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Decreto — n. 24058/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24058/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24058/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1310/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI FICARAZZI, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO GIANCARLO (PLLGCR68E11G273A) -ricorrente- contro CALABRESE EUROTEC SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, nonché CAMPAGNA SERAFINO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocatoCAMPAGNA SERAFINO (CMPSFN67D02C286Y) -controricorrenti- nonchécontro UNICREDIT SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1074/2023 depositata il 31/05/2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24058/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe con distrazione al difensore per dichiaratone anticipo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali anticipo delle spese indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1310/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI FICARAZZI, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO GIANCARLO (PLLGCR68E11G273A) -ricorrente- contro CALABRESE EUROTEC SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, nonché CAMPAGNA SERAFINO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocatoCAMPAGNA SERAFINO (CMPSFN67D02C286Y) -controricorrenti- nonchécontro UNICREDIT SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1074/2023 depositata il 31/05/2023;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe con distrazione al difensore per dichiaratone anticipo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.

Così deciso in Roma,il