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Decreto — n. 24025/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24025/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24025/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18746/2022 R.G. proposto da : SOFIA NUNZIATA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAZZA GERARDO (MZZGRD58B14E602I), GRECO IGNAZIO (GRCGNZ66H19C351G) -ricorrente- contro COMUNE RANDAZZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 8, presso lo studio dell’avvocato FIDONE GIOVANNI FRANCESCO (FDNGNN82L30A509I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.243/2022 depositata il 07/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24025/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SOFIA NUNZIATA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAZZA GERARDO (MZZGRD58B14E602I), GRECO IGNAZIO (GRCGNZ66H19C351G) -ricorrente- contro COMUNE RANDAZZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 8, presso lo studio dell’avvocato FIDONE GIOVANNI FRANCESCO (FDNGNN82L30A509I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.243/2022 depositata il 07/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali fine del processo riduzione della mercede d'avvocato condanna al pagamento pecuniario ripetibili dell'avvocato spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
8, presso lo studio dell’avvocato FIDONE GIOVANNI FRANCESCO (FDNGNN82L30A509I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.243/2022 depositata il 07/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18746/2022 R.G. proposto da : SOFIA NUNZIATA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAZZA GERARDO (MZZGRD58B14E602I), GRECO IGNAZIO (GRCGNZ66H19C351G) -ricorrente- contro COMUNE RANDAZZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 8, presso lo studio dell’avvocato FIDONE GIOVANNI FRANCESCO (FDNGNN82L30A509I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.243/2022 depositata il 07/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che –previa compensazione della metà - liquida in Euro 8 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 06/