; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in adunanza camerale contestualmente al ricorso iscritto al N. 16488/2022 R.G. , a quella riservato ogni altro provvedimento.
Così deciso in Ro