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Decreto — n. 23956/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23956/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23956/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21623/2023 R.G. proposto da : BRUGIONI MASSIMO, BRUGIONI MANOLA, BRUGIONI ERMANNO, BRUGIONI EUGENIA, NIZZI GIOVANNINA, elettivamente domiciliati in CARRARA VIA CAVOUR 11, presso lo studio dell’avvocato PATRIARCHI DANIELA (PTRDNL66B64F023L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SANTI MORENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio dell’avvocato ROCCHI PIERLUIGI (RCCPLG47D16H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato AZZOLINI VALTER POMPEO (ZZLVTR67H20C219T) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.572/2023depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23956/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BRUGIONI MASSIMO, BRUGIONI MANOLA, BRUGIONI ERMANNO, BRUGIONI EUGENIA, NIZZI GIOVANNINA, elettivamente domiciliati in CARRARA VIA CAVOUR 11, presso lo studio dell’avvocato PATRIARCHI DANIELA (PTRDNL66B64F023L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SANTI MORENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio dell’avvocato ROCCHI PIERLUIGI (RCCPLG47D16H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato AZZOLINI VALTER POMPEO (ZZLVTR67H20C219T) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.572/2023depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione mancato anticipo delle spese accollo delle spese procedurali calcolo e tasso di rimborso condanna al pagamento pecuniario obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21623/2023 R.G. proposto da : BRUGIONI MASSIMO, BRUGIONI MANOLA, BRUGIONI ERMANNO, BRUGIONI EUGENIA, NIZZI GIOVANNINA, elettivamente domiciliati in CARRARA VIA CAVOUR 11, presso lo studio dell’avvocato PATRIARCHI DANIELA (PTRDNL66B64F023L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SANTI MORENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio dell’avvocato ROCCHI PIERLUIGI (RCCPLG47D16H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato AZZOLINI VALTER POMPEO (ZZLVTR67H20C219T) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.572/2023depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 28/08/20