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Decreto — n. 24054/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24054/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24054/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.636/2024 R.G. proposto da : DI SERIO EMANUELLA, DI CORATO ROSARIA RAFFAELLA, RUBINI RUGGIERO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocato DE BENEDICTIS LUCIO ANTONIO (DBNLNT64A14L219Q) -ricorrenti- contro CIRENE FINANCE SRL RAPPRESENTATA DALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA N. 9, presso lo studio dell’avvocato MANNOCCHI MASSIMO (MNNMSM56D20H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, RAPPRESENTATA DA IQERA ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAMILLIS 4, presso lo studio dell’avvocato ROMANO DAVIDE (RMNDVD69P12A662L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.867/2023 depositata il 30/05/2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24054/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DI SERIO EMANUELLA, DI CORATO ROSARIA RAFFAELLA, RUBINI RUGGIERO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocato DE BENEDICTIS LUCIO ANTONIO (DBNLNT64A14L219Q) -ricorrenti- contro CIRENE FINANCE SRL RAPPRESENTATA DALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA N. 9, presso lo studio dell’avvocato MANNOCCHI MASSIMO (MNNMSM56D20H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, RAPPRESENTATA DA IQERA ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAMILLIS 4, presso lo studio dell’avvocato ROMANO DAVIDE (RMNDVD69P12A662L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.867/2023 depositata il 30/05/2023;

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese spese di esecuzione spese di difesa spese susseguenti accollo delle spese procedurali onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.636/2024 R.G. proposto da : DI SERIO EMANUELLA, DI CORATO ROSARIA RAFFAELLA, RUBINI RUGGIERO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocato DE BENEDICTIS LUCIO ANTONIO (DBNLNT64A14L219Q) -ricorrenti- contro CIRENE FINANCE SRL RAPPRESENTATA DALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA N. 9, presso lo studio dell’avvocato MANNOCCHI MASSIMO (MNNMSM56D20H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, RAPPRESENTATA DA IQERA ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAMILLIS 4, presso lo studio dell’avvocato ROMANO DAVIDE (RMNDVD69P12A662L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.867/2023 depositata il 30/05/2023;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,