Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Bertoldi Gaetano e Figli S.N.C., did not request a decision on the settlement offer, while the respondent, R.C.R. S.R.L., had submitted the proposal. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a waiver of the appeal rights under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22139/2023 R.G. proposto da : BERTOLDI GAETANO E FIGLI S.N.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. DEPRETIS, 86, presso lo studio dell’avvocato GHEZZI PAOLA (GHZPLA65A57H501X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COMO ROBERTO (CMORRT68D19L781E) -ricorrente- contro R.C.R. S.R.L., elettivamente domiciliato in SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VIA A. DIAZ DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato BONFANTE GIANLUIGI (BNFGLG73C02B709H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.1523/2023 depositata il 25/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, previa compensazione per la metà,liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 2