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Decreto — n. 24048/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24048/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24048/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.344/2024 R.G. proposto da : VIALARDI VALTER, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO PIER FRANCO (RMNPFR57A18A859P) unitamente all’avvocato LA MASA GIUSEPPE (LMSGPP71A16A859C) -ricorrente- contro BERTI CARLA, BERTI LINO, BERTI CATERINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C. MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato RICHIELLO UMBERTO (RCHMRT68S27H501K), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BASTIANINI PAOLO (BSTPLA59B07F677E) -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BIELLA n.206/2023 depositata il 25/05/2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24048/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Ritenuto, infine, che non può darsi seguito all’istanza di parte per oscuramento dei dati, siccome essa è rimessa alla valutazione dell’autorità procedente e, al riguardo, non sussistono al riguardo i motivi legittimi, da intendersi quali “opportuni”, poiché la materia oggetto di causa non può di per sé definirsi sensibile, né tanto meno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza; sicché ogni relativa sollecitazione in tal senso della parte va disattesa; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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anonimato pubblicità della procedura osservanza del segreto professionale protezione dei dati di carattere personale diritto all'oblio distruzione di dati

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.344/2024 R.G. proposto da : VIALARDI VALTER, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO PIER FRANCO (RMNPFR57A18A859P) unitamente all’avvocato LA MASA GIUSEPPE (LMSGPP71A16A859C) -ricorrente- contro BERTI CARLA, BERTI LINO, BERTI CATERINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C. MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato RICHIELLO UMBERTO (RCHMRT68S27H501K), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BASTIANINI PAOLO (BSTPLA59B07F677E) -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BIELLA n.206/2023 depositata il 25/05/2023;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Ritenuto, infine, che non può darsi seguito all’istanza di parte per oscuramento dei dati, siccome essa è rimessa alla valutazione dell’autorità procedente e, al riguardo, non sussistono al riguardo i motivi legittimi, da intendersi quali “opportuni”, poiché la materia oggetto di causa non può di per sé definirsi sensibile, né tanto meno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza; sicché ogni relativa sollecitazione in tal senso della parte va disattesa; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro