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Decreto — n. 24011/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24011/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24011/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5030/2023 R.G. proposto da : MEDARDI ANTONIO LUIGI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CADONI MARIA LEONIDA (CDNMLN75L49F924P) -ricorrente- contro REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCULLO N. 24 C/O L ’ UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE SARDEGNA, presso lo studio dell’avvocato PANI MATTIA (PNAMTT74P02B354J), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PUTZU ALESSANDRA (PTZLSN73B41F979D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n.520/2022 depositata il 16/12/2022;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24011/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MEDARDI ANTONIO LUIGI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CADONI MARIA LEONIDA (CDNMLN75L49F924P) -ricorrente- contro REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCULLO N. 24 C/O L ’ UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE SARDEGNA, presso lo studio dell’avvocato PANI MATTIA (PNAMTT74P02B354J), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PUTZU ALESSANDRA (PTZLSN73B41F979D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n.520/2022 depositata il 16/12/2022;

Parole chiave

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spese di procedura ripetibili dell'avvocato spese d'esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria valore litigioso onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5030/2023 R.G. proposto da : MEDARDI ANTONIO LUIGI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CADONI MARIA LEONIDA (CDNMLN75L49F924P) -ricorrente- contro REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCULLO N. 24 C/O L ’ UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE SARDEGNA, presso lo studio dell’avvocato PANI MATTIA (PNAMTT74P02B354J), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PUTZU ALESSANDRA (PTZLSN73B41F979D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n.520/2022 depositata il 16/12/2022;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe sulla base non già del valore dichiarato, ma di quello dell’importo oggetto della cartella opposta (€ 10 . 295. 040,71 ), trattandosi di opposizione ad esecuzione su quella basata; Esclusa la rilevanza della segnalazione, ad opera della controricorrente, della pendenza di un ricorso che si vorrebbe connesso, sia per la carenza di tale potere in capo a detta parte nella presente fase, sia per l’incongruità dei dati a tal fine forniti;

Considerato, infine, che la sollecitazione delle parti all’oscuramento dei dati sensibili, che è rimessa alla valutazione del giudice che procede, non può essere qualificata meritevole di positiva valutazione, perché non sussistono al riguardo i motivi legittimi, da intendersi quali “opportuni”, poiché la materia della controversia non può di per sé definirsi sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Cos