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Ordinanza — n. 24078/2024 — snciv Generato dall'IA

Court rejects nullity claim but allows cassation on false application of law regarding company liquidation balance omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24078/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court violated procedural rules regarding company liquidation. The appellant argued the appellate court incorrectly presumed a waiver of debt due to the company's cancellation for missing balance sheets. The court held that mere omission of the balance sheet does not constitute a clear waiver of the creditor's rights, finding the lower court's application of the civil code erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 1236 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The mere failure to deposit the balance sheet during liquidation for over three years, leading to office cancellation, does not constitute a grave and precise presumption of waiver of the creditor's rights nor qualify as a deed of debt remission.

Parole chiave

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company liquidation balance sheet omission presumption of waiver false application of law office cancellation creditor rights civil code interpretation rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1236 c.c.
4, c.p.c., nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 1236 c.c., in relazione all'art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 345, comma 2 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 1236 c.c
4, c.p.c., nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 1236 c.c., in relazione all'art.
art. 110 c.p
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13534/2021
consegua lacancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante dirinuncia al credito di cui lasocietà è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito ” (Cass. n. 13534/2021).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 10503/2021R.G. proposto da: D’AGNELLI GIAMPIERO, domiciliat o in Roma , Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.tiAntonio Aprea ed Anna Serlenga,come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale: avvantonioaprea@pec.giuffre.it - ricorrent e - contro COSTRUIRE OGGI DI DONATO SURIANO SALVATORE DI NUNNO s.n.c. - intimat a - e contro IACOBONE MICHELE - intimat o – e contro N. 10503/21R.G. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del procuratore speciale Filippo Manassero, elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv.

Francesco M. Spinazzola, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale: francesco.spinazzola@pec.ordineavvocatitrani.it - controricorrente – avverso la sentenza n. 272 /20 2 1 del la Corte d’appello di Bari , depositata il 18.2.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 5.6.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Con sentenza del 12.12.2017, il Tribunale di Trani accolse la domanda risarcitoria proposta con atto dell’8.11.2006 da Perbacco di Marta Cioci C. s.a.s. (poi trasformatasi, in corso di causa, in Perbacco di D’Agnelli Giampiero C. s.n.c.), condannando la convenuta Costruire Oggi di Donato Suriano Salvatore Di Nunno s.n.c., in solido con la terza chiamata in garanzia Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., al pagamento di € 10.000,00, oltre accessori.

La Corte d’appello di Bari, riuniti i distinti gravami proposti dalle condannate, con sentenza del 18.2.2021 dichiarò cessata la materia del contendere sia nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata (per rinuncia espressa della prima alla domanda di garanzia, avvenuta all’udienza del 7.5.2014), sia nei rapporti tra la Perbacco e la Costruire Oggi, per rinuncia implicita alla domanda risarcitoria, derivante dall’intervenuta cancellazione dal R.I. della società attrice in corso di causa, ossia in data 17.1.2014. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Giampiero D’Agnelli, quale unico ex socio e successore della cancellata Perbacco s.n.c., sulla base di N. 10503/21R.G. due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a.;

Costruire Oggi s.n.c. non ha svolto difese. Con ordinanza interlocutoria n. 4282/2024 del 16.2.2024, è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso a Michele Iacobone, ex socio della Perbacco s.n.c. Espletato l’incombente nel termine assegnato, Iacobone non ha svolto difese, mentre il ricorrente ha depositato ulteriore memoria; la Compagnia, a sua volta, ha depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 e 345, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Sostiene il ricorrente che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la novità dell’eccezione di rinuncia tacita al credito per cui è causa, sollevata sia da Costruire Oggi che dalla Compagnia solo in grado d’appello. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 e 345, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 1236 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si lamenta ulteriormente l’erroneità della decisione perché, sotto il primo profilo, la Corte d’appello non ha considerato che, in seguito alla vicenda estintiva della compagine sociale, s’era determinato l’effetto successorio a titolo universale ex art. 110 c.p.c., con conseguente trasferimento del diritto controverso in capo ad esso D’Agnelli, frattanto divenuto unico titolare delle quote sociali; sotto il secondo profilo, per aver la stessa Corte ritenuto cessata la materia del contendere nei rapporti tra N. 10503/21R.G. esso ricorrente e la Costruire Oggi, in forza di una presunta rinuncia al credito derivante dalla cancellazione della società attrice dal R.I., tuttavia insussistente, nonché per aver erroneamente ritenuto la ricorrenza dei presupposti della rinuncia alla pretesa creditoria. 2.1 – Anzitutto, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Reale Mutua.

Il ricorso, infatti, rispetta i dettami di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), contenendo una esposizione dei fatti, sostanziali e processuali, adeguata e idonea alla comprensione dei motivi di impugnazione. Stessa sorte segue l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione alla contestata legittimazione attiva del D’Agnelli. In effetti, posto che la posizione di ex socio della Perbacco da parte del D’Agnelli risulta dalla stessa sentenza impugnata, espressamente resa nei confronti della predetta società in virtù dell’ultrattività del mandato, la documentazione prodotta in questa sede dal ricorrente è funzionale alchiarimento delle vicende che hanno interessato la società stessa in relazione alla cancellazione e alla compagine sociale ed è assolutamente rilevante ed ammissibile (tanto che avrebbe potuto essere versata in atti anche ex art. 372 c.p.c.), incidendo sulla stessa ammissibilità del ricorso, che dunque risulta correttamente proposto dall’unico soggetto legittimato, quale successore a titolo universale (sia pure sui generis, come precisato dalle note sentenze gemelle Cass., Sez.

Un., nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013) della società originaria attrice. Infine, va disattesa l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dalla Compagnia in memoria, in ordine alla posizione della Costruire Oggi s.n.c., N. 10503/21R.G. atteso che il ricorso risulta regolarmente notificato, a mezzo pec, al procuratore della società costituito in grado d’appello (v. doc. A bis da deposito del 9.10.2023, di cui non risulta adeguatamente contestata la conformità all’originale informatico). 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è palesemente infondato.

Infatti, l’eccezione di rinuncia tacita al credito, sollevata dalle appellanti per la prima volta in sede di gravame, non può affatto ritenersi tardiva, posto che la cancellazione della Perbacco non venne dichiarat a dai suoi procuratori nel giudizio di primo grado, onde provocare l’interruzione ex art. 299 ss. c.p.c., né risulta che le predette appellanti ne fossero a conoscenza prima della stessa proposizione delle relative impugnazioni o comunque nel corso dello stesso giudizio di primo grado. Conseguentemente, deve ritenersi che le eccezioni di rinuncia tacita al credito per cui è causa siano state avanzate nella prima occasione utile, sicché devono considerarsi tempestive. 4.1 –Il secondo motivo è invece fondato, per quanto di ragione.

Per quanto il quadro giurisprudenziale sul tema degli effetti della cancellazione della società dal R.I. risulti non ancora univoco (v. , da ultimo , Cass. n. 14411/2024, Cass. n. 24246/2023 e Cass. n. 21071/2023, ove si afferma, tra l’altro, che il credito ancora sub iudicealla data di cancellazione è da considerarsi illiquido e inesigibile, donde la presunzione di rinuncia in caso di estinzione della società), ritiene la Corte di dover dare continuità, per la sua maggiore coerenza coi principi generali dell’ordinamento, al principio per cui “ Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui N. 10503/21R.G. consegua lacancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante dirinuncia al credito di cui lasocietà è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito ” (Cass. n. 13534/2021).

Pertanto, poiché è pacifico che la cancellazione della società attrice venne determinata dal mancato deposito del bilancio per tre anni consecutivi, ne discende che l’affermazione della Corte d’appellosul punto, ladd ove si attribuisce al mero mancato svolgimento dell’attività di liquidazione (e, quindi, alla mancata menzione del medesimo in sede di relativo bilancio) la presunzione di rinuncia del credito, non può ritenersi conforme a legge, ciò comportando la falsa applicazione dell’art. 1236 c.c., restando equivoca -o non significativa - quella condotta e bisognosa di ulteriori elementi una conclusione in ordine alla definizione di quella ragione. 4.1 –In definitiva, è rigettato il primo motivo, mentre è accolto il secondo.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è superfluoevidenziare, a tal riguardo, che la sentenza di primo grado aveva disposto la condanna in solido della Costruire Oggi e della Compagnia in favore della società attrice. Tuttavia, il primo motivo d’appello proposto dalla Compagnia -concernente l’ erroneità della suddetta statuizione, giacché essa era stata chiamata in causa in manleva dalla Costruire Oggi quale assicuratrice per la r.c. e la Perbacco non aveva titolo ad agire direttamente nei suoi confronti -è stato dichiarato assorbito, a seguito della declaratoria di cessazione della materia N. 10503/21R.G. del contendere in relazione ai rapporti processualitra l’attrice e la Costruire Oggi, da un lato, e tra quest’ultima e la Compagnia, dall’altro.

Pertanto, alla luce dell’accoglimento del secondo motivo del D’Agnelli, compete al giudice del rinvio valutare le conseguenze della cassazione, fermo restando che l’assorbimento dichiarato in appello non ha implicato alcuna decisione sul primo motivod’appello della Compagnia; né il passaggio in giudicato (stante la mancata sua impugnazione) della declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto di garanzia impropria tra la Costruire Oggi e la Compagnia stessa, può determinare alcuna influenza in ordine alla condanna in solido delle predette disposta dal giudice di primo grado, pronuncia che evidentemente sottende una diversa conformazione dei rapporti processuali tra originaria attrice, la convenuta e la terza chiamata, appunto contestata col primo motivo di gravame della Compagnia.

P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che