Decreto — n. 24016/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3518/2024 R.G. proposto da : BENEDETTINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSIGNANO N. 3, presso lo studio dell’avvocato MORELLI DANIELE (MRLDNL76L09H501L), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NEDBALOVA JOANA, LAMPIS GIANFRANCO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, OMNIATEL S.R.L, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FRASCATI ORA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -intimati- avverso il provvedimento collegiale del Tribunale di Viterbo, emesso nell ’ambito della procedura R.G.E. 259/2014, in data 15/01/2024;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24016/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BENEDETTINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSIGNANO N. 3, presso lo studio dell’avvocato MORELLI DANIELE (MRLDNL76L09H501L), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NEDBALOVA JOANA, LAMPIS GIANFRANCO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, OMNIATEL S.R.L, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FRASCATI ORA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -intimati- avverso il provvedimento collegiale del Tribunale di Viterbo, emesso nell ’ambito della procedura R.G.E. 259/2014, in data 15/01/2024;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3518/2024 R.G. proposto da : BENEDETTINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSIGNANO N. 3, presso lo studio dell’avvocato MORELLI DANIELE (MRLDNL76L09H501L), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NEDBALOVA JOANA, LAMPIS GIANFRANCO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, OMNIATEL S.R.L, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FRASCATI ORA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -intimati- avverso il provvedimento collegiale del Tribunale di Viterbo, emesso nell ’ambito della procedura R.G.E. 259/2014, in data 15/01/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 05/0