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Decreto — n. 23884/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23884/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23884/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23884/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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rinuncia al reddito chiusura della procedura di assistenza giudiziaria compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali immunità parziale rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti con separati controricorsi - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4128/2023depositata il 08/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17667/2023 R.G. proposto da : BELLELLI TERESA, BIANCHI PIEROMARIA, AMATO ANTONIO, BRANCIAROLI ATTILIO, BOCCIARELLI MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA N. 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrenti- nonché sul ricorso proposto da: AMOROSO EMILIO ANTONIO, AMATO ANTONIO, AGOSTI MASSIMO, ALOISE NATALINA, ALBASSER ANNAROSA IDA GABRIELLA, ALBERTI ANTONIO, ARIETI ARIANNA, BOSCO CARMELINA GIUSTINA, BEZZI STEFANO, BONATO MICHELANGELO, BOSSI ANGELA, ARTONI CARLA, ARIMATEA SILVANA, BETTI ALESSANDRO, BISEGNA GIANCARLO MARIA, ARMIENTO DOMENICO, BORDON RITA, BENECCHI LUISA, ARTIOLI STEFANIA, BOCHICCHIO LUIGI PIO, BRONCHI GIANFRANCO, RUSSO RAFFAELLA, AMBROSIO GIANLUCA, AMBROSIO ALESSANDRO, CALABRO' FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DICHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- entrambi contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti con separati controricorsi - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4128/2023depositata il 08/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. Amoruso al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; Condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. Tortorella al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in