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Decreto — n. 23954/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23954/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23954/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19409/2023 R.G. proposto da : AZIENDA AGRICOLA AVOLEDO DANIELE, elettivamente domiciliato in PORDENONE VIA DEL LAVATOIO 15 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CEVOLIN GUGLIELMO (CVLGLL67P23G888H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GRI FAUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CACCINI, 1, presso lo studio dell’avvocato CIANCIULLO SERENA (CNCSRN72R56B519P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DODARO DOMENICO (DDRDNC66H14D086O), MUSSATO PIETRO (MSSPTR80C23L483G) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.244/2023depositata il 05/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23954/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AZIENDA AGRICOLA AVOLEDO DANIELE, elettivamente domiciliato in PORDENONE VIA DEL LAVATOIO 15 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CEVOLIN GUGLIELMO (CVLGLL67P23G888H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GRI FAUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CACCINI, 1, presso lo studio dell’avvocato CIANCIULLO SERENA (CNCSRN72R56B519P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DODARO DOMENICO (DDRDNC66H14D086O), MUSSATO PIETRO (MSSPTR80C23L483G) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.244/2023depositata il 05/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato riduzione della mercede d'avvocato condono delle spese procedurali compenso legato al risultato onorari legali fine del processo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19409/2023 R.G. proposto da : AZIENDA AGRICOLA AVOLEDO DANIELE, elettivamente domiciliato in PORDENONE VIA DEL LAVATOIO 15 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CEVOLIN GUGLIELMO (CVLGLL67P23G888H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GRI FAUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CACCINI, 1, presso lo studio dell’avvocato CIANCIULLO SERENA (CNCSRN72R56B519P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DODARO DOMENICO (DDRDNC66H14D086O), MUSSATO PIETRO (MSSPTR80C23L483G) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.244/2023depositata il 05/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, previa compensazione della metà, liquida in Euro 2. 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 28/08/20